Sentenza 19 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/03/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02362/2025REG.PROV.COLL.
N. 09469/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9469 del 2024, proposto dal
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
dr.ssa Gabriella Ferraro, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quarta Bis , n. 7744/2024 del 19 aprile 2024, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 165/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per il Ministero appellante l’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito appella la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV- bis , n. 7744/2024 del 19 aprile 2024, chiedendone la riforma;
- che la sentenza gravata ha accolto il ricorso (R.G. n. 165/2023) proposto dalla dr.ssa Ferraro ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal citato Ministero sulla sua istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione sul sostegno nelle scuole secondarie di II° grado (classe di concorso ADSS ) conseguito in Romania;
- che, in fatto, l’istanza di riconoscimento del titolo è stata presentata dalla ricorrente il 3 agosto 2022 ed assunta al protocollo con n. 11536 ed è rimasta priva di riscontro;
- che il T.A.R., preso atto dell’inerzia della P.A., per essere inutilmente decorso il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 senza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia provveduto sull’istanza o richiesto alcuna integrazione documentale, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere entro n. 90 giorni dalla comunicazione o (se anteriore) notificazione della sentenza, nominando da subito un Commissario ad acta con l’incarico di provvedere, in caso di perdurante inerzia della P.A., nel termine di n. 180 giorni dalla richiesta della ricorrente;
Considerato, inoltre:
- che con l’unico motivo di appello il Ministero deduce avverso la sentenza impugnata le censure di violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 104 c.p.a.;
- che, in sintesi, la difesa erariale lamenta come la ricorrente abbia già proposto in precedenza un ricorso di analogo tenore contro il silenzio serbato dal Ministero sulla sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, presentata il 3 agosto 2022 e assunta al protocollo con n. 11536 e come tale ricorso (R.G. n. 16682/2022) sia stato accolto dalla stessa Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 6290/2024 del 29 marzo 2024, la quale ha disposto misure in tutto analoghe a quelle stabilite dalla sentenza n. 7744/2024, oggetto dell’appello;
- che, pertanto, l’Amministrazione appellante deduce la violazione del “ ne bis in idem ”, lamentando che l’anomalia conseguente alla proposizione ad opera della ricorrente della stessa causa due volte avrebbe dovuto essere risolta dal T.A.R. applicando la disciplina dell’art. 273 c.p.c. (che obbliga il giudice, dinanzi al quale pendano più procedimenti relativi alla stessa causa, a disporne la riunione), trattandosi di rimedio applicabile anche al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno ex art. 39 c.p.a.;
- che la difesa erariale invoca, inoltre, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’art. 104, comma 1, c.p.a. consente di rilevare per la prima volta in appello la violazione del ne bis in idem , concludendo per l’annullamento della citata sentenza n. 7744/2024;
- che la dr.ssa Ferraro, pur evocata, non si è costituita in giudizio;
- che alla camera di consiglio del 18 marzo 2025 il Collegio, udito il difensore presente del Ministero appellante, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che l’appello sia fondato e da accogliere;
Considerato, infatti:
- che la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. IV- bis , n. 7744/2024 è resa sulla medesima causa già oggetto della precedente sentenza n. 6290/2024 e cioè sull’azione promossa (con due ricorsi distinti) dalla dr.ssa Ferraro contro la condotta inerte serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza da lei presentata il 3 agosto 2022 e assunta al protocollo con il n. 11536;
- che in particolare il ricorso R.G. n. 16682/2022, chiamato in decisione alla camera di consiglio del 20 marzo 2024 e deciso con la sentenza n. 6290/2024 del 29 marzo 2024, ha introdotto la medesima causa poi riproposta con il ricorso R.G. n. 165/2023, chiamato in decisione alla camera di consiglio del 17 aprile 2024 e deciso con la sentenza n. 7744/2024 del 19 aprile 2024, che forma oggetto del gravame in epigrafe;
- che, inoltre, la sentenza appellata ha tenore identico alla precedente, avendo, in accoglimento del ricorso, disposto le medesime misure della sentenza n. 6290/2024 (anche se, verosimilmente, con una diversa decorrenza del dies a quo per provvedere, atteso il deposito in data 19 aprile, anziché in data 29 marzo 2024) e avendo duplicato la condanna alle spese del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la medesima causa (in ambedue i giudizi, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario);
- che, pertanto, il ricorso R.G. n. 165/2023, introduttivo del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idem , siccome meramente reiterativo di quello (R.G. n. 16682/2022) deciso con la sentenza n. 6290/2024;
- che, infatti, il principio del ne bis in idem preclude al giudice di decidere nuovamente su domande già precedentemente definite (C.d.S., Sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10871);
- che come osservato dalla difesa erariale, la questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del divieto di bis in idem , essendo rilevabile anche d’ufficio, può pacificamente essere introdotta per la prima volta in grado di appello (C.d.S., Sez. IV, 20 giugno 2012, n. 3623);
Ritenuto in conclusione, per quanto detto, di dover accogliere l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, siccome meramente reiterativo del contenuto di un altro ricorso, anteriore sia quanto alla sua proposizione, sia quanto alla sua decisione;
Ritenuta, nondimeno, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio;
Ritenuto, da ultimo, di dover trasmettere gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a cui risulta iscritto il difensore della ricorrente in primo grado, per l’eventuale seguito di competenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a cui è iscritto il difensore della ricorrente in primo grado, per l’eventuale seguito di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO