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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BONAMARTINI CESARE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verolavecchia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01163 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato Ricorrente_1 - impugnava l'avviso di pagamento n. 01163 emesso dal Comune di Verolavecchia, relativo alla somma dovuta a titolo di IMU per l'anno di imposta 2025 su una serie di terreni (per complessivi di € 1.539,00).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso per violazione dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 504/1992, evidenziando che Ricorrente_1 è un ente pubblico economico nazionale istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 278/1987, sottoposto alla Vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
L'Istituto, ai sensi del D.P.R. 200/2001, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.
Inoltre, Ricorrente_1 esercita funzioni statali volte a valorizzare il patrimonio fondiario, incentivando l'accesso all'imprenditoria agricola a coloro che possiedono determinati requisiti previsti ex lege sanciti (articolo 1 del Decreto Legge n. 114 del 24 febbraio 1948, rubricato «Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina», sostituito dall'articolo 4 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362 e successive proroghe e modifiche), così perseguendo finalità di pubblico interesse.
Pertanto, “per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività (indicate dall'art. 3 comma I lett.
b) D.P.R. 20/2001), continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato”.
Il ricorrente evidenziava, poi, che lo statuto, approvato con Decreto Interministeriale n. 13823 del 21 agosto
2016 indica le finalità di interesse pubblico perseguite da Ricorrente_1, coerenti con la normativa di riferimento (articolo 39 della Legge n. 153 del 9 maggio 1975; articolo 4, commi 3, 4 e 5 della Legge n. 441 del 15 dicembre 1998; articolo 1, commi 659 e ss., Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).
Riteneva, pertanto, violato l'art. 7 comma 1 lett. a) D. lgs. 504/1992, laddove la norma prevede esenzione dal pagamento dell'IMU per i beni posseduti dallo Stato.
Il Comune di Verolavecchia non si costituiva in giudizio e all'udienza del 19.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto sinteticamente premesso circa lo svolgimento del procedimento, stima la Corte che il ricorso sia fondato.
Alla luce della contumacia del Comune di Verolavecchia deve ritenersi incontestato che i terreni sottoposti a tassazione fossero strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali statuali demandate all'Istituto ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma I lett. b) D.P.R. 200/2001.
Pertanto, ai terreni venduti con patto di riservato dominio da Ricorrente_1 si applica l'esenzione IMU di cui all'art. 7 I comma lett. a) D. lgs. 504/1992, trattandosi di immobili posseduti dallo Stato o da soggetto equiparato allo Stato e ricorrendo il requisito oggettivo della destinazione dei terreni ai compiti istituzionali.
Il requisito oggettivo sussiste in quanto la funzione pubblica dell'Istituto di ausilio economico all'attività agricola e di valorizzazione del patrimonio fondiario incentivando l'accesso all'imprenditoria agricola di soggetti meritevoli, viene svolta concretamente acquistando, con risorse di origine statale e comunitaria
(ex art. 6 del d.p.r. 31 marzo 2001, n. 200), terreni normalmente incolti o in stato di abbandono che vengono poi venduti con patto di riservato dominio a soggetti interessati alla loro valorizzazione agricola individuati con apposita procedura, e quindi destinati alla finalità istituzionale dell'ente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'avviso di pagamento impugnato.
Alla pronuncia consegue la condanna del comune di Verolavecchia al pagamento delle spese processuali, atteso che “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass. Sez. 3, 27/02/2023, n. 5813, Rv. 666959 - 01).
Le spese, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in € 300,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre accessori se dovuti.
Brescia, 7 febbraio 2026
IL GIUDICE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BONAMARTINI CESARE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verolavecchia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01163 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato Ricorrente_1 - impugnava l'avviso di pagamento n. 01163 emesso dal Comune di Verolavecchia, relativo alla somma dovuta a titolo di IMU per l'anno di imposta 2025 su una serie di terreni (per complessivi di € 1.539,00).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso per violazione dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 504/1992, evidenziando che Ricorrente_1 è un ente pubblico economico nazionale istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 278/1987, sottoposto alla Vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
L'Istituto, ai sensi del D.P.R. 200/2001, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.
Inoltre, Ricorrente_1 esercita funzioni statali volte a valorizzare il patrimonio fondiario, incentivando l'accesso all'imprenditoria agricola a coloro che possiedono determinati requisiti previsti ex lege sanciti (articolo 1 del Decreto Legge n. 114 del 24 febbraio 1948, rubricato «Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina», sostituito dall'articolo 4 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362 e successive proroghe e modifiche), così perseguendo finalità di pubblico interesse.
Pertanto, “per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività (indicate dall'art. 3 comma I lett.
b) D.P.R. 20/2001), continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato”.
Il ricorrente evidenziava, poi, che lo statuto, approvato con Decreto Interministeriale n. 13823 del 21 agosto
2016 indica le finalità di interesse pubblico perseguite da Ricorrente_1, coerenti con la normativa di riferimento (articolo 39 della Legge n. 153 del 9 maggio 1975; articolo 4, commi 3, 4 e 5 della Legge n. 441 del 15 dicembre 1998; articolo 1, commi 659 e ss., Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).
Riteneva, pertanto, violato l'art. 7 comma 1 lett. a) D. lgs. 504/1992, laddove la norma prevede esenzione dal pagamento dell'IMU per i beni posseduti dallo Stato.
Il Comune di Verolavecchia non si costituiva in giudizio e all'udienza del 19.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto sinteticamente premesso circa lo svolgimento del procedimento, stima la Corte che il ricorso sia fondato.
Alla luce della contumacia del Comune di Verolavecchia deve ritenersi incontestato che i terreni sottoposti a tassazione fossero strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali statuali demandate all'Istituto ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma I lett. b) D.P.R. 200/2001.
Pertanto, ai terreni venduti con patto di riservato dominio da Ricorrente_1 si applica l'esenzione IMU di cui all'art. 7 I comma lett. a) D. lgs. 504/1992, trattandosi di immobili posseduti dallo Stato o da soggetto equiparato allo Stato e ricorrendo il requisito oggettivo della destinazione dei terreni ai compiti istituzionali.
Il requisito oggettivo sussiste in quanto la funzione pubblica dell'Istituto di ausilio economico all'attività agricola e di valorizzazione del patrimonio fondiario incentivando l'accesso all'imprenditoria agricola di soggetti meritevoli, viene svolta concretamente acquistando, con risorse di origine statale e comunitaria
(ex art. 6 del d.p.r. 31 marzo 2001, n. 200), terreni normalmente incolti o in stato di abbandono che vengono poi venduti con patto di riservato dominio a soggetti interessati alla loro valorizzazione agricola individuati con apposita procedura, e quindi destinati alla finalità istituzionale dell'ente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'avviso di pagamento impugnato.
Alla pronuncia consegue la condanna del comune di Verolavecchia al pagamento delle spese processuali, atteso che “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass. Sez. 3, 27/02/2023, n. 5813, Rv. 666959 - 01).
Le spese, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in € 300,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre accessori se dovuti.
Brescia, 7 febbraio 2026
IL GIUDICE