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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FACCHINI CHRISTIAN, presso il cui studio in ZEVIO (VR) VIA F.LLI
STEVANI 54 ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'Avv. MIRAGLIA PASQUALINO, presso il cui studio in VIA RAINUSSO
144 41124 MODENA ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE
Piaccia al Tribunale di Verona, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di prime cure, previo ogni altro necessario accertamento e previo accoglimento dei motivi d'appello contenuti nel presente atto, in riforma della sentenza n.
pagina 1 di 7 1271/2018 del Giudice di Pace di Verona - Dott. G. Crivellaro, datata 16.7.2018, pubblicata/depositata in data 6.8.2018 e non notificata nella causa, così giudicare:
In via principale
Condannarsi a versare in favore di la Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 1.639,20 a titolo di clausola penale e/o di risarcimento danni e/o corrispettivo per il recesso o quella minor somma ritenuta di giustizia in relazione al contratto stipulato con l'attrice il 17.8.2017.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio e relative restituzioni delle somme corrisposte a tale titolo così come indicato nella sentenza di primo grado.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di conferma, nel merito, della sentenza di primo grado, previa valutazione dei giusti motivi ex art. 92 c.p.c. e loro indicazione, in parziale riforma della sentenza, disporsi compensazione totale o parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio e per l'effetto ordinarsi a la ripetizione, in favore dell'appellante, delle somme incassate a titolo di spese di giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel giudizio di appello.
DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare Controparte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione di Controparte_1
- dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni indicate in atto, ex art. 345 c.p.c.
Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza n. 1271/18 del Giudice di Controparte_1 pace di Verona Dott. Crivellaro, datata 16.7.2019, pubblicata/depositata in data
6.8.2018 e non notificata.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il pagina 2 di 7 giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano
“…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n.
17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del
04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione in appello, con il quale ha chiesto la Controparte_1
riforma della sentenza impugnata per: 1) omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (per non avere il giudice, dopo aver accertato un diritto di recesso di natura contrattuale/pattizia, motivato “…se e come questo recesso sia stato esercitato o meno dal convenuto”) (cfr. appello, pag. 10); 2) sentenza resa
pagina 3 di 7 ultra petita o extra petita ex art. 112 c.p.c. (cfr. appello, pag. 13) per avere il giudice accertato l'esercizio di un recesso di cui non ha CP_2 chiesto l'accertamento; 3) erronea, parziale ed omessa valutazione delle prove acquisite. Erronea applicazione di norme di legge al caso concreto”
(cfr. appello, pag. 14); 4) Erronea applicazione di norme di legge al caso concreto, Omessa e/o errata motivazione (cfr. appello, pag. 20); richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello, con la quale , Controparte_2 eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c..pc. e per “mutatio libelli”, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato;
ritenuta l'infondatezza delle eccezioni preliminari dell'appellato; osservato invero che: i) i motivi di appello sono articolati da parte appellante in modo sufficientemente chiaro, insieme alle parti della sentenza di cui chiede la riforma;
ii) in entrambi i gradi di giudizio, ha chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale del CP_1
e pronunciarsi la sua condanna al risarcimento del danno;
CP_2 ritenuta, nel merito, la fondatezza dell'appello, che merita accoglimento per quanto di ragione;
ritenuto, in particolare, che sia fondato il motivo di appello n. 1 (omessa
o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere il GdP, dopo aver ritenuto che il contratto riconoscesse un diritto di recesso convenzionale, motivato “…se e come questo recesso sia stato esercitato o meno dal convenuto”) (cfr. appello, pag. 10); rilevato, invero:
i) che il contratto non prevede alcun diritto di recesso;
ii) che, nel giudizio di primo grado, la mail in data 29/08/17 h 20.59 è stata formalmente disconosciuta dallo stesso a Controparte_2
pagina 2 della propria comparsa di costituzione in quanto non riportante la sua firma e parte attrice non ha chiesto la verificazione ex art, 214 c.p.c., sicchè la mail medesima non può in alcun modo integrare dichiarazione di recesso del committente;
Controparte_2
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del primo motivo di appello e assorbito il secondo, deve dichiararsi che la sentenza è erronea sia pagina 4 di 7 nell'affermazione che il avrebbe esercitato il diritto di recesso, CP_2 sia nell'affermazione che detto recesso sarebbe previsto dal contratto oggetto di causa (su cui, vedi subito infra); ritenuta, poi, la fondatezza degli ulteriori motivi di appello (“Erronea, parziale ed omessa valutazione delle prove acquisite. Erronea applicazione di norme di legge al caso concreto”) (cfr. appello, rispettivamente pag. 14 e pag. 20); rilevato che oggetto del presente giudizio sono il contratto/preventivo in data 17/08/17 e le contestuali CGV (CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E
GARANZIA), entrambi contenuti nel fascicolo di primo grado prodotto dall'appellante come doc. 2; osservato che l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata per ottenere l'“…accertamento del diritto di a vedersi Controparte_1
corrispondere dal sig. la cifra di euro 1.639,20, pari al 30% del CP_2
valore complessivo dello stesso così come stabilito dalla clausola n. 11 delle condizioni generali di fornitura e garanzia” (cfr. atto appello, pag. 5); osservato che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, la clausola n. 11 delle CGV 1 integra una clausola penale ex art. 1382 cod.civ. e non già un'ipotesi di recesso convenzionale, tenuto conto che essa, prevedendo testualmente un ristoro a titolo di mancato guadagno, ha esattamente la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno patito dalla parte non inadempiente ( CP_1
a causa dell'inadempimento della controparte, e non già la funzione di prevedere un corrispettivo per il diritto di recesso (multa penitenziale) (cfr.
Cass. ordin. n. 3954 del 09/02/2023);
pagina 5 di 7 ritenuto, in tale prospettiva, che l'inadempimento contrattuale di sia certo ed incontestabile in quanto addirittura preannunciato, CP_2 come si ricava dalla lettera 31/08/17 dell'Associazione AECI per conto di in cui, oltre a contestare le nuove condizioni economiche, si CP_2 chiede testualmente “…l'annullamento di tutti i preventivi sottoscritti in quanto non accettati” (missiva 31/08/17 dell'Associazione AECI, prodotta da parte appellata sub B fascicolo di primo grado); osservato che, nella prospettiva della clausola 11 della CGV quale clausola penale, appare erronea la sentenza impugnata anche laddove configura il pagamento della somma di € 100,00 in termini di caparra penitenziale ex art. 1386 cod.civ. (che, infatti, è figura che ricorre quando la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili si accompagna alla previsione di un diritto di recesso, che nella specie manca), tenuto conto che la detta somma, ai sensi della clausola 11 cit., configura solo “…quanto corrisposto dal committente in fase di sottoscrizione del preventivo a titolo di corrispettivo per il servizio fornito di valutazione dell'opera” (clausola 11, cit.), cioè un ulteriore importo che la parte non inadempiente ( ha diritto di trattenere a titolo CP_1
risarcitorio in caso di inadempimento della controparte ( ; CP_2 osservato, quindi, che, nell'economia complessiva del contratto, pur a fronte del termine atecnico 'caparra' usato dalle parti, il versamento di
€100,00 in data il 17/08/172, non integra nè caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ.(il cui trattenimento presuppone il recesso della parte non inadempiente), né caparra penitenziale ex art. 1386 cod.civ.(che presuppone un diritto di recesso che il contratto de quo non contempla), dovendosi leggere la relativa previsione alla stregua del capoverso finale della clausola n. 11 delle CGV, che qualifica la dazione in termini di mero acconto da imputarsi, in caso di adempimento, alla prestazione dovuta;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, accertato l'inadempimento di CP_2
ed applicata la clausola 11 del CGV di cui al contratto oggetto di
[...] 2 Peraltro prevista solo nel preventivo per le porte blindate, e non in quello per la porta sezionale. pagina 6 di 7 causa, l'appellante va condannato al pagamento in favore di CP_2 di € 1.639,20, pari al 30% del valore complessivo del Controparte_1
lavoro commissionato così come stabilito dalla clausola n. 11 delle condizioni generali di fornitura e garanzia sottoscritte dalle parti;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sia per il giudizio di primo grado che per l'appello, ai sensi dei valori medi del D.M. n. 55/14 e successive modifcazioni, tenuto conto del valore della controversia come prospettato in atto di citazione e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al
100%).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 1271/18 del GdP di Verona, accertato l'inadempimento di CP_2
ed applicata la clausola 11 del CGV di cui al contratto oggetto di
[...] causa, condanna l'appellante al pagamento in favore di CP_2 di € 1.639,20, oltre interessi legali dalla data della Controparte_1
domanda giudiziale di primo grado sino al saldo effettivo.
Condanna a rimborsare a le Controparte_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in € 870,00 per compensi e € 98 per spese CU, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge e, quanto al giudizio di appello, in €
2.552,00 per compensi e € 147,00 per spese CU, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 21/03/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La clausola n. 11 delle CGV prevede che: “Nel caso di rinuncia alla prosecuzione del contratto da parte del committente la avrà diritto al rimborso di Controparte_1 tutte le spese sostenute sino al momento della comunicazione, al pagamento totale dei beni acquistati o messi in lavorazione a seguito del contratto in oggetto, al valore di costo e al pagamento di una cifra pari al 30% del totale del contratto in oggetto a titolo di mancato guadagno. In ogni caso la potrà trattenere quanto Controparte_1 corrisposto dal committente in fase di sottoscrizione del preventivo a titolo di corrispettivo per il servizio fornito di valutazione dell'opera” [sottolineatura aggiunt: NDR];