TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2568/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Parte_1
e , rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv.to Pierluca D'Orazio e Parte_2 dall'Avv.to Alessandra Silani ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 12.05.2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in FALVATERRA (FR) il 26-07-2014 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte II- Serie A – Anno 2014); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole minore e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge né contrari agli interessi della prole minore;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 11.06.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla sentenza n. 142/24 emessa dal Tribunale di Frosinone del 04.10.2024 pubblicata il 10.10.2024 con la quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 [...]
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 12.05.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FALVATERRA (FR) il 26-07-2014 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte II- Serie A – Anno 2014) da
[...]
nato a [...] il [...] e da nata a [...] il Parte_2 Parte_1
28-11-1984, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FALVATERRA di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 4 – Parte II- Serie A – Anno 2014). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 01/07/2025 Il Presidente
dott. Marcello BUSCEMA
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2568/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Parte_1
e , rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv.to Pierluca D'Orazio e Parte_2 dall'Avv.to Alessandra Silani ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 12.05.2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in FALVATERRA (FR) il 26-07-2014 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte II- Serie A – Anno 2014); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole minore e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge né contrari agli interessi della prole minore;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 11.06.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla sentenza n. 142/24 emessa dal Tribunale di Frosinone del 04.10.2024 pubblicata il 10.10.2024 con la quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 [...]
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 12.05.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FALVATERRA (FR) il 26-07-2014 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 4 – Parte II- Serie A – Anno 2014) da
[...]
nato a [...] il [...] e da nata a [...] il Parte_2 Parte_1
28-11-1984, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FALVATERRA di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 4 – Parte II- Serie A – Anno 2014). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 01/07/2025 Il Presidente
dott. Marcello BUSCEMA
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA