Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 11.06.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 21836/2023
TRA
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Cardito (NA) alla Via Guglielmo Oberdan, 12, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Ivan Illiano C.F. presso il cui studio in Napoli, al Vico Bianchi allo Spirito Santo, 1, C.F._1 elettivamente domicilia;
Ricorrente
CONTRO
C.F. – P.I. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore – anche quale procuratore P.IVA_3 speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore in virtù di procura del 3.7.2014 per notar
[...]
notaio in Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761, rappresentato e difeso dall'avv Per_1
Anna di Stefano , giusta procura generale alle liti del 23.01.2023 Repertorio n.37590
Raccolta n.7131 , a rogito notaio n FIUMICINO-distretto notarile di Persona_2
Roma - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_1
t; Email_1
Convenuto
E
- P. Controparte_4
IVA – Cod. Fisc. - - Sede di P.IVA_4 P.IVA_5 Controparte_5
NAPOLI in persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, in atti, alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Persona_3 recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T dall'Avv. CONCETTA PETRILLO - CF , elett.te domiciliato nella Avvocatura di Napoli - Via C.F._2 CP_4
Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro;
Convenuto
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_6
Grezar n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA n. , REA n. RM - 1287392, in P.IVA_6 persona del dott. in forza di atto di conferimento dei poteri per Notar Controparte_7
1
) presso il cui Studio in Napoli alla Via Nicola Nicolini n. 40 C.F._3 elettivamente domicilia;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
Con ricorso depositato il 22.11.2023, la parte ricorrente riassumeva il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord e definito con declaratoria di incompetenza territoriale con provvedimento del 6.11.23.
In particolare, la società ricorrente dichiarava che aveva intentato in data 17 maggio 2022 un primo giudizio innanzi al Tribunale di Napoli nord recante n. rg 6604 del 2022 contro e avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_6 CP_1
07120229008219316000 notificata in data 19 Aprile 2022 in relazione alle cartelle n.
071200050011594828000, asseritamente notificata in data 21.04.2005 di euro 5022,77, e n.
071200070036160740000, asseritamente notificata in data 24.04.2007 di euro 13.724,21. Dichiarava, altresì, che aveva promosso in data 18.05.2022 innanzi al Tribunale di Napoli nord un secondo giudizio recante n. rg 6676/2022 contro Controparte_6
e avverso la stessa intimazione di pagamento n. 07120229008219316000 in CP_4 relazione alla cartella n. 07120070209459364000, asseritamente notificata in data
11.12.2007 di euro 2517,23.
In entrambi i processi, limitatamente agli importi richiesti dagli enti previdenziali, la società eccepiva la prescrizione successiva alla notifica delle medesime cartelle. CP_ I due procedimenti, all'esito della costituzione dell' nel giudizio n. 6604 del 2022 e dell' nel giudizio n. 6676 del 2022, venivano poi riuniti e definiti dal Tribunale di CP_4
Napoli nord con declaratoria di incompetenza territoriale.
Nel giudizio riassunto tempestivamente innanzi al Tribunale di Napoli la società, dunque, reiterava l'impugnativa della intimazione di pagamento per decorso del termine di prescrizione tra la notifica delle cartelle e la data di intimazione medesima. L' e l' depositavano memoria difensiva CP_1 Controparte_6 rispettivamente in data 8 Marzo 2024 e 5 Marzo 2024 ed eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza della opposizione. Il difensore dell' avvocato Concetta Petrillo, costituito nel giudizio instaurato dinanzi CP_4 al Tribunale di Napoli nord, compariva invece all'udienza del 20 Marzo 2024. In difetto di deposito di ulteriore memoria, il Giudice esaminava la notifica effettuata dalla società ricorrente e ne rilevava la regolarità, in quanto effettuata presso l'indirizzo pec dell'avvocato
Petrillo risultante dai registri telematici (seppur non coincidente con quello indicato nella memoria di costituzione depositata innanzi al Tribunale di Napoli nord).
All'odierna udienza il Giudice invitava le parti alla discussione e decideva con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2
Ebbene, va preliminarmente osservato che la società ricorrente non ha contestato le notifiche delle cartelle;
deve, dunque, ritenersi che le cartelle n. 071200050011594828000,
071200070036160740000 e 07120070209459364000 sono state notificate rispettivamente CP_ in data 21 Aprile 2005, 24 Aprile 2007 (queste ultime limitatamente a crediti dell' e
11 Dicembre 2007 (relativa a crediti del . CP_4 L'opposizione verte, invero, sulla prescrizione decorrente da tali date sino a quella dell'intimazione di pagamento in lite, notificata in data 19 Aprile 2022.
Va premesso che l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nelle cartelle impugnate;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. 3 Resta perciò da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione. ha eccepito la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione quali: CP_8
- in data 23/1/2008 intimazione di pagamento n. 0712007901941305000,
- in data 15/12/2011 preavviso di fermo n. 07181201100260493000,
- in data 4/6/2016 intimazione di pagamento n. 07120169024915754000,
- oltre all'intimazione impugnata n. 07120229008219316000 in data 19/4/2022. 4 In base alle allegazioni deve ritenersi che dall'ultima notifica del 4/6/2016, relativa all'intimazione di pagamento, alla notifica del 19.4.22, relativa all'intimazione di pagamento impugnata, è trascorso un periodo superiore al quinquennio.
Occorre allora tenere conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni.
Non risulta, invece, applicabile l'art. 68 del DL n. 18/2020, per cui “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce, tuttavia, espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020: dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili, in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Come noto, infatti, allorchè l'ente impositore o Agenzia delle Entrate si attivano per la riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento. Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.
5 In base a tali disposizioni, pur computando la sospensione di 311 giorni tra la notifica del 4 giugno 2016 e quella del 19 Aprile 2022, la prescrizione è interamente decorsa, con conseguente perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
6 La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dei convenuti al pagamento, in solido, del residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base delle cartelle n. 071200050011594828000, n. 071200070036160740000 e n. 07120070209459364000, limitatamente ai crediti previdenziali;
CP_
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' l' e l' CP_4 Controparte_6
al pagamento, in solido e in favore della società opponente, del residuo che
[...] liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso generale per spese forfetarie, Iva e cpa come per legge.
NAPOLI, 11/06/2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante