CASS
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2025, n. 8290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8290 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, il quale ha concluso pe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato. letta la memoria di replica trasmessa dal difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8290 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 05/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 7 aprile 2021, con la quale ME GI veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, per aver colposamente contribuito a cagionare un incendio boschivo, fonte di ingenti danni all'ambiente circostante e ai terreni limitrofi appartenenti a PA AM e PA ON, costituiti parti civili. 2. ME GI, attraverso il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti. 2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta ascrivibilità dei fatti all'imputato. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello, con riferimento alle contraddizioni emerse delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, su cui si era basata l'affermazione di responsabilità. Tali testimonianze erano in contrasto con elementi oggettivi costituiti dal materiale fotografico raffigurante lo stato dei luoghi e con altre testimonianze a discarico, non valutati dal giudice di prime cure. In particolare, era stata evidenziata l'impossibilità, da parte di LM AM, di aver accesso visivo ai luoghi, in ragione della presenza di una fitta e alta siepe interposta tra il punto d'osservazione ed il luogo dove si sarebbe sviluppato l'incendio. Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla ritenuta inattendibilità delle prove a discarico, anche in considerazione del fatto che le immagini fotografiche smentivano quanto raccontato dalla persona offesa. Nessuna risposta era stata data in merito alla presenza dell'imputato in casa al momento dell'accensione del fuoco, essendosi la Corte limitata ad operare un richiamo alla decisione del Tribunale. 2.2 Con il secondo motivo, censura per violazione di legge la pronuncia in ordine all'omessa declaratoria della prescrizione del reato, maturata in data antecedente alla pronuncia d'appello. In particolare, osserva che il termine di prescrizione è decorso tra la conclusione del giudizio di primo grado e quello d'appello, definito con sentenza del 12 giugno 2024; infatti, con riferimento al reato contestato, consumato il 15 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, è spirato il 15 gennaio 2024, e perciò in data antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello. Al riguardo, evidenzia tp che il processo non è stato interessato, né in primo grado né nella fase di impugnazione, da alcuna causa di sospensione del termine prescrizionale e che nel periodo di sospensione previsto per la normativa ennergenziale non era stata fissata alcuna udienza di rinvio. 2 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica, con la quale, nel riportarsi al contenuto del ricorso, ha insistito per l'annullamento, quanto al primo motivo dedotto. In subordine, conformemente alla richiesta del Procuratore Generale, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per violazione di legge penale in relazione agli artt. 157-161 e 129 c.p. con riferimento all'omessa declaratoria di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile. 1.1 A fronte dei rilievi esposti, appare opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito, derivante dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero. Può assumere rilievo in tal senso anche il fatto che il decidente non abbia tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 4 n. 5861 del 18/11/2021, dep. 21/02/2022, in motivazione;
Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. D'altro canto, il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, 3 tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate in concreto, ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). 1.2 Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda che occupa nei seguenti termini. In data 15 luglio 2016, i Vigili del Fuoco, su richiesta dello stesso ME GI, erano intervenuti per spegnere un incendio che aveva interessato un'area destinata a bosco, con piante di alto fusto. La squadra dei Vigili, seguendo le tracce e i segni del fuoco e tenuto conto della direzione del vento, avevano individuato l'area di prima propagazione in una macchia circolare posta sul retro della abitazione famiglia ME. L'individuazione del responsabile è stata affermata sulla base della testimonianza resa da LM AM, conduttore del terreno interessato dall'incendio, il quale riferiva di aver riconosciuto nel ME GI il soggetto che trasportava le sterpaglie nella parte posteriore dell'abitazione per alimentare il fuoco. La suddetta dichiarazione, ad avviso dei giudicanti, non veniva superata dalle testimonianze avverse. In particolare, i testimoni - indicati dalla difesa per dimostrare che il ME nello stesso momento si trovava in casa - non erano presenti in tale abitazione al momento del divampare dell'incendio e non sapevano riferire su quanto accaduto prima del loro arrivo. D'altro canto è stata altresì respinta dai giudici di merito la deduzione difensiva relativa alla impossibilità di visione sul luogo di originaria propagazione delle fiamme da parte del teste LM. La difesa, in proposito, rilevava che la percezione visiva dall'esterno della proprietà era impedita dalla presenza di una siepe, documentata dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio. Per contro, è stato osservato che la visuale descritta dal testimone era differente dalla prospettiva raffigurata dalle foto prodotte dalla difesa dell'imputato; ed è stato sottolineato che il PA aveva prestato particolare attenzione, dopo aver visto il fumo e le persone che trasportavano le sterpaglie, essendosi fermato con il proprio mezzo sulla strada adiacente all'abitazione del ME, per osservare quanto stava accadendo. I giudici del merito sono giunti a tali conclusioni anche in considerazione le risultanze del sopralluogo del Corpo Forestale, su cui riferiva il maresciallo Mingrone, secondo cui, nella corte dell'abitazione del ME erano presenti segni di combustione di residui vegetali avvenuta nei giorni precedenti, come peraltro confermato dal teste LM. Anche sulla base della suddetta circostanza, è stato escluso che ME GI fosse estraneo a quanto accaduto. 4 A fronte di un simile impianto argomentativo, i ricorrenti, con i motivi sopra riportati, ridefiniscono le premesse fattuali ed offrono valutazioni alternative della compiuta ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito. Sostengono di aver evidenziato l'impossibilità, da parte del teste d'accusa LM AM, di aver accesso visivo ai luoghi, in ragione della presenza di una fitta ed alta siepe che copriva il il luogo dove si sarebbe sviluppato l'incendio. Aggiungono che la Corte d'appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sul fatto che le prove a discarico fossero inattendibili, anche in considerazione del fatto che le immagini fotografiche smentivano quanto raccontato dalla persona offesa. Nessuna risposta era stata data in merito alla presenza dell'imputato in casa al momento dell'accensione del fuoco, essendosi la Corte limitata ad operare un richiamo alla decisione del Tribunale. Tanto premesso, appare evidente che le censure sollevate dalla difesa siano versate in fatto e pertanto, al lume dei principi richiamati in premessa, risultano inammissibili in questa sede. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta contestato e accertato, il reato previsto e punito dall'articolo 423 bis, commi 2 e 4, cod. pen.. Il richiamato comma 4 prevede che le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Trattasi evidentemente di circostanza a effetto speciale, determinando un aumento superiore ad un terzo. Va dato atto che, come si ricava dal testo e dal dispositivo della sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, la contestata circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (in termini, Sez. 4 - , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021 Ud. (dep. 28/10/2021 ) Rv. 282057 - 01) Nel caso di specie, il termine di prescrizione minimo, avendo riguardo all'aumento di pena della metà per la contestata aggravante a effetto speciale, è pari ad anni 7 e mesi 6 ( pena edittale anni 5 + la metà per l'aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 dell'art. 423 bis cod. pen.), con ulteriore aumento di un terzo (pari ad anni 2 e mesi 6) ex art. 161, cod.pen., per complessivi anni 10. In applicazione dei suddetti principi, il termine prescrizionale ha come scadenza il 15 luglio 2026, così calcolato in anni dieci decorrenti dalla data di consumazione del reato (15 luglio 2016). 5 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Pre
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, il quale ha concluso pe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato. letta la memoria di replica trasmessa dal difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8290 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 05/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 7 aprile 2021, con la quale ME GI veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, per aver colposamente contribuito a cagionare un incendio boschivo, fonte di ingenti danni all'ambiente circostante e ai terreni limitrofi appartenenti a PA AM e PA ON, costituiti parti civili. 2. ME GI, attraverso il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti. 2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta ascrivibilità dei fatti all'imputato. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello, con riferimento alle contraddizioni emerse delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, su cui si era basata l'affermazione di responsabilità. Tali testimonianze erano in contrasto con elementi oggettivi costituiti dal materiale fotografico raffigurante lo stato dei luoghi e con altre testimonianze a discarico, non valutati dal giudice di prime cure. In particolare, era stata evidenziata l'impossibilità, da parte di LM AM, di aver accesso visivo ai luoghi, in ragione della presenza di una fitta e alta siepe interposta tra il punto d'osservazione ed il luogo dove si sarebbe sviluppato l'incendio. Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla ritenuta inattendibilità delle prove a discarico, anche in considerazione del fatto che le immagini fotografiche smentivano quanto raccontato dalla persona offesa. Nessuna risposta era stata data in merito alla presenza dell'imputato in casa al momento dell'accensione del fuoco, essendosi la Corte limitata ad operare un richiamo alla decisione del Tribunale. 2.2 Con il secondo motivo, censura per violazione di legge la pronuncia in ordine all'omessa declaratoria della prescrizione del reato, maturata in data antecedente alla pronuncia d'appello. In particolare, osserva che il termine di prescrizione è decorso tra la conclusione del giudizio di primo grado e quello d'appello, definito con sentenza del 12 giugno 2024; infatti, con riferimento al reato contestato, consumato il 15 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, è spirato il 15 gennaio 2024, e perciò in data antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello. Al riguardo, evidenzia tp che il processo non è stato interessato, né in primo grado né nella fase di impugnazione, da alcuna causa di sospensione del termine prescrizionale e che nel periodo di sospensione previsto per la normativa ennergenziale non era stata fissata alcuna udienza di rinvio. 2 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica, con la quale, nel riportarsi al contenuto del ricorso, ha insistito per l'annullamento, quanto al primo motivo dedotto. In subordine, conformemente alla richiesta del Procuratore Generale, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per violazione di legge penale in relazione agli artt. 157-161 e 129 c.p. con riferimento all'omessa declaratoria di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile. 1.1 A fronte dei rilievi esposti, appare opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito, derivante dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero. Può assumere rilievo in tal senso anche il fatto che il decidente non abbia tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 4 n. 5861 del 18/11/2021, dep. 21/02/2022, in motivazione;
Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. D'altro canto, il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, 3 tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate in concreto, ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). 1.2 Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda che occupa nei seguenti termini. In data 15 luglio 2016, i Vigili del Fuoco, su richiesta dello stesso ME GI, erano intervenuti per spegnere un incendio che aveva interessato un'area destinata a bosco, con piante di alto fusto. La squadra dei Vigili, seguendo le tracce e i segni del fuoco e tenuto conto della direzione del vento, avevano individuato l'area di prima propagazione in una macchia circolare posta sul retro della abitazione famiglia ME. L'individuazione del responsabile è stata affermata sulla base della testimonianza resa da LM AM, conduttore del terreno interessato dall'incendio, il quale riferiva di aver riconosciuto nel ME GI il soggetto che trasportava le sterpaglie nella parte posteriore dell'abitazione per alimentare il fuoco. La suddetta dichiarazione, ad avviso dei giudicanti, non veniva superata dalle testimonianze avverse. In particolare, i testimoni - indicati dalla difesa per dimostrare che il ME nello stesso momento si trovava in casa - non erano presenti in tale abitazione al momento del divampare dell'incendio e non sapevano riferire su quanto accaduto prima del loro arrivo. D'altro canto è stata altresì respinta dai giudici di merito la deduzione difensiva relativa alla impossibilità di visione sul luogo di originaria propagazione delle fiamme da parte del teste LM. La difesa, in proposito, rilevava che la percezione visiva dall'esterno della proprietà era impedita dalla presenza di una siepe, documentata dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio. Per contro, è stato osservato che la visuale descritta dal testimone era differente dalla prospettiva raffigurata dalle foto prodotte dalla difesa dell'imputato; ed è stato sottolineato che il PA aveva prestato particolare attenzione, dopo aver visto il fumo e le persone che trasportavano le sterpaglie, essendosi fermato con il proprio mezzo sulla strada adiacente all'abitazione del ME, per osservare quanto stava accadendo. I giudici del merito sono giunti a tali conclusioni anche in considerazione le risultanze del sopralluogo del Corpo Forestale, su cui riferiva il maresciallo Mingrone, secondo cui, nella corte dell'abitazione del ME erano presenti segni di combustione di residui vegetali avvenuta nei giorni precedenti, come peraltro confermato dal teste LM. Anche sulla base della suddetta circostanza, è stato escluso che ME GI fosse estraneo a quanto accaduto. 4 A fronte di un simile impianto argomentativo, i ricorrenti, con i motivi sopra riportati, ridefiniscono le premesse fattuali ed offrono valutazioni alternative della compiuta ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito. Sostengono di aver evidenziato l'impossibilità, da parte del teste d'accusa LM AM, di aver accesso visivo ai luoghi, in ragione della presenza di una fitta ed alta siepe che copriva il il luogo dove si sarebbe sviluppato l'incendio. Aggiungono che la Corte d'appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sul fatto che le prove a discarico fossero inattendibili, anche in considerazione del fatto che le immagini fotografiche smentivano quanto raccontato dalla persona offesa. Nessuna risposta era stata data in merito alla presenza dell'imputato in casa al momento dell'accensione del fuoco, essendosi la Corte limitata ad operare un richiamo alla decisione del Tribunale. Tanto premesso, appare evidente che le censure sollevate dalla difesa siano versate in fatto e pertanto, al lume dei principi richiamati in premessa, risultano inammissibili in questa sede. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta contestato e accertato, il reato previsto e punito dall'articolo 423 bis, commi 2 e 4, cod. pen.. Il richiamato comma 4 prevede che le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Trattasi evidentemente di circostanza a effetto speciale, determinando un aumento superiore ad un terzo. Va dato atto che, come si ricava dal testo e dal dispositivo della sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, la contestata circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (in termini, Sez. 4 - , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021 Ud. (dep. 28/10/2021 ) Rv. 282057 - 01) Nel caso di specie, il termine di prescrizione minimo, avendo riguardo all'aumento di pena della metà per la contestata aggravante a effetto speciale, è pari ad anni 7 e mesi 6 ( pena edittale anni 5 + la metà per l'aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 dell'art. 423 bis cod. pen.), con ulteriore aumento di un terzo (pari ad anni 2 e mesi 6) ex art. 161, cod.pen., per complessivi anni 10. In applicazione dei suddetti principi, il termine prescrizionale ha come scadenza il 15 luglio 2026, così calcolato in anni dieci decorrenti dalla data di consumazione del reato (15 luglio 2016). 5 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Pre