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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 262/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n.
65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
18.2.2025, ha rappresentato che l' riconosceva la natura Parte_1 CP_1 professionale delle seguenti patologie, con un danno biologico complessivo del 16%:
- “tendinopatia bilaterale di spalla” (pratica n. 514487059 del 19.12.2017), con un CP_1 danno biologico pari al 6%;
- “sindrome del tunnel carpale” (pratica n. 517076253 del 26.3.2021), con un CP_1 danno biologico pari al 6%; - “diminuzione della forza e sensibilità delle mani di grado medio” pratica n. CP_1
517076328 del 12.4.2021), con un danno biologico pari al 4%.
2. La sig.ra ha dedotto di aver presentato in data 31.5.2023 domanda di revisione Pt_1 con riferimento alla tecnopatia della “tendinopatia bilaterale di spalla”, lamentando un aggravamento dei postumi fino al 12%, e dunque chiedendo il riconoscimento di un danno biologico complessivo 20%, tenuto conto delle altre patologie professionali.
3. Parte ricorrente ha poi allegato che l' riteneva di non accogliere la suddetta CP_1 domanda in sede amministrativa.
4. L'Assicurato ha pertanto proposto il presente ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito un aggravamento del danno biologico derivante dalla malattia professionale indicata in espositiva (“tendinopatia bilaterale di spalla”, pratica n. 514487059 del 19.12.2017) e, conseguentemente, CP_1 del danno biologico complessivo derivante dall'unificazione dei postumi delle proprie malattie professionali, nella misura indicata in espositiva o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto:
- condannare l' a indennizzare la ricorrente ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. CP_1
38/2000 in capitale in caso di accertamento del danno biologico complessivo in misura inferiore al 16%, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, ovvero in rendita in caso di accertamento del danno biologico complessivo in misura pari o superiore al 16%, quindi a corrisponderne alla medesima i relativi ratei nella misura di legge e con decorrenza dalla domanda di revisione o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di CP_1 legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, esentare la ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2024 di un reddito imponibile inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad € 25676,02 aumentato di €
2064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22345/2016), come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. 7)”.
2 5. Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando nel merito la domanda CP_1 avversaria, siccome infondata.
6. Istruita la controversia mediante consulenza tecnica medico-legale, la causa viene decisa all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. L'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della misura dei postumi permanenti conseguenti alla malattia professionale della “tendinopatia bilaterale di spalla”, deducendo parte ricorrente un aggravamento della stessa, e dunque la determinazione del danno biologico complessivamente riportato dall'interessata. Per_
9. Istruita la causa mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, il dott. all'esito di analisi condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami strumentali), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha così concluso nell'elaborato peritale: “Alla data della visita di revisione le condizioni fisiche della ricorrente erano sicuramente peggiorate rispetto a quelle precedentemente accertate e tale peggioramento è casualmente ricollegabile alla malattia professionale “tendinopatia bilaterale di spalla”. L'esame obiettivo ha evidenziato una marcata limitazione funzionale di ambedue la scapolo-omerali e le indagini strumentali eseguite negli anni le hanno ampiamente confermate evidenziando una marcata disomogeneità tendinea interessante ambedue le scapolo-omerali. Per cui la valutazione espressa dall' in sede di CP_1 revisione nella misura del 6 % bilateralmente esprime solamente “gli esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate in assenza di deficit delle escursioni articolari” peraltro segnalate ma non considerate in termini valutativi dallo stesso ente assicuratore. Le tabelle infatti solo per le lesioni traumatiche della cuffia dei CP_1 rotatori senza correlato deficit funzionale assegnano una percentuale di danno pari al
4%. Nel caso in esame l' riconoscendo il 6% bilateralmente ha riconosciuto il danno CP_1 anatomico ma non quello funzionale di ambedue le scapolo-omerali. Pertanto stante la marcata limitazione funzionale articolare sempre in applicazione delle tabelle deve CP_1 essere riconosciuta un ulteriore percentuale di danno bilateralmente nella misura del due
% per ciascuna spalla. Si ottiene così una percentuale del dieci per cento per le scapolo
3 omerali cui deve essere aggiunto il 6% per il tunnel carpale ed il 4% per il . Parte_2
Totale 18% che col calcolo riduzionistico si riduce al 16%.
In conclusione il peggioramento di ambedue le scapolo-omerali è ricollegabile alla malattia professionale:”tendinopatia bilaterale di spalla” a decorre dalla data della visita di revisione . CP_1
10. A seguito poi delle osservazioni del CTP del ricorrente il CTU ha così ritenuto:
“Confermo la percentuale del diciotto per cento che col calcolo riduzionistico si riduce al sedici per cento
L'errore materiale rilevato deriva dall'aver trascritto erroneamente il due per cento a ciascuna scapolo-omerale e non l'uno per cento a ciascuna scapolo-omerale
Nelle conclusioni della bozza inviata alle parti affermo: “Totale diciotto per cento che con il calcolo riduzionistico si riduce al sedici per cento”.
11. Quanto alle osservazioni mosse da parte dell' , la dott.ssa ha espresso le CP_1 Per_2 seguenti considerazioni mediche:
12. A tali osservazioni il CTU ha replicato nel modo che segue: “Ho valutato l'aggravamento del quadro degenerativo, accertato nell'esame ecografico del 27/03/23.
Ho inoltre accertato le conseguenti limitazioni funzionali articolari di ambedue le scapolo-omerali.
Le tabelle segnalano e precisano a riguardo: “Esiti di lesioni anatomiche articolari CP_1 documentate in assenza di deficit delle escursioni articolar”.
L' in sede di visita di revisione nel luglio del 2023 pur avendo riconosciuto il danno CP_1 anatomico strumentalmente dimostrato (ecografia del marzo del 2023) non aveva valutato le conseguenti limitazioni funzionali articolari di ambedue le scapolo-omerali nonostante il cod 227 lo segnali in modo inequivocabile.
4 Confermo pertanto la bozza inviata in tutte le sue parti con un danno complessivo del diciotto per cento che col calcolo riduzionistico si riduce al sedici per cento a decorrere dalla data della visita di revisione . CP_1
13. Le conclusioni raggiunte dal consulente sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante.
14. Ciò nella misura in cui risultano privi di censure gli accertamenti clinici svolti dal CTU e le percentuali di danno biologico dallo stesso riconosciute rispetto alla patologia professionale di cui si discute, e in quanto l'opinione dell'ausiliare è adeguatamente motivata in ordine alla decorrenza delle lesioni, tenuto conto degli accertamenti strumentali e delle rilevate limitazioni funzionali articolari delle scapolo-omerali, rispetto al punteggio di cui al codice 227 delle tabelle per il danno biologico da origine CP_1 lavorativa.
15. Ne consegue che dalla data della visita di revisione parte ricorrente è affetta da un danno biologico complessivo del 16%. Sicché, l'istituto convenuto deve essere condannato a costituire in favore della ricorrente una rendita commisurata alla percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per le medesime tecnopatie, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
17. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha riportato a causa Parte_1 delle malattie professionali “tendinopatia bilaterale di spalla”, “sindrome del tunnel carpale” e “diminuzione della forza e sensibilità delle mani di grado medio” dei postumi inabilitanti permanenti nella misura del 16%, con decorrenza dal 24.7.2023 (data della visita di revisione);
− condanna a costituire in favore della parte ricorrente una rendita rapportata alla CP_1 misura percentuale di invalidità di cui sopra (16%), detratto quanto già versato a titolo di indennizzo in conto capitale per le medesime patologie professionali, oltre alla maggior
5 somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 16/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n.
65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
18.2.2025, ha rappresentato che l' riconosceva la natura Parte_1 CP_1 professionale delle seguenti patologie, con un danno biologico complessivo del 16%:
- “tendinopatia bilaterale di spalla” (pratica n. 514487059 del 19.12.2017), con un CP_1 danno biologico pari al 6%;
- “sindrome del tunnel carpale” (pratica n. 517076253 del 26.3.2021), con un CP_1 danno biologico pari al 6%; - “diminuzione della forza e sensibilità delle mani di grado medio” pratica n. CP_1
517076328 del 12.4.2021), con un danno biologico pari al 4%.
2. La sig.ra ha dedotto di aver presentato in data 31.5.2023 domanda di revisione Pt_1 con riferimento alla tecnopatia della “tendinopatia bilaterale di spalla”, lamentando un aggravamento dei postumi fino al 12%, e dunque chiedendo il riconoscimento di un danno biologico complessivo 20%, tenuto conto delle altre patologie professionali.
3. Parte ricorrente ha poi allegato che l' riteneva di non accogliere la suddetta CP_1 domanda in sede amministrativa.
4. L'Assicurato ha pertanto proposto il presente ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito un aggravamento del danno biologico derivante dalla malattia professionale indicata in espositiva (“tendinopatia bilaterale di spalla”, pratica n. 514487059 del 19.12.2017) e, conseguentemente, CP_1 del danno biologico complessivo derivante dall'unificazione dei postumi delle proprie malattie professionali, nella misura indicata in espositiva o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto:
- condannare l' a indennizzare la ricorrente ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. CP_1
38/2000 in capitale in caso di accertamento del danno biologico complessivo in misura inferiore al 16%, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, ovvero in rendita in caso di accertamento del danno biologico complessivo in misura pari o superiore al 16%, quindi a corrisponderne alla medesima i relativi ratei nella misura di legge e con decorrenza dalla domanda di revisione o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di CP_1 legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, esentare la ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2024 di un reddito imponibile inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad € 25676,02 aumentato di €
2064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22345/2016), come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. 7)”.
2 5. Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando nel merito la domanda CP_1 avversaria, siccome infondata.
6. Istruita la controversia mediante consulenza tecnica medico-legale, la causa viene decisa all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. L'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della misura dei postumi permanenti conseguenti alla malattia professionale della “tendinopatia bilaterale di spalla”, deducendo parte ricorrente un aggravamento della stessa, e dunque la determinazione del danno biologico complessivamente riportato dall'interessata. Per_
9. Istruita la causa mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, il dott. all'esito di analisi condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami strumentali), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha così concluso nell'elaborato peritale: “Alla data della visita di revisione le condizioni fisiche della ricorrente erano sicuramente peggiorate rispetto a quelle precedentemente accertate e tale peggioramento è casualmente ricollegabile alla malattia professionale “tendinopatia bilaterale di spalla”. L'esame obiettivo ha evidenziato una marcata limitazione funzionale di ambedue la scapolo-omerali e le indagini strumentali eseguite negli anni le hanno ampiamente confermate evidenziando una marcata disomogeneità tendinea interessante ambedue le scapolo-omerali. Per cui la valutazione espressa dall' in sede di CP_1 revisione nella misura del 6 % bilateralmente esprime solamente “gli esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate in assenza di deficit delle escursioni articolari” peraltro segnalate ma non considerate in termini valutativi dallo stesso ente assicuratore. Le tabelle infatti solo per le lesioni traumatiche della cuffia dei CP_1 rotatori senza correlato deficit funzionale assegnano una percentuale di danno pari al
4%. Nel caso in esame l' riconoscendo il 6% bilateralmente ha riconosciuto il danno CP_1 anatomico ma non quello funzionale di ambedue le scapolo-omerali. Pertanto stante la marcata limitazione funzionale articolare sempre in applicazione delle tabelle deve CP_1 essere riconosciuta un ulteriore percentuale di danno bilateralmente nella misura del due
% per ciascuna spalla. Si ottiene così una percentuale del dieci per cento per le scapolo
3 omerali cui deve essere aggiunto il 6% per il tunnel carpale ed il 4% per il . Parte_2
Totale 18% che col calcolo riduzionistico si riduce al 16%.
In conclusione il peggioramento di ambedue le scapolo-omerali è ricollegabile alla malattia professionale:”tendinopatia bilaterale di spalla” a decorre dalla data della visita di revisione . CP_1
10. A seguito poi delle osservazioni del CTP del ricorrente il CTU ha così ritenuto:
“Confermo la percentuale del diciotto per cento che col calcolo riduzionistico si riduce al sedici per cento
L'errore materiale rilevato deriva dall'aver trascritto erroneamente il due per cento a ciascuna scapolo-omerale e non l'uno per cento a ciascuna scapolo-omerale
Nelle conclusioni della bozza inviata alle parti affermo: “Totale diciotto per cento che con il calcolo riduzionistico si riduce al sedici per cento”.
11. Quanto alle osservazioni mosse da parte dell' , la dott.ssa ha espresso le CP_1 Per_2 seguenti considerazioni mediche:
12. A tali osservazioni il CTU ha replicato nel modo che segue: “Ho valutato l'aggravamento del quadro degenerativo, accertato nell'esame ecografico del 27/03/23.
Ho inoltre accertato le conseguenti limitazioni funzionali articolari di ambedue le scapolo-omerali.
Le tabelle segnalano e precisano a riguardo: “Esiti di lesioni anatomiche articolari CP_1 documentate in assenza di deficit delle escursioni articolar”.
L' in sede di visita di revisione nel luglio del 2023 pur avendo riconosciuto il danno CP_1 anatomico strumentalmente dimostrato (ecografia del marzo del 2023) non aveva valutato le conseguenti limitazioni funzionali articolari di ambedue le scapolo-omerali nonostante il cod 227 lo segnali in modo inequivocabile.
4 Confermo pertanto la bozza inviata in tutte le sue parti con un danno complessivo del diciotto per cento che col calcolo riduzionistico si riduce al sedici per cento a decorrere dalla data della visita di revisione . CP_1
13. Le conclusioni raggiunte dal consulente sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante.
14. Ciò nella misura in cui risultano privi di censure gli accertamenti clinici svolti dal CTU e le percentuali di danno biologico dallo stesso riconosciute rispetto alla patologia professionale di cui si discute, e in quanto l'opinione dell'ausiliare è adeguatamente motivata in ordine alla decorrenza delle lesioni, tenuto conto degli accertamenti strumentali e delle rilevate limitazioni funzionali articolari delle scapolo-omerali, rispetto al punteggio di cui al codice 227 delle tabelle per il danno biologico da origine CP_1 lavorativa.
15. Ne consegue che dalla data della visita di revisione parte ricorrente è affetta da un danno biologico complessivo del 16%. Sicché, l'istituto convenuto deve essere condannato a costituire in favore della ricorrente una rendita commisurata alla percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per le medesime tecnopatie, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
17. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha riportato a causa Parte_1 delle malattie professionali “tendinopatia bilaterale di spalla”, “sindrome del tunnel carpale” e “diminuzione della forza e sensibilità delle mani di grado medio” dei postumi inabilitanti permanenti nella misura del 16%, con decorrenza dal 24.7.2023 (data della visita di revisione);
− condanna a costituire in favore della parte ricorrente una rendita rapportata alla CP_1 misura percentuale di invalidità di cui sopra (16%), detratto quanto già versato a titolo di indennizzo in conto capitale per le medesime patologie professionali, oltre alla maggior
5 somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 16/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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