TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice NA Lo BE nel procedimento portante il n. 783 degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Cosma Romano parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
E CONTRO
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte resistente
All'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_2
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro per la durata di mesi sei adottato in data 05/06/2025 e per l'effetto condanna il CP_3 convenuto alla restituzione dei compensi trattenuti a siffatto titolo.
Condanna il convenuto ad assegnare la ricorrente a mansioni, anche CP_1 inferiori, compatibili con le limitazioni accertate, apprestando quei ragionevoli accomodamenti che possano garantirle l'esecuzione in sicurezza delle sue mansioni ex art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216/2003.
Rigetta nel resto il ricorso.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate in CP_1 corso di causa.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 03/12/2025
Il Giudice
NA Lo BE
2