Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Virzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Foro Buonaparte, 70;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale è stata negata l’istanza ex art 42 bis, d.lgs. n.151/2001 di assegnazione temporanea dalla Questura di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS--OMISSIS- e ogni atto presupposto e successivo;
a) del decreto ministeriale n. -OMISSIS- , notificato in data 17.04.2025, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione temporanea di servizio presso il posto di polizia ferroviaria o il commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, per il ricongiungimento familiare in quanto padre di una bimba , -OMISSIS-, nata ad -OMISSIS- il 6.09.2024;
b) Degli eventuali atti contenenti accertamenti e/o presunte risultanze istruttorie aliunde apprese dalla Questura di -OMISSIS-, nella misura nella quale siano posti a base del prefato provvedimento di diniego; degli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere trasferito dalla Questura di -OMISSIS- Ufficio Mobilità, attuale sede di servizio, alla polizia ferroviaria o il commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.lgs 151/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa VI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS- - agente della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Mobilità della Questura di -OMISSIS- - ha domandato l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere l'assegnazione temporanea alla polizia ferroviaria o al commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, in quanto genitore di una bambina di età minore di tre anni.
2. Queste le censure dedotte:
I. violazione di legge per mancata applicazione degli artt.2, 3 e 10 bis della legge 241 del 1990;
II. violazione e falsa applicazione della legge d. lgs. 151 del 2001 difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, per contraddittorietà della motivazione, manifestata in giustizia, sviamento;
III. eccesso di potere per illogicità manifestata, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, error in procedendo, contraddittorietà’ ed ingiustizia per mancato o erroneo bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati.
3. Il ricorrente ha inoltre domandato che venga accertato il suo il diritto ad essere trasferito dalla Questura di -OMISSIS-, attuale sede di servizio, al Commissariato di -OMISSIS- o -OMISSIS- di -OMISSIS- o Commissariato -OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 42 bis.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rilevata la genericità della procura alle liti depositata in giudizio dal ricorrente e assegnato un termine per la regolarizzazione, in applicazione di quanto previsto all’art. 182 c.p.c.
6. Il ricorrente ha tempestivamente adempiuto a tale incombente.
7. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata fissata, ai sensi dell’art. 55, c. 10 cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.
8. All’udienza del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Ministero dell’interno ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente per le seguenti ragioni:
- sussistono necessità di rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione, in un contesto di allerta terrorismo nel territorio nazionale, per i numerosi eventi politici, sociali e cultuali che si tengono nella città di -OMISSIS- e per le manifestazioni sportive delle due squadre di calcio cittadine;
- il Questore di -OMISSIS- ha espresso un parere negativo al trasferimento in data 5.2.2025;
- il Commissariato di -OMISSIS- presenta un sovraorganico nel ruolo di assistenti e agenti e non vi è la condizione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva mentre la Polfer di -OMISSIS-, pur essendo in lieve carenza organica, non necessita attualmente di ulteriori potenziamenti di personale.
2. Il parere del Questore di -OMISSIS- del 5.2.2025, richiamato nel provvedimento impugnato, è, a sua volta, motivato per la ragione che il dipendente svolge la propria attività lavorativa presso il settore impiego e mobilità della Questura, “settore particolarmente delicato il quale si occupa della movimentazione interna del personale in forza alla Questura, gestisce la movimentazione ministeriale della Questura e di tutti gli uffici amministrativi nonché si occupa di tutti i tipi di aggregazioni del personale della Polizia di Stato”, “per cui l’assenza prolungata del dipendente inciderebbe in modo gravoso sull’organizzazione dell’attività lavorativa dell’ufficio”.
Nel parere viene inoltre dato atto che “un cospicuo numero di dipendenti della Questura è già aggregato presso altre sedi”: 22 ai sensi art. 7 d.P.R. n. 254/99, 10 ai sensi dell’art. 42 bis, d.lgs. 151/2001; 37 in missione a vario titolo.
3. Il provvedimento di rigetto è stato censurato dal ricorrente con tre motivi, con cui vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria e di eccesso di potere, sostenendo che:
- l’amministrazione avrebbe invocato generiche esigenze organizzative e di carenza di organico e non avrebbe comprovato l’indispensabilità e l’insostituibilità del ricorrente nelle mansioni dallo stesso svolte: il ricorrente è assegnato ad un ufficio – l’ufficio mobilità della Questura di -OMISSIS- - che svolgerebbe esclusivamente attività burocratiche e non attività volte alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica; le attività svolte dal ricorrente potrebbero essere svolte da altri dipendenti: all’1° luglio 2024 la Sezione polstrada di -OMISSIS- gode di un organico pari a 125 poliziotti oltre 8 persone del ruolo civili, tra questi 14 ufficiali di polizia giudiziaria di cui 9 ispettori, considerando anche le unità distaccate della sezione di Milano che su richiesta dei dipendenti possono essere aggregate con una semplice movimentazione interna. Inoltre sarebbero in corso procedure concorsuali per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato;
- nel provvedimento non sarebbero state considerate le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e le carenze di organico delle sedi richieste; né l’amministrazione avrebbe chiarito l’assenso o dissenso prestato dalla sede di -OMISSIS-;
- una strutturale carenza di organico nelle forze di polizia caratterizzerebbe pressoché tutte le province italiane;
- il provvedimento sarebbe stato adottato senza alcun confronto tra i contrapposti interessi, nella erronea convinzione della prevalenza delle norme di settore: l'art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, rientrando tra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerenti alla famiglia e all’assistenza dei figli minori fino a 3 anni di età, con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, dovrebbe trovare applicazione anche per il personale della Polizia di Stato.
4. Le censure non sono fondate.
L’art. 40, comma 1 lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha integrato l’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, inserendo il comma 31 bis, ha dettato una disciplina specifica dell’assegnazione temporanea per ragioni di maternità o paternità nell’ambito delle Forze di polizia ad ordinamento militare che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dall’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 e rende il diniego “ consentito per motivate esigenze organiche o di servizio ” e non dunque, come sostenuto nel ricorso, unicamente in casi eccezionali o solo laddove l’amministrazione dimostri una indispensabilità e insostituibilità del dipendente.
A questo riguardo, la Sezione ha aderito alla linea interpretativa accolta dal Consiglio di Stato con la sentenza del 31.1.2025, n.761 che, nel rimeditare il proprio precedente orientamento, non ritiene necessario che il diniego di assegnazione temporanea indichi «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio «particolarmente gravi», commisurate al «rilievo costituzionale» dei valori tutelati, ma richiede che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate”, ossia rappresentate nel provvedimento di diniego - che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile - e ritiene che in presenza di una motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze – ferma la necessità che esse siano effettive, ragionevoli, non pretestuose – sia però rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito (Tar Lombardia, sez. IV, sent. n. 24.3.2025, n.1024; 678/2026).
La decisione assunta con il provvedimento impugnato è sorretta da un’adeguata motivazione, legata al rilievo preminente delle esigenze della Questura di -OMISSIS- e del settore impiego e mobilità presso cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa - anche per la scopertura di organico e l’elevato numero di dipendenti già assegnati ad altre sedi - rispetto a quelle delle sedi richieste.
Queste ragioni sono puntuali e non possono ritenersi pretestuose.
Quanto dedotto dal ricorrente non palesa, invero, elementi di manifesta illogicità della valutazione effettuata dall’amministrazione.
Le ragioni addotte nel provvedimento, con riferimento alle peculiari esigenze di ordine pubblico e sicurezza della città di -OMISSIS-, per i numerosi eventi e manifestazioni, anche sportive, che vi si svolgono, non possono ritenersi illogiche per la sola ragione che il ricorrente è assegnato all’ufficio mobilità della Questura di -OMISSIS-, che si occupa attività di gestione del personale. La circostanza l’ufficio in cui è impiegato il dipendente fornisce un supporto organizzativo alla struttura amministrativa e non svolge, direttamente, attività volte alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica non implica, invero, che tale articolazione sia estranea alle esigenze di rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione cui la Questura deve fare fronte nella città di -OMISSIS-.
Non possono, poi, ritenersi viziate le ragioni addotte nel parere espresso del Questura di -OMISSIS- del 5.2.2025, circa il rilievo e la delicatezza dei compiti svolti dal settore impiego e mobilità della Questura, l’incidenza di un’assenza prolungata del dipendente sull’organizzazione dell’attività lavorativa dell’ufficio e l’ingente numero di dipendenti della Questura distaccato presso altre sedi (pari a 69 unità di personale), le quali non sono state oggetto di specifica contestazione e comunque non sono, di per sé, escluse per la ragione che l’amministrazione ha accolto le istanze di assegnazione temporanea ex art. 7, d.P.R. n. 254/1999, presentate dal ricorrente; né vi sono elementi che consentano di affermare che esse siano superate con l’arrivo a -OMISSIS-, di allievi agenti, invocato dal ricorrente.
Non può, infine, ritenersi viziata neppure la valutazione effettuata dall’amministrazione con riferimento alle minori esigenze delle sedi richieste, stante la inidoneità della documentazione depositata in giudizio a dimostrare l’erroneità di quanto affermato nel provvedimento impugnato con riferimento alla condizione di sovraorganico del Commissariato di -OMISSIS- e di lieve carenza organica della Polfer di -OMISSIS-.
5. Il provvedimento impugnato, è pertanto esente da tutti i vizi dedotti.
6. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
7. Per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA DA SO, Presidente
VI CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CA | IA DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.