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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2635/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. GILI SAURO ( ) ; anche in sostituzione dall'avv. Parte_1 C.F._1 Palombi, il quale si riporta alla memoria depositata e chiede l'accoglimento della domanda con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore
Per l'avv. CARDARELLI GIAN LUCA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Alessandro Quirino Girotti il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e richiamando le conclusioni rassegnate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,00 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12.40 viene riaperto il verbale: Nessuno è presente per le parti.
Il Giudice
Provvede come da separata sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2635/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALOMBI LORENZO Parte_1 C.F._2
e dell'avv. GILI SAURO ( ) ; , elettivamente domiciliato in Via E. Barbarsa, 23 C.F._1
TERNI presso il difensore avv. PALOMBI LORENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARDARELLI GIAN LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LATINA 276 00179
ROMA presso il difensore avv. CARDARELLI GIAN LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] in virtù della polizza assicurativa denominata”Qui abito casa ” sottoscritta per la Controparte_1 copertura, verso pagamento di un premio, dei danni derivanti da eventi atmosferici all'immobile ad uso abitativo sito in Stroncone (TR), Voc. Sant'Antimo nr. 27/A, comprensiva di danni da infiltrazioni di acqua.
pagina 2 di 7 Deduceva l'attrice che il giorno in data 02.01.2021, a causa di abbondante caduta di acque meteoriche e dei fenomeni atmosferici verificatisi in zona, l'immobile di sua proprietà subiva danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di rotture e brecce verificatesi sul tetto, con conseguenti infiltrazioni che causavano il danneggiamento di entrambi i piani dell'edificio.
L'attrice aveva richiesto alla il risarcimento del danno, e il perito Controparte_1 dell'Assicurazione aveva stimato i danni in euro 518,00.
Tuttavia, l'assicurazione con nota del 11.07.202 aveva rifiutato l'indennizzo e pertanto l'attrice aveva introdotto l'odierno giudizio.
Si costituiva la convenuta assicurazione e nella propria comparsa eccepiva l'inoperatività della polizza sul presupposto che “L'art. 21 delle Condizioni di assicurazione (v. docc. 3 e 4 allegato fascicolo parte convenuta) disciplina la “GARANZIA FACOLTATIVA D - EVENTI ATMOSFERICI”.
In virtù di tale garanzia, la “indennizza i danni materiali e diretti causati Controparte_1
alle 16 di 52 cose assicurate da:
1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;
quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti...” (v. pagg. 16 e 17 del doc. 4 allegato fascicolo parte convenuta).
Nella fattispecie in esame, non ricorrevano le suddette condizioni e di conseguenza il sinistro dedotto in lite non è indennizzabile. ” ( Cfr p. 1 della comparsa di risposta).
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e veniva disposta CTU per accertare la natura dei danni e la loro quantificazione.
All' udienza del 17.04.2025 le parti discutevano la causa e all'esito della discussione la causa era decisa con il deposito della presente sentenza.
Tanto premesso l'azione esperita da parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni subiti dall' immobile di sua proprietà in seguito ad eventi atmosferici.
pagina 3 di 7 Il diritto fatto valere in giudizio è quello dell'adempimento delle obbligazioni derivanti, in caso di danni, dal contratto di assicurazione stipulato con la società convenuta.
Fatto costitutivo di tale diritto è l'avverarsi del rischio, della cui prova è onerata parte attrice, mentre la sussistenza di una circostanza idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza costituisce fatto impeditivo di quel diritto, che, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. deve essere provato da chi lo eccepisce.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (Cass.Civ.Ord. n. 31251/2023).
Nel caso in esame l'attrice ha adempiuto al proprio onere della prova, producendo la polizza e le condizioni generali dalle quali si desume l'inclusione delle gli eventi atmosferici tra gli eventi coperti dalla polizza ( art. 21 condizioni generali di polizza).
Lamenta parte attrice il danneggiamento del tetto dell'immobile (rotture e brecce) in conseguenza di un evento atmosferico ( pioggia e vento).
In ordine all'applicabilità della clausola 21 delle condizioni di polizza, deve ritenersi che, ove si dimostri che il giorno 02.01.2022 (giorno del sinistro) si è effettivamente verificato il danneggiamento del tetto dell'immobile, allora dovrà ritenersi parimenti provato (anche indipendentemente dal riscontro su altri enti, assicurati e non) che quel giorno si è verificato un evento atmosferico violento come richiesto ai sensi di polizza.
Dalla espletata istruttoria compresa la produzione di fotografie e la perizia tecnica d'ufficio, risulta che l'immobile ha riportato danni, in particolare “brecce nel tetto e il distacco della grondaia”, a carico del sistema di copertura e conseguenti infiltrazioni all'interno.
Il teste ha espressamente confermato che il giorno 02.01.2022 si era verificato il Tes_1
danneggiamento del tetto. Sentito sulla circostanza ha riferito: Si è vero, ero presente. Ricordo che c'era vento e pioggia, ero in casa insieme a mio padre e all'attrice quando abbiamo sentito dei rumori provenienti dal tetto, siamo usciti e abbiamo visto la grondaia in parte a terra in parte divelta e poi delle tegole sempre a terra ( cfr verbale udienza del 28.09.2023).
Analoghe circostanze venivano riferite dal teste il quale ha dichiarato: Si è vero, stavamo Tes_2 festeggiando durante il periodo di Natale, c'era vento e pioveva, abbiamo sentito un rumore che pagina 4 di 7 proveniva dal tetto e abbiamo visto che si era staccata la grondaia. Una parte era a terra e una parte era appesa ( cfr verbale udienza del 28.09.2023).
Che il fabbricato oggetto di causa ha riportato dei danni è stato accertato dal CTU, geom
[...]
CP_2
Il perito ha accertato che “i danni subiti dal tetto, sono principalmente le spaccature di diverse tegole, e spostamento di alcune di esse che hanno provocato, logicamente, infiltrazioni estese all'interno dell'appartamento sottostante all'interno del fabbricato”.
Precisa il consulente che “sono presenti delle infiltrazioni d'acqua, nelle pareti e nei soffitti come da planimetria allegata, provenienti esclusivamente dal tetto danneggiato, come si può ben percepire dalla documentazione fotografica estrapolata dal video prodotto dal drone del CTU”.
Conclude il CTU che “si è in presenza di un “danno avvenuto da un evento calamitoso che ha portato al danneggiamento del tetto con rottura delle tegole e loro spostamento, il tutto è avvenuto a causa di fenomeni atmosferici gravi avvenuti in data 02/01/2021”.
Parte attrice ha dunque dimostrato il fatto costitutivo del diritto da essa fatto valere, tanto in ordine al tipo di evento atmosferico verificatosi (temporale con forte vento), quanto delle conseguenze del detto evento (brecce su parte del tetto, e infiltrazioni di acqua dalla pioggia penetrata all'interno dell'abitazione e dalla rottura della grondaia di scolo dell'acqua), il tutto in conformità con quanto previsto nell'invocata clausola contrattuale:
”La società indennizza i danni materiali e diretti causati … da eventi atmosferici sotto forma di vento.
…...grandine: eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti...”
Pertanto, per le motivazioni esposte la domanda attorea va accolta.
Sul quantum debeatur, si osserva che la somma dovuta va individuata in quella computata dal c.t.u., con motivazioni scevre da profili di censurabilità e quantificata in euro € 12.704,56.
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto all'attrice, va tuttavia tenuto conto della franchigia previsto dall'art. 51 del contratto pari ad euro 200,00.
Parte convenuta va, per l'effetto, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 12.504,56 oltre interessi dalla domanda al saldo.
pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 12.504,56 oltre interessi Parte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 264,00 per spese, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali, € 300,00 per la fase di mediazione, con distrazione al difensore;
- pone definitivamente a carico della compagnia le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., e pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2635/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. GILI SAURO ( ) ; anche in sostituzione dall'avv. Parte_1 C.F._1 Palombi, il quale si riporta alla memoria depositata e chiede l'accoglimento della domanda con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore
Per l'avv. CARDARELLI GIAN LUCA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Alessandro Quirino Girotti il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e richiamando le conclusioni rassegnate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 12,00 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12.40 viene riaperto il verbale: Nessuno è presente per le parti.
Il Giudice
Provvede come da separata sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2635/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALOMBI LORENZO Parte_1 C.F._2
e dell'avv. GILI SAURO ( ) ; , elettivamente domiciliato in Via E. Barbarsa, 23 C.F._1
TERNI presso il difensore avv. PALOMBI LORENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARDARELLI GIAN LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LATINA 276 00179
ROMA presso il difensore avv. CARDARELLI GIAN LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] in virtù della polizza assicurativa denominata”Qui abito casa ” sottoscritta per la Controparte_1 copertura, verso pagamento di un premio, dei danni derivanti da eventi atmosferici all'immobile ad uso abitativo sito in Stroncone (TR), Voc. Sant'Antimo nr. 27/A, comprensiva di danni da infiltrazioni di acqua.
pagina 2 di 7 Deduceva l'attrice che il giorno in data 02.01.2021, a causa di abbondante caduta di acque meteoriche e dei fenomeni atmosferici verificatisi in zona, l'immobile di sua proprietà subiva danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di rotture e brecce verificatesi sul tetto, con conseguenti infiltrazioni che causavano il danneggiamento di entrambi i piani dell'edificio.
L'attrice aveva richiesto alla il risarcimento del danno, e il perito Controparte_1 dell'Assicurazione aveva stimato i danni in euro 518,00.
Tuttavia, l'assicurazione con nota del 11.07.202 aveva rifiutato l'indennizzo e pertanto l'attrice aveva introdotto l'odierno giudizio.
Si costituiva la convenuta assicurazione e nella propria comparsa eccepiva l'inoperatività della polizza sul presupposto che “L'art. 21 delle Condizioni di assicurazione (v. docc. 3 e 4 allegato fascicolo parte convenuta) disciplina la “GARANZIA FACOLTATIVA D - EVENTI ATMOSFERICI”.
In virtù di tale garanzia, la “indennizza i danni materiali e diretti causati Controparte_1
alle 16 di 52 cose assicurate da:
1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;
quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti...” (v. pagg. 16 e 17 del doc. 4 allegato fascicolo parte convenuta).
Nella fattispecie in esame, non ricorrevano le suddette condizioni e di conseguenza il sinistro dedotto in lite non è indennizzabile. ” ( Cfr p. 1 della comparsa di risposta).
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e veniva disposta CTU per accertare la natura dei danni e la loro quantificazione.
All' udienza del 17.04.2025 le parti discutevano la causa e all'esito della discussione la causa era decisa con il deposito della presente sentenza.
Tanto premesso l'azione esperita da parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni subiti dall' immobile di sua proprietà in seguito ad eventi atmosferici.
pagina 3 di 7 Il diritto fatto valere in giudizio è quello dell'adempimento delle obbligazioni derivanti, in caso di danni, dal contratto di assicurazione stipulato con la società convenuta.
Fatto costitutivo di tale diritto è l'avverarsi del rischio, della cui prova è onerata parte attrice, mentre la sussistenza di una circostanza idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza costituisce fatto impeditivo di quel diritto, che, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. deve essere provato da chi lo eccepisce.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (Cass.Civ.Ord. n. 31251/2023).
Nel caso in esame l'attrice ha adempiuto al proprio onere della prova, producendo la polizza e le condizioni generali dalle quali si desume l'inclusione delle gli eventi atmosferici tra gli eventi coperti dalla polizza ( art. 21 condizioni generali di polizza).
Lamenta parte attrice il danneggiamento del tetto dell'immobile (rotture e brecce) in conseguenza di un evento atmosferico ( pioggia e vento).
In ordine all'applicabilità della clausola 21 delle condizioni di polizza, deve ritenersi che, ove si dimostri che il giorno 02.01.2022 (giorno del sinistro) si è effettivamente verificato il danneggiamento del tetto dell'immobile, allora dovrà ritenersi parimenti provato (anche indipendentemente dal riscontro su altri enti, assicurati e non) che quel giorno si è verificato un evento atmosferico violento come richiesto ai sensi di polizza.
Dalla espletata istruttoria compresa la produzione di fotografie e la perizia tecnica d'ufficio, risulta che l'immobile ha riportato danni, in particolare “brecce nel tetto e il distacco della grondaia”, a carico del sistema di copertura e conseguenti infiltrazioni all'interno.
Il teste ha espressamente confermato che il giorno 02.01.2022 si era verificato il Tes_1
danneggiamento del tetto. Sentito sulla circostanza ha riferito: Si è vero, ero presente. Ricordo che c'era vento e pioggia, ero in casa insieme a mio padre e all'attrice quando abbiamo sentito dei rumori provenienti dal tetto, siamo usciti e abbiamo visto la grondaia in parte a terra in parte divelta e poi delle tegole sempre a terra ( cfr verbale udienza del 28.09.2023).
Analoghe circostanze venivano riferite dal teste il quale ha dichiarato: Si è vero, stavamo Tes_2 festeggiando durante il periodo di Natale, c'era vento e pioveva, abbiamo sentito un rumore che pagina 4 di 7 proveniva dal tetto e abbiamo visto che si era staccata la grondaia. Una parte era a terra e una parte era appesa ( cfr verbale udienza del 28.09.2023).
Che il fabbricato oggetto di causa ha riportato dei danni è stato accertato dal CTU, geom
[...]
CP_2
Il perito ha accertato che “i danni subiti dal tetto, sono principalmente le spaccature di diverse tegole, e spostamento di alcune di esse che hanno provocato, logicamente, infiltrazioni estese all'interno dell'appartamento sottostante all'interno del fabbricato”.
Precisa il consulente che “sono presenti delle infiltrazioni d'acqua, nelle pareti e nei soffitti come da planimetria allegata, provenienti esclusivamente dal tetto danneggiato, come si può ben percepire dalla documentazione fotografica estrapolata dal video prodotto dal drone del CTU”.
Conclude il CTU che “si è in presenza di un “danno avvenuto da un evento calamitoso che ha portato al danneggiamento del tetto con rottura delle tegole e loro spostamento, il tutto è avvenuto a causa di fenomeni atmosferici gravi avvenuti in data 02/01/2021”.
Parte attrice ha dunque dimostrato il fatto costitutivo del diritto da essa fatto valere, tanto in ordine al tipo di evento atmosferico verificatosi (temporale con forte vento), quanto delle conseguenze del detto evento (brecce su parte del tetto, e infiltrazioni di acqua dalla pioggia penetrata all'interno dell'abitazione e dalla rottura della grondaia di scolo dell'acqua), il tutto in conformità con quanto previsto nell'invocata clausola contrattuale:
”La società indennizza i danni materiali e diretti causati … da eventi atmosferici sotto forma di vento.
…...grandine: eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti...”
Pertanto, per le motivazioni esposte la domanda attorea va accolta.
Sul quantum debeatur, si osserva che la somma dovuta va individuata in quella computata dal c.t.u., con motivazioni scevre da profili di censurabilità e quantificata in euro € 12.704,56.
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto all'attrice, va tuttavia tenuto conto della franchigia previsto dall'art. 51 del contratto pari ad euro 200,00.
Parte convenuta va, per l'effetto, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 12.504,56 oltre interessi dalla domanda al saldo.
pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 12.504,56 oltre interessi Parte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 264,00 per spese, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali, € 300,00 per la fase di mediazione, con distrazione al difensore;
- pone definitivamente a carico della compagnia le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., e pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
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