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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 1324/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di primo grado iscritto al n. 1324 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, instaurato da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 12/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andreazzoli del Foro di Massa
attore
nei confronti di
Controparte_1
convenuta contumace
Controparte_2
convenuto contumace
Controparte_3
convenuta contumace
1 CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, anche in applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, condannare, in solido tra loro, i convenuti
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, a favore dell'attore , di tutti i danni, nessuno escluso, Controparte_3 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subìti e subendi a causa ed a seguito del sinistro per cui è causa, così come indicati in narrativa e per le ragioni esposte nella medesima, ivi compresi il danno non patrimoniale in ogni sua componente, il danno biologico in ogni sua accezione e componente, il danno morale, il danno da ingiusta lesione di valori costituzionalmente garantiti inerenti la persona, le sofferenze ed ogni danno patrimoniale ricollegabile anche in futuro al sinistro de quo, ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante ed il mancato guadagno, nonché al rimborso di ogni spesa sostenuta e sostenenda in conseguenza dei fatti di causa, ivi comprese le spese mediche e di cura e le spese-competenze sostenute e/o da sostenersi da parte dell'attore per assistenza tecnica-medica e legale stragiudiziale, il tutto mediante pagamento a favore del Sig. della somma di Euro 22.244,51, già detratta dal dovuto ogni e qualsiasi somma Parte_1 eventualmente già ricevuta con riferimento ai fatti per cui è causa, e/o della diversa o maggior somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria; il tutto, debitamente maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. Con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento ed alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese-competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e CTP”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2023 esponeva che in data 20 giugno Parte_1
2022, mentre percorreva via Veneto in La Spezia a bordo del proprio motociclo Yamaha TY (assicurato
, veniva urtato e scaraventato a terra dall'autoveicolo Fiat 500, Controparte_1 di proprietà di (successivamente il nominativo veniva correttamente indicato in Controparte_4 [...]
con rinotifica della citazione nei confronti del predetto litisconsorte) e condotto da CP_2 Controparte_3 la quale attraversava l'intersezione tra via Ferrari e via Veneto senza concedere la dovuta precedenza.
Evidenziata quindi l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, emergente anche dal rapporto di incidente in atti, l'attore esponeva di avere subito lesioni quantificate dal proprio perito di parte in misura pari al 6% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea, con conseguente diritto al risarcimento del relativo danno biologico, da maggiorarsi per le componenti morali e relazionali dei postumi patiti.
2 Sosteneva inoltre di avere subito rilevanti danni di natura patrimoniale, stante la contrazione dei ricavi
(quantificata in euro 3.200,00) per la sospensione della propria attività lavorativa di agente di commercio, imposta a causa dei postumi del sinistro, oltre spese mediche, tecniche e legali stragiudiziali.
Quantificati dunque i danni complessivamente subiti nella misura di euro 26.000,00, concludeva per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della predetta somma, maggiorata di accessori.
e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei limiti che si vanno ad esporre.
La documentazione in atti è idonea e sufficiente a provare l'an debeatur sotteso alla domanda attorea, in forza del rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione, dal quale emerge chiaramente come la responsabilità del sinistro sia addebitabile in via esclusiva a conducente del veicolo Fiat 500, Controparte_3 la quale si immetteva da via Severino Ferrari in via Veneto senza concedere la dovuta precedenza al motociclo attoreo, che stava transitando sull'arteria favorita e che veniva urtato cadendo a terra.
D'altronde, milita in tal senso anche lo stesso comportamento tenuto dalla convenuta
[...]
, tanto nella fase stragiudiziale – con intervenuta liquidazione integrale del Controparte_1 danno materiale – quanto in corso di causa, dov'è rimasta contumace pur provvedendo a liquidare il danno biologico patito dall'attore, così come quantificato dal medico legale fiduciario della compagnia, oltre spese legali stragiudiziali;
tale somma è stata trattenuta dal danneggiato in acconto sul preteso maggior dovuto.
Questo Tribunale è pertanto chiamato a pronunciarsi in ordine al quantum debeatur e, segnatamente, alla quantificazione del danno biologico (sia in termini di invalidità temporanea che permanente), alla risarcibilità del danno morale/esistenziale, da mancato guadagno per inabilità temporanea al lavoro così come quantificato dall'attore attraverso CTP contabile e per refusione delle spese tecniche e legali stragiudiziali.
Con riguardo alla quantificazione del danno biologico, si rimanda a quanto accertato nella CTU redatta dalla dott.ssa (“Si ritiene che i postumi permanenti sopra descritti siano equamente valutabili Persona_1 nella misura del 5 % secondo i parametri in uso per la valutazione del danno biologico in responsabilità civile
… Il periodo di inabilità temporanea si ritiene compreso in giorni 35 (trentacinque) di cui 10 al 75%, 15 al
50% e i rimanenti al 25%.”), le cui conclusioni, adeguatamente motivate e condivise dal consulente tecnico di parte attrice, possono essere acquisite.
Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, dal comma 1 della predetta disposizione.
Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2024), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (52 anni)
e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (il 5%), è quantificato nella somma di euro
5.612,75;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 966,70 [di cui euro 414,30 per invalidità temporanea parziale al 75%,
3 euro 414,30 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 138,10 per invalidità temporanea parziale al 25%];
e così per complessivi euro 6.579,45.
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod.
Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie le modalità del sinistro e la dolorosità delle lesioni subite appaiano idonee a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare il risarcimento del danno morale, con personalizzazione nella misura del 10% del danno biologico accertato.
Non sussistono invece i presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno a titolo esistenziale/relazionale, avendo la parte fornito allegazioni generiche sul punto e non avendo comunque la
CTU ravvisato incidenze dei postumi sulle attività quotidiane del danneggiato.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 7.237,39 (euro 6.579,45 + euro
657,94).
Da tale importo deve detrarsi quanto già liquidato dalla compagnia assicurativa a titolo di danno biologico in data 21/07/2023 (euro 2.403,00, al netto delle spese mediche e delle spese legali), residuando la somma capitale ancora dovuta di euro 4.834,39.
Venendo all'esame dei danni patrimoniali e muovendo dal risarcimento delle spese mediche e di cura, si ritengono liquidabili le spese afferenti alla CTP di natura medico legale del Dott. allegate Persona_2 dall'attore (euro 427,00 come da notula professionale di cui alla prod. nr. 11 dell'atto di citazione), in quanto congrue rispetto al lavoro svolto dal tecnico di parte e necessarie all'istaurazione del giudizio, atteso che la liquidazione del danno biologico da parte dell'assicurazione convenuta è intervenuta solo a processo già pendente.
Richiamando quanto emerso dalla CTU anche in punto di spese mediche documentate (“Congrue e pertinenti le spese sanitarie sostenute e documentate in atti ammontanti ad euro 96,67 di cui 36,67 per ticket sanitari,
60 per certificazione medica”) ed ammettendo la richiesta di refusione delle spese di CTP, le spese complessivamente liquidabili sono pari ad euro 523,67; tenuto conto che la compagnia convenuta in data
21/07/2023 ha già risarcito in favore dell'attore la somma di euro 507,00 per tale specifica voce di danno, la somma ancora dovuta all'attore è pari ad euro 16,67.
4 Non può invece trovare accoglimento, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del mancato guadagno per il periodo di assenza dal lavoro dovuta all'inabilità temporanea sofferta in conseguenza del sinistro.
A sostegno della domanda, infatti, l'attore ha prodotto unicamente una consulenza di parte a firma del Dott.
non suffragata da idonea documentazione contabile (dichiarazioni dei redditi relative agli anni Per_3 precedenti ed all'anno del sinistro che possano fornire un dato oggettivo di comparazione, contratti di mandato/agenzia dai quali si possa desumere l'ammontare della provvigione riconosciuta all'agente di commercio, fatture sulle quali si sarebbe basato il calcolo del CTP, ecc.), in mancanza della quale l'esito dell'elaborato peritale integra una valutazione soggettiva che, pur avendo valore indiziario, non può tuttavia assurgere a prova sufficiente ai fini del riconoscimento e della liquidazione del lamentato danno (è lo stesso
CTP, d'altronde, ad affermare, che il guadagno dell'attore deriva, in parte, dalle provvigioni fisse che matura sui contratti già conclusi e che percepisce periodicamente a prescindere dalla sua presenza o meno al lavoro, nonché, per la maggior parte, sui nuovi contratti che avrebbe potuto concludere nel periodo di riferimento, il cui numero è stato soggettivamente valutato dal tecnico di parte).
La liquidazione del danno da mancato guadagno richiede un rigoroso giudizio di probabilità – e non di mera possibilità – che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte richiedente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito ed il nesso eziologico diretto tra fatto illecito e danno. Elementi che nella presente fattispecie il danneggiato non ha compiutamente fornito, non apparendo sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda in esame l'accertamento del CTU medico-legale per cui “sussiste nesso di causa tra le lesioni accertate ed il periodo di assenza dal lavoro allegato dall'attore”, dal momento che le produzioni documentali dell'attore non consentono di accertare l'effettiva sussistenza di un danno economico, né, tantomeno, di procedere alla sua quantificazione.
Per assenza di prova è altresì da rigettare la domanda di refusione delle spese di CTP del Dott. (esse Per_3 vengono meramente “stimate” dall'attore, senza alcuna produzione documentale che ne attesti il pagamento, ovvero, comunque, senza allegazione dei parametri posti a base del compenso stimato).
Con riferimento, infine, alle spese legali sostenute dall'attore per l'assistenza legale nella fase che ha preceduto il giudizio, la domanda può trovare accoglimento, pur dovendosi riparametrare il quantum all'effettivo valore della lite, nella misura emersa dal presente giudizio ed in applicazione delle tariffe forensi attualmente vigenti, in quanto la prestazione professionale è stata ampiamente provata attraverso la produzione del carteggio tra danneggiato e compagnia assicurativa, oltreché dall'opera svolta nel tentativo di conciliare la lite mediante l'invito alla negoziazione assistita e la trattativa con il referente liquidatore della convenuta.
In merito, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne
5 deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo,
Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732). (…) Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cassazione civile, n.15265\2023).
Tenuto quindi conto che il danno complessivo patito dall'attore - comprensivo dei danni materiali risarciti stragiudizialmente - ammonta ad euro 10.711 circa (somma rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000), in applicazione delle vigenti tariffe forensi si reputa congruo liquidare, a titolo di refusione delle spese legali relative alla fase pre-contenziosa, la somma capitale di € 2.426,00, comprensiva dei compensi per la fase di avvio della negoziazione assistita, come da Tabelle ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, per un importo finale
(comprensivo di spese generali, IVA e CPA) di euro 3.539,82; da tale somma si deve detrarre l'acconto di euro
300,00 già versato dalla convenuta (offerta risarcitoria del 21/07/2023), per cui l'importo ancora dovuto è pari ad euro 3.239,82.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995
n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di aprile 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni) – dev'essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi legali (con applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal momento della proposizione della domanda). Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza dei convenuti ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
Le spese di CTU sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta.
6
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara che il sinistro occorso in La Spezia in data 20/06/2022 è avvenuto per responsabilità esclusiva del veicolo Fiat 500 Tg. EM408CX (assicurato di proprietà di e CP_5 Controparte_2 condotto da Controparte_3
- Per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di euro 8.090,88 (al netto degli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice), oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale;
- Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti in solido al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 219,76 per esborsi ed euro 3.350,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di CP_1
La Spezia, 30 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di primo grado iscritto al n. 1324 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, instaurato da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 12/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andreazzoli del Foro di Massa
attore
nei confronti di
Controparte_1
convenuta contumace
Controparte_2
convenuto contumace
Controparte_3
convenuta contumace
1 CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, anche in applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, condannare, in solido tra loro, i convenuti
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, a favore dell'attore , di tutti i danni, nessuno escluso, Controparte_3 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso subìti e subendi a causa ed a seguito del sinistro per cui è causa, così come indicati in narrativa e per le ragioni esposte nella medesima, ivi compresi il danno non patrimoniale in ogni sua componente, il danno biologico in ogni sua accezione e componente, il danno morale, il danno da ingiusta lesione di valori costituzionalmente garantiti inerenti la persona, le sofferenze ed ogni danno patrimoniale ricollegabile anche in futuro al sinistro de quo, ivi compresi il danno emergente, il lucro cessante ed il mancato guadagno, nonché al rimborso di ogni spesa sostenuta e sostenenda in conseguenza dei fatti di causa, ivi comprese le spese mediche e di cura e le spese-competenze sostenute e/o da sostenersi da parte dell'attore per assistenza tecnica-medica e legale stragiudiziale, il tutto mediante pagamento a favore del Sig. della somma di Euro 22.244,51, già detratta dal dovuto ogni e qualsiasi somma Parte_1 eventualmente già ricevuta con riferimento ai fatti per cui è causa, e/o della diversa o maggior somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria; il tutto, debitamente maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. Con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento ed alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese-competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e CTP”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2023 esponeva che in data 20 giugno Parte_1
2022, mentre percorreva via Veneto in La Spezia a bordo del proprio motociclo Yamaha TY (assicurato
, veniva urtato e scaraventato a terra dall'autoveicolo Fiat 500, Controparte_1 di proprietà di (successivamente il nominativo veniva correttamente indicato in Controparte_4 [...]
con rinotifica della citazione nei confronti del predetto litisconsorte) e condotto da CP_2 Controparte_3 la quale attraversava l'intersezione tra via Ferrari e via Veneto senza concedere la dovuta precedenza.
Evidenziata quindi l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, emergente anche dal rapporto di incidente in atti, l'attore esponeva di avere subito lesioni quantificate dal proprio perito di parte in misura pari al 6% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea, con conseguente diritto al risarcimento del relativo danno biologico, da maggiorarsi per le componenti morali e relazionali dei postumi patiti.
2 Sosteneva inoltre di avere subito rilevanti danni di natura patrimoniale, stante la contrazione dei ricavi
(quantificata in euro 3.200,00) per la sospensione della propria attività lavorativa di agente di commercio, imposta a causa dei postumi del sinistro, oltre spese mediche, tecniche e legali stragiudiziali.
Quantificati dunque i danni complessivamente subiti nella misura di euro 26.000,00, concludeva per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della predetta somma, maggiorata di accessori.
e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei limiti che si vanno ad esporre.
La documentazione in atti è idonea e sufficiente a provare l'an debeatur sotteso alla domanda attorea, in forza del rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione, dal quale emerge chiaramente come la responsabilità del sinistro sia addebitabile in via esclusiva a conducente del veicolo Fiat 500, Controparte_3 la quale si immetteva da via Severino Ferrari in via Veneto senza concedere la dovuta precedenza al motociclo attoreo, che stava transitando sull'arteria favorita e che veniva urtato cadendo a terra.
D'altronde, milita in tal senso anche lo stesso comportamento tenuto dalla convenuta
[...]
, tanto nella fase stragiudiziale – con intervenuta liquidazione integrale del Controparte_1 danno materiale – quanto in corso di causa, dov'è rimasta contumace pur provvedendo a liquidare il danno biologico patito dall'attore, così come quantificato dal medico legale fiduciario della compagnia, oltre spese legali stragiudiziali;
tale somma è stata trattenuta dal danneggiato in acconto sul preteso maggior dovuto.
Questo Tribunale è pertanto chiamato a pronunciarsi in ordine al quantum debeatur e, segnatamente, alla quantificazione del danno biologico (sia in termini di invalidità temporanea che permanente), alla risarcibilità del danno morale/esistenziale, da mancato guadagno per inabilità temporanea al lavoro così come quantificato dall'attore attraverso CTP contabile e per refusione delle spese tecniche e legali stragiudiziali.
Con riguardo alla quantificazione del danno biologico, si rimanda a quanto accertato nella CTU redatta dalla dott.ssa (“Si ritiene che i postumi permanenti sopra descritti siano equamente valutabili Persona_1 nella misura del 5 % secondo i parametri in uso per la valutazione del danno biologico in responsabilità civile
… Il periodo di inabilità temporanea si ritiene compreso in giorni 35 (trentacinque) di cui 10 al 75%, 15 al
50% e i rimanenti al 25%.”), le cui conclusioni, adeguatamente motivate e condivise dal consulente tecnico di parte attrice, possono essere acquisite.
Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, dal comma 1 della predetta disposizione.
Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2024), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (52 anni)
e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (il 5%), è quantificato nella somma di euro
5.612,75;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 966,70 [di cui euro 414,30 per invalidità temporanea parziale al 75%,
3 euro 414,30 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 138,10 per invalidità temporanea parziale al 25%];
e così per complessivi euro 6.579,45.
Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod.
Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie le modalità del sinistro e la dolorosità delle lesioni subite appaiano idonee a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare il risarcimento del danno morale, con personalizzazione nella misura del 10% del danno biologico accertato.
Non sussistono invece i presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno a titolo esistenziale/relazionale, avendo la parte fornito allegazioni generiche sul punto e non avendo comunque la
CTU ravvisato incidenze dei postumi sulle attività quotidiane del danneggiato.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 7.237,39 (euro 6.579,45 + euro
657,94).
Da tale importo deve detrarsi quanto già liquidato dalla compagnia assicurativa a titolo di danno biologico in data 21/07/2023 (euro 2.403,00, al netto delle spese mediche e delle spese legali), residuando la somma capitale ancora dovuta di euro 4.834,39.
Venendo all'esame dei danni patrimoniali e muovendo dal risarcimento delle spese mediche e di cura, si ritengono liquidabili le spese afferenti alla CTP di natura medico legale del Dott. allegate Persona_2 dall'attore (euro 427,00 come da notula professionale di cui alla prod. nr. 11 dell'atto di citazione), in quanto congrue rispetto al lavoro svolto dal tecnico di parte e necessarie all'istaurazione del giudizio, atteso che la liquidazione del danno biologico da parte dell'assicurazione convenuta è intervenuta solo a processo già pendente.
Richiamando quanto emerso dalla CTU anche in punto di spese mediche documentate (“Congrue e pertinenti le spese sanitarie sostenute e documentate in atti ammontanti ad euro 96,67 di cui 36,67 per ticket sanitari,
60 per certificazione medica”) ed ammettendo la richiesta di refusione delle spese di CTP, le spese complessivamente liquidabili sono pari ad euro 523,67; tenuto conto che la compagnia convenuta in data
21/07/2023 ha già risarcito in favore dell'attore la somma di euro 507,00 per tale specifica voce di danno, la somma ancora dovuta all'attore è pari ad euro 16,67.
4 Non può invece trovare accoglimento, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del mancato guadagno per il periodo di assenza dal lavoro dovuta all'inabilità temporanea sofferta in conseguenza del sinistro.
A sostegno della domanda, infatti, l'attore ha prodotto unicamente una consulenza di parte a firma del Dott.
non suffragata da idonea documentazione contabile (dichiarazioni dei redditi relative agli anni Per_3 precedenti ed all'anno del sinistro che possano fornire un dato oggettivo di comparazione, contratti di mandato/agenzia dai quali si possa desumere l'ammontare della provvigione riconosciuta all'agente di commercio, fatture sulle quali si sarebbe basato il calcolo del CTP, ecc.), in mancanza della quale l'esito dell'elaborato peritale integra una valutazione soggettiva che, pur avendo valore indiziario, non può tuttavia assurgere a prova sufficiente ai fini del riconoscimento e della liquidazione del lamentato danno (è lo stesso
CTP, d'altronde, ad affermare, che il guadagno dell'attore deriva, in parte, dalle provvigioni fisse che matura sui contratti già conclusi e che percepisce periodicamente a prescindere dalla sua presenza o meno al lavoro, nonché, per la maggior parte, sui nuovi contratti che avrebbe potuto concludere nel periodo di riferimento, il cui numero è stato soggettivamente valutato dal tecnico di parte).
La liquidazione del danno da mancato guadagno richiede un rigoroso giudizio di probabilità – e non di mera possibilità – che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte richiedente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito ed il nesso eziologico diretto tra fatto illecito e danno. Elementi che nella presente fattispecie il danneggiato non ha compiutamente fornito, non apparendo sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda in esame l'accertamento del CTU medico-legale per cui “sussiste nesso di causa tra le lesioni accertate ed il periodo di assenza dal lavoro allegato dall'attore”, dal momento che le produzioni documentali dell'attore non consentono di accertare l'effettiva sussistenza di un danno economico, né, tantomeno, di procedere alla sua quantificazione.
Per assenza di prova è altresì da rigettare la domanda di refusione delle spese di CTP del Dott. (esse Per_3 vengono meramente “stimate” dall'attore, senza alcuna produzione documentale che ne attesti il pagamento, ovvero, comunque, senza allegazione dei parametri posti a base del compenso stimato).
Con riferimento, infine, alle spese legali sostenute dall'attore per l'assistenza legale nella fase che ha preceduto il giudizio, la domanda può trovare accoglimento, pur dovendosi riparametrare il quantum all'effettivo valore della lite, nella misura emersa dal presente giudizio ed in applicazione delle tariffe forensi attualmente vigenti, in quanto la prestazione professionale è stata ampiamente provata attraverso la produzione del carteggio tra danneggiato e compagnia assicurativa, oltreché dall'opera svolta nel tentativo di conciliare la lite mediante l'invito alla negoziazione assistita e la trattativa con il referente liquidatore della convenuta.
In merito, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne
5 deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo,
Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732). (…) Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr. Cassazione civile, n.15265\2023).
Tenuto quindi conto che il danno complessivo patito dall'attore - comprensivo dei danni materiali risarciti stragiudizialmente - ammonta ad euro 10.711 circa (somma rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000), in applicazione delle vigenti tariffe forensi si reputa congruo liquidare, a titolo di refusione delle spese legali relative alla fase pre-contenziosa, la somma capitale di € 2.426,00, comprensiva dei compensi per la fase di avvio della negoziazione assistita, come da Tabelle ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, per un importo finale
(comprensivo di spese generali, IVA e CPA) di euro 3.539,82; da tale somma si deve detrarre l'acconto di euro
300,00 già versato dalla convenuta (offerta risarcitoria del 21/07/2023), per cui l'importo ancora dovuto è pari ad euro 3.239,82.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995
n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di aprile 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni) – dev'essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi legali (con applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal momento della proposizione della domanda). Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza dei convenuti ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (scaglione sino ad euro 26.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
Le spese di CTU sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara che il sinistro occorso in La Spezia in data 20/06/2022 è avvenuto per responsabilità esclusiva del veicolo Fiat 500 Tg. EM408CX (assicurato di proprietà di e CP_5 Controparte_2 condotto da Controparte_3
- Per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di euro 8.090,88 (al netto degli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice), oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale;
- Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, con condanna dei convenuti in solido al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 219,76 per esborsi ed euro 3.350,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di CP_1
La Spezia, 30 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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