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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
ZZ PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23173222 CONTRIB CONSORT 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e di Area s.r.l., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 23173222, con il quale si chiede il versamento della somma di euro 358,87 a titolo di contributo consortile (anno 2023), deducendo, da un lato, la carenza di motivazione non essendo stati esplicitati le ragioni sottostanti al credito e i criteri di calcolo della somma dovuta;
dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria poiché il consorzio non avrebbe svolto alcuna attività in favore dei fondi “tassati”.
In data 28.2.2025 Area s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha dedotto il difetto di motivazione sostenendo che l'atto impugnato non avrebbe espresso le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria né avrebbe esplicitato i criteri di calcolo delle somme richieste.
Area s.r.l. ha contestato la deduzione di controparte affermando che l'avviso ordinario di pagamento n.
17769349 del 4.8.2023, notificato al contribuente prima dell'atto impugnato, indicherebbe che “il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari per l'anno indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Provvedimento Presidenziale d'Urgenza n. 44 del 20/07/2023. Il contributo di bonifica è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati
n. 12 del 22/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 196 del 04/05/2017”.
Tali indicazioni, secondo Area s.r.l., consentirebbero al contribuente di comprendere le ragioni sottostanti alla pretesa creditoria.
Ebbene, l'avviso ordinario di pagamento n. 17769349, prodotto in giudizio da Area s.r.l., contiene effettivamente le indicazioni circa il piano di classifica adottato dal Consorzio e i criteri di calcolo del contributo richiesto alla ricorrente.
Deve però rilevarsi che, alla luce della documentazione versata in atti, l'avviso di pagamento in discorso non risulta essere stato notificato al contribuente.
Ne consegue che sussiste il dedotto vizio motivazionale.
L'atto impugnato va quindi annullato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato. Condanna Area s.r.l. e il Consorzio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella somma di euro 200,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
ZZ PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23173222 CONTRIB CONSORT 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e di Area s.r.l., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 23173222, con il quale si chiede il versamento della somma di euro 358,87 a titolo di contributo consortile (anno 2023), deducendo, da un lato, la carenza di motivazione non essendo stati esplicitati le ragioni sottostanti al credito e i criteri di calcolo della somma dovuta;
dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria poiché il consorzio non avrebbe svolto alcuna attività in favore dei fondi “tassati”.
In data 28.2.2025 Area s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha dedotto il difetto di motivazione sostenendo che l'atto impugnato non avrebbe espresso le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria né avrebbe esplicitato i criteri di calcolo delle somme richieste.
Area s.r.l. ha contestato la deduzione di controparte affermando che l'avviso ordinario di pagamento n.
17769349 del 4.8.2023, notificato al contribuente prima dell'atto impugnato, indicherebbe che “il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari per l'anno indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Provvedimento Presidenziale d'Urgenza n. 44 del 20/07/2023. Il contributo di bonifica è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati
n. 12 del 22/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 196 del 04/05/2017”.
Tali indicazioni, secondo Area s.r.l., consentirebbero al contribuente di comprendere le ragioni sottostanti alla pretesa creditoria.
Ebbene, l'avviso ordinario di pagamento n. 17769349, prodotto in giudizio da Area s.r.l., contiene effettivamente le indicazioni circa il piano di classifica adottato dal Consorzio e i criteri di calcolo del contributo richiesto alla ricorrente.
Deve però rilevarsi che, alla luce della documentazione versata in atti, l'avviso di pagamento in discorso non risulta essere stato notificato al contribuente.
Ne consegue che sussiste il dedotto vizio motivazionale.
L'atto impugnato va quindi annullato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato. Condanna Area s.r.l. e il Consorzio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella somma di euro 200,00, oltre accessori di legge.