TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1402
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Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
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Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
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Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 2, 3 e 10 bis della legge 241 del 1990

    La censura non è fondata in quanto il provvedimento impugnato è sorretto da un'adeguata motivazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 151/2001, difetto di motivazione, eccesso di potere

    La censura non è fondata in quanto il provvedimento impugnato è sorretto da un'adeguata motivazione, legata alle esigenze della Questura di -OMISSIS- e del settore impiego e mobilità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifestata, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, error in procedendo, contraddittorietà ed ingiustizia

    La censura non è fondata. La normativa specifica per le Forze di polizia (art. 40, comma 1 lett. q), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172) consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio. Le motivazioni addotte dall'amministrazione sono adeguate e non pretestuose. La valutazione delle esigenze è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Accertamento del diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. 151/2001

    Il ricorso è infondato in quanto il provvedimento di diniego è legittimo e non sussistono i vizi dedotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1402
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo