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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2491/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA' 167, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARTA LEONARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 167, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARTA LEONARDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a PALERMO, il
21/07/1997 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19 maggio
2025; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, rimanendo liberi di trasferire la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Misilmeri via P. 12 n. 29, rimane assegnata al marito proprietario esclusivo dell'immobile;
3) La moglie, con i 3 figli, continuerà a vivere presso l'abitazione sita in
Palermo, CAP 90129, Via francesco Speciale, 13 condotta in locazione ove trasferirà la residenza.;
4) I figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, in quanto studenti universitari, manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
5) Il figlio minore, , è affidato ad entrambi i genitori, che vigileranno Per_1 sulla sua istruzione ed educazione, obbligandosi a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso e collaborativo, nel preminente ed esclusivo interesse del figlio, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé; Per_1
6) Ai fini anagrafici e fiscali e come collocamento principale, anche il figlio continuerà vivere presso l'abitazione della madre in Palermo, Via Per_1
Francesco Speciale 13 ove trasferirà la residenza;
7) Il sig. , genitore non collocatario potrà vedere il figlio Controparte_1 minore quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli minori almeno un giorno a settimana, dalle 13,00 alle ore 21,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del venerdì e sino alle 21,00
2 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: 7 giorni durante le vacanze natalizie, di modo che i figli un anno trascorreranno il Natale e Santo Stefano con la madre, Capodanno ed
Epifania con il padre, e viceversa l'anno successivo;
3 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze pasquali (vigilia di Pasqua, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
8) E' fatta salva la possibilità di modificare le suddette modalità previo accordo dei coniugi sulla base delle esigenze dei figli e delle esigenze lavorative e personali dei medesimi coniugi.
9) Per quanto concerne il mantenimento della moglie e dei suddetti figli, il padre verserà alla madre per spese ordinarie la somma mensile di € 600,00, ogni giorno 15 del mese;
10) Il padre, altresì, provvederà al pagamento del mutuo che grava sulla casa sita in Misilmeri via P. 12 n. 29, nonché al pagamento del canone di locazione ed agli oneri condominiali relativi all'immobile condotto in locazione dalla moglie e dai figli.
11) Il padre altresì, provvederà al pagamento delle spese straordinarie ivi comprese quelle per la frequenza scolastica ed universitaria dei figli e quelle sanitarie che si rendessero necessarie.
12) Ogni ulteriore spesa straordinaria andrà preventivamente concordata col signor CP_1
13) Le parti, infine, convengono che le superiori pattuizioni economiche saranno valide dal momento della sottoscrizione del presente atto;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2491/2025:
3 - omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 19 maggio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di PALERMO al n. 8 p.
II, serie A, dell'anno 1997).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2491/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA' 167, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARTA LEONARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 167, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARTA LEONARDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a PALERMO, il
21/07/1997 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19 maggio
2025; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, rimanendo liberi di trasferire la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Misilmeri via P. 12 n. 29, rimane assegnata al marito proprietario esclusivo dell'immobile;
3) La moglie, con i 3 figli, continuerà a vivere presso l'abitazione sita in
Palermo, CAP 90129, Via francesco Speciale, 13 condotta in locazione ove trasferirà la residenza.;
4) I figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, in quanto studenti universitari, manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
5) Il figlio minore, , è affidato ad entrambi i genitori, che vigileranno Per_1 sulla sua istruzione ed educazione, obbligandosi a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso e collaborativo, nel preminente ed esclusivo interesse del figlio, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé; Per_1
6) Ai fini anagrafici e fiscali e come collocamento principale, anche il figlio continuerà vivere presso l'abitazione della madre in Palermo, Via Per_1
Francesco Speciale 13 ove trasferirà la residenza;
7) Il sig. , genitore non collocatario potrà vedere il figlio Controparte_1 minore quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli minori almeno un giorno a settimana, dalle 13,00 alle ore 21,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del venerdì e sino alle 21,00
2 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: 7 giorni durante le vacanze natalizie, di modo che i figli un anno trascorreranno il Natale e Santo Stefano con la madre, Capodanno ed
Epifania con il padre, e viceversa l'anno successivo;
3 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze pasquali (vigilia di Pasqua, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
8) E' fatta salva la possibilità di modificare le suddette modalità previo accordo dei coniugi sulla base delle esigenze dei figli e delle esigenze lavorative e personali dei medesimi coniugi.
9) Per quanto concerne il mantenimento della moglie e dei suddetti figli, il padre verserà alla madre per spese ordinarie la somma mensile di € 600,00, ogni giorno 15 del mese;
10) Il padre, altresì, provvederà al pagamento del mutuo che grava sulla casa sita in Misilmeri via P. 12 n. 29, nonché al pagamento del canone di locazione ed agli oneri condominiali relativi all'immobile condotto in locazione dalla moglie e dai figli.
11) Il padre altresì, provvederà al pagamento delle spese straordinarie ivi comprese quelle per la frequenza scolastica ed universitaria dei figli e quelle sanitarie che si rendessero necessarie.
12) Ogni ulteriore spesa straordinaria andrà preventivamente concordata col signor CP_1
13) Le parti, infine, convengono che le superiori pattuizioni economiche saranno valide dal momento della sottoscrizione del presente atto;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2491/2025:
3 - omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 19 maggio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di PALERMO al n. 8 p.
II, serie A, dell'anno 1997).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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