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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
Composta dai magistrati Dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere Dott. Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 828/2025 R.G., avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza n.3030/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 28.11.2024, pubblicata il 17.12.2024, nel giudizio di separazione personale dei coniugi promossa da nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Grosso del Foro di Monza, presso il cui studio, in RE , Via Col di Lana n.11, ha eletto domicilio. APPELLANTE
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Marcello Puglisi del Foro di Monza, presso il cui studio, in RE Vicolo Sole n. 9, ha eletto domicilio APPELLATO
Con la partecipazione del PG nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante :” NEL MERITO e IN VIA PRINCIPALE: 1) Condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di € 800,00.= Parte_1 pagina 1 di 8 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il giorno 05 di ogni mese. 2) In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria refuse, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: L'odierno appellante chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie così come formulate agli atti del primo grado di giudizio ed in particolare: a) Ordinare al sig. l'esibizione in CP_1 giudizio ex art. 210 cpc di quanto segue: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante il percepimento del proprio stipendio lavorativo e di eventuali altre entrate e la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati o di quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari/postali e finanziari relativi agli ultimi tre anni, o in subordine disporre i relativi accertamenti mediante la Polizia Tributaria”. Per parte appellata: “Nel merito, in via principale: rigettare l'appello sporto dalla signora , Parte_1 essendo tutte le domande avversarie infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 3030/2024 del Tribunale di Monza, emessa in data 28.11.2024 e depositata il 17.12.2024. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di parte appellante, ridurre in ogni caso l'importo dell'eventuale assegno di mantenimento rispetto alla richiesta avversaria di € 800,00 mensili, poiché non giustificato ed in ogni caso infondato. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte appellante poiché superflui anche sulla scorta di quanto stabilito nel decreto di fissazione udienza. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio e non ammesse. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del grado, oltre rimb. forf. 15% ex D.M. 55/14, IVA e CPA 4%.”. Per il PG: “ chiede il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3030/2024, emessa nel procedimento n.8040/2023 in data 28.11.2024, pubblicata il 17.12.2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato la separazione personale di e Controparte_1 Pt_1
- coniugati a Monza in data 12.5.2012 - ha disposto l'affidamento condiviso della figlia
[...] minorenne , nata nel 2008, con collocamento prevalente presso il padre, ha regolamentato Per_1 il diritto di visita materno secondo modalità direttamente concordate tra madre e figlia, fatti salvi incontri con la genitrice nei fine settimana alternati e durante le festività secondo il criterio dell'alternanza, ha assegnato la casa familiare, sita in NO, Via San Damiano n. 9 al ha
CP_1 posto a carico del il mantenimento ordinario della figlia , oltre il 70% delle spese
CP_1 Per_1 straordinarie, ha assegnato interamente al l'assegno unico ed universale per la prole, ha
CP_1 onerato il a titolo di concorso alle spese abitative della , al versamento della somma
CP_1 Pt_1 mensile di 600,00 euro ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare il Tribunale, rilevando l'assenza di circostanze sopravvenute in termini modificativi degli assetti assunti con l'ordinanza emessa in data 8.4.2024 ex art. 473 bis. 22 c.p.c., depositata il 20.5.3034, (nell'ambito della quale veniva disposto l'affido condiviso di , il suo collocamento Per_1 prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa familiare al il mantenimento ordinario
CP_1 della minore a carico del padre, la percezione dell'assegno unico integralmente a favore del
CP_1 ponendo a carico di quest'ultimo, con decorrenza dal mese in cui la moglie rilascerà la casa coniugale, l'importo di euro 600,00 mensili a titolo di concorso nel suo mantenimento solo ove la medesima debba corrispondere un canone locatizio per la soluzione abitativa reperita) e prendendo atto che i figli Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed , sedicenne, hanno manifestato la volontà Per_1 di vivere con il padre, ha confermato il collocamento prevalente di presso il e Per_1 CP_1 l'assegnazione dell'abitazione familiare, di esclusiva proprietà del al medesimo.
CP_1 Quanto agli aspetti economici, il Tribunale, rilevando l'assenza di intervenuti mutamenti significativi rispetto alle statuizioni presidenziali assunte in data 8.4.2024, ha affermato che il è titolare di
CP_1 un'impresa individuale che esercita l'attività di officina meccanica per autoveicoli e di gommista presso la quale pagina 2 di 8 il figlio lavora come collaboratore familiare……. a seguito dell'acquisto delle quote della moglie di Per_2 un'attività adibita a bar – con una rilevante esposizione debitoria al momento della cessione – sta gestendo anche tale attività, coadiuvato dal figlio e da due dipendenti.. sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate il reddito d'impresa è di circa euro 25. 000,00 annui … non sostiene oneri abitativi vivendo nella casa di sua proprietà, mentre ha reperito attività lavorativa come addetta alle pulizie con contratto Parte_1 lavorativo part tim uzione di circa 550,00 euro mensili che cerca di integrare con lavori occasionali come collaboratrice domestica … l'esiguità del reddito percepito le ha finora impedito di reperire un alloggio in locazione e per tale motivo sta vivendo in un B&B … per il pagamento di tale situazione abitativa ha contribuito anche il marito che ha confermato, all'udienza del 14.11.24, la sua disponibilità a contribuire nel limite di 600,00 euro mensili al pagamento dei costi dell'alloggio reperito dalla moglie. Alla luce di tale ricostruzione della situazione lavorativa e patrimoniale delle parti, il Tribunale, deducendo che la riceve compensi da attività lavorativa insufficienti a fare fronte Pt_1 autonomamente alle spese di alloggio, ha assunto le statuizioni sopra riportate, affermando che tale provvedimenti potranno essere rivalutati, laddove la moglie reperisca un'attività lavorativa maggiormente remunerativa, in sede di divorzio.
2. Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 20.3.2025, ha proposto tempestivo appello , la quale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto il Parte_1 versamento da parte di di un assegno di mantenimento in suo favore nella Controparte_1 misura di 800,00 euro mensili o nella maggiore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto l'accoglimento delle istanze probatorie come formulate nel giudizio di primo grado. Preliminarmente, quanto ai fatti di causa, la difesa ha affermato che, a seguito dell'udienza Pt_1 presidenziale la moglie ha lasciato la casa familiare, alloggiando presso alcuni B&B ed attivandosi per la ricerca di un immobile in affitto, riscontrando, tuttavia, notevoli difficoltà a fronte della mancanza di garanzie necessarie alla sottoscrizione di un contratto di locazione, stante l'esiguità della propria busta paga di soli 500,00 euro mensili, mentre il dal mese di settembre 2024, non CP_1 ha più corrisposto la somma disposta in sentenza per il concorso nelle spese abitative. Con il primo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erronea applicazione degli istituti Pt_1 giuridici e delle norme di diritto, con particolare riguardo al disposto normativo di cui all'art. 156 c.c. ed ha eccepito che il Tribunale non ha considerato che il matrimonio è durato 30 anni, che la non dispone di adeguati redditi propri, che l'importo di 600,00 euro, qualificato in sentenza Pt_1 quale concorso alle spese abitative della moglie, non è congruo ed è, comunque, limitante per l'appellante che deve ogni volta giustificare la spesa alloggiativa per ottenere il rimborso dopo averla anticipata. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato l'illogicità della sentenza e della relativa motivazione nella parte in cui non ha accolto la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla nella misura di 800,00 euro mensili, nonostante lo squilibrio patrimoniale tra le parti e Pt_1 benché la donna, che anche in considerazione della sua età non ha evidenti possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro, sia nell'attualità assunta con contratto part time a tempo indeterminato e percepisca uno stipendio mensile pari a 500,00 euro che non le consente di provvedere in autonomia al proprio sostentamento e al pagamento di un canone di locazione. La difesa ha, inoltre, affermato che il matrimonio è durato 30 anni e che la ha impegnato tutte Pt_1 le sue forze a favore del nucleo familiare, prendendosi cura dei figli e del coniuge, coadiuvando il marito nella sua attività senza, così, crearsi una propria autonomia lavorativa, sicché deve esserle riconosciuto un assegno di mantenimento nella misura di 800,00 euro mensili che le permetta di pagina 3 di 8 mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. La difesa ha, infine, affermato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha subordinato la debenza da parte del marito della somma di 600,00 euro all'effettiva locazione di un immobile.
3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.7.2025, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;
in via subordinata, ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento inferiore a 800,00 euro, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste probatorie di controparte, in quanto irrilevanti. In via preliminare, la difesa ha affermato che il marito, mosso da spirto assistenziale, aveva CP_1 proposto alla moglie due valide soluzioni, tuttavia non accettate dalla stessa, segnatamente al suo trasferimento presso l'immobile sito in NO acquistato per il figlio oppure presso altro Per_2 immobile sito in Lissone, reperito dal per il quale il medesimo avrebbe anticipato i primi sei CP_1 canoni di locazione. La difesa ha, quindi, affermato che durante il matrimonio il al fine di assecondare il desiderio CP_1 della moglie di aprire una propria attività, aveva utilizzato gli introiti derivanti dalla successione del proprio padre per acquistare un bar, che poi aveva intestato alla , attività che, purtroppo, non Pt_1 decollando e venendosi a trovare sull'orlo del fallimento, era stata rilevata dallo stesso il CP_1 quale, al fine di rientrare dagli ingenti investimenti, si era visto costretto ad acquistare le quote della società della moglie e ad accollarsi tutti i debiti. La difesa ha, quindi, riportato che, nei mesi scorsi, il ha dovuto cedere detta attività a terzi per dedicarsi interamente alla propria attività di CP_1 officina meccanica. Al riguardo, la difesa ha affermato che la è persona pienamente abile al lavoro, avendo avuto Pt_1 una proposta lavorativa dal bar ristorante “il Fermento”, tuttavia rifiutata, essendo stata assunta da Greenup srl, essendosi, infine, dedicata all'attività di badante, venendo assunta con contratto part time a tempo indeterminato come collaboratrice domestica, svolgendo, inoltre, come dalla stessa dichiarato, lavori occasionali. La difesa ha, inoltre, evidenziato che, contrariamente da quanto affermato da controparte, il è CP_1 in regola con il pagamento dell'emolumento stabilito dal Tribunale, avendo di recente anticipato alla moglie, a seguito di sua esplicita richiesta, tre mensilità del contributo, ammontanti a 2.655,00 euro (cfr. DOC.3). La difesa ha, quindi, affermato che il comportamento del è sempre stato contraddistinto da CP_1 spirito assistenziale ed ha riportato che la ha ricevuto un rilevante contributo economico Pt_1 dal marito durante il matrimonio mediante l'acquisto dell'attività di bar, che, successivamente, il ha acquistato le quote del bar intestato alla moglie, accollandosi un debito di circa 40.000,00 CP_1 euro, che il marito ha proposto alla moglie di metterle a disposizione l'immobile intestato al figlio, offrendole, altresì, di reperire un immobile in locazione e di aiutarla al pagamento del relativo canone, che in occasione della vendita dell'immobile sito a Paratico (BS) nel maggio 2023, il ha CP_1 elargito alla moglie la somma di 35.000,00 euro, acconsentendo, nel mese di giugno 2025, a versarle il pagamento del contributo locatizio anticipato di tre mesi e che la donna, nel 2023, ha utilizzato 13.000,00 euro per l'acquisto di un'autovettura. Quanto ai motivi di appello, la difesa ha affermato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla debenza di un assegno di mantenimento a favore della ai sensi Pt_1 dell'art.156 c.c., sia perché la stessa è abile al lavoro, sia perché, nell'attualità, la donna risulta regolarmente assunta come collaboratrice domestica, vantando, inoltre, un'esperienza lavorativa pregressa (tenuto conto dell'attività di bar aperta nel 2020), che, oltre a dimostrare la sussistenza di pagina 4 di 8 concreta capacità lavorativa, le consentirebbe di reperire un'occupazione più remunerativa nel settore della ristorazione. Al riguardo, la difesa ha dedotto che è onere della ricercare una Pt_1 nuova occupazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, il quale deve dimostrare di essersi inutilmente attivato sul mercato del lavoro per reperire un'attività lavorativa. La difesa ha, inoltre, evidenziato che, per sua stessa ammissione, la svolge anche attività Pt_1 lavorativa in nero, della quale non è dato sapere quale siano le relative entrate e che comunque potrebbe accedere alla richiesta di assegno sociale o al reddito di libertà, domande mai presentate da parte appellante. La difesa ha, poi, dedotto che, alla luce delle entrate complessive dei coniugi e delle spese di cui sono rispettivamente onerati, non sussiste alcuno squilibrio patrimoniale tra le parti, non trovandosi, peraltro, il in una situazione economica così florida, come affermato da controparte, avendo CP_1 per l'anno di imposta 2022 percepito un reddito di 30.078,00 euro, per l'anno di imposta 2023, percepito un reddito di 29.944,00 euro e per l'anno di imposta 2024 percepito un reddito di 36.209,00 euro, sicché detratti gli oneri fiscali, ammontanti a circa 12.000,00 euro annui, la rata del mutuo della casa familiare, ammontante a 708,00 euro mensili e il contributo alla locazione a favore della moglie, ammontante a 600,00 euro mensili, residua un netto di circa 717,00 mensili, con il quale egli deve provvedere alle esigenze quotidiane proprie e dei figli. La difesa, infine, depositando gli estratti conto dell'appellato, ha affermato che il oltre alla casa CP_1 familiare a lui intestata al 100%, risulta nudo proprietario nella misura del 50% con il fratello Per_3 di un immobile sito a Legnano, nel quale vive la propria madre in forza di un usufrutto vitalizio e titolare di una quota di 1/24 di un terreno seminativo sito in Paderno Dugnano (cfr. DOC.7).
4. Con memoria di replica ex art.473 bis .32 c.p.c. del 17.7.2025, la difesa di , Parte_1 riportandosi ai propri motivi di gravame ed evidenziando che solo dal mese di giugno 2025 la propria assistita ha finalmente reperito un immobile sito in Verano Brianza presso il quale andare ad abitare stabilmente, sottoscrivendo un contratto di locazione, ha affermato che la proposta del marito di ospitalità presso l'immobile sito in NO di proprietà del figlio era, in realtà, Per_2 subordinata al pagamento da parte della delle residue rate del mutuo e all'esonero del Pt_1 CP_1 del versamento della somma posta a suo carico dalla pronuncia di primo grado, mentre l'utilizzo dell'immobile reperito dall'appellato a Lissone, avrebbe comportato la corresponsione da parte dell'appellante del relativo canone di locazione, ammontante a circa 700,00 euro mensili. Quanto all'attività lavorativa della , con riguardo all'apertura di una propria attività, la difesa Pt_1 ha affermato che la stessa è stata svolta in costanza di matrimonio, avendo, comunque la donna contribuito anche al menage familiare. La difesa, negando, poi, lo svolgimento da parte della di attività “in nero” ed evidenziando Pt_1 l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato nel presente giudizio, ha affermato che la donna ha sempre svolto ogni tipo di attività lavorativa per rendersi economicamente autosufficiente e per garantire serenità a se stessa e alla propria famiglia, venendo, tuttavia, assunta da cooperative sociali con contratti a tempo determinato, comportanti esigue entrate economiche.
5. Con note di udienza depositate rispettivamente in data 3 e 5 .
9.2025 le parti si sono riportate ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento, mentre con parere del 5.9.2025, il PG ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 8 6.L'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata con modalità di trattazione scritta, nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 20.3.2025. All'esito la Corte, letto il parere del PG, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e viste le richieste delle parti, che riportandosi ai propri atti di costituzione ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che, conseguente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, devono essere respinte le richieste di integrazione probatoria introdotte dalla difesa
, volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali di , condividendo la Pt_1 Controparte_1
Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale, in particolare ritenendosi il materiale probatorio confluito agli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione sulle domande avanzate da parte appellante. Va, infatti, rilevato che nel corso del giudizio di primo grado e nel presente giudizio, Controparte_1 ha documentato con sufficiente chiarezza la propria situazione economico – reddituale, producendo le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta relativi al periodo in esame, aggiornate all'anno 2024 (cfr. Modello Unico 2025) e che da tale documentazione fiscale non emergono elementi che possano fare desumere la sussistenza di intenti manifestamente dissimulatori, in concomitanza della vertenza processuale separativa, volti a fornire una rappresentazione delle proprie condizioni patrimoniali deteriore rispetto alla realtà. Passando al merito, si osserva che con i propri motivi di appello la difesa essenzialmente si Pt_1 duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di un assegno di mantenimento a favore della propria assistita, la quale non disporrebbe di redditi adeguati per assicurare il proprio sostentamento e per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al riguardo va ricordato che, se è pur vero che secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione ..i redditi adeguati al mantenimento
.. devono essere individuati in rapporto al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr.Cass.civ., sez.I, ord. 31 dicembre 2022, n.42146), va, tuttavia, rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art.156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord. 7 gennaio 2025 n.234). Nel caso in esame si osserva che , anche durante la convivenza matrimoniale, ha Parte_1 svolto attività lavorativa, occupandosi della gestione del bar acquistatole ed intestatole dal marito, così acquisendo nel tempo indubbia e concreta capacità lavorativa nello specifico settore commerciale. Pare, pertanto, essere in parte confutata la prospettazione difensiva volta ad affermare che la , Pt_1 nel corso della vita matrimoniale durata 12 anni, si sia esclusivamente occupata dei figli e del marito, ritenendosi, sullo specifico aspetto, significativo che entrambi i figli, a seguito della separazione dei genitori, abbiano deciso di vivere con il padre, riportando, , una maggiore affinità con il Per_1 medesimo ed un rapporto maggiormente conflittuale con la madre ( PÀ si è sempre interessato di più
pagina 6 di 8 nei miei confronti, mamma invece è stata meno disponibile con me in generale cfr. verbale ascolto Per_4
del 17.4.2024).
[...] ito del fallimento dell' attività di ristorazione/bar e dell'intervenuta separazione dal marito, la ha reperito un'attività lavorativa in qualità di collaboratrice domestica/badante, con Pt_1 contratto a tempo indeterminato part time, dalla quale, nell'attualità, percepisce un reddito mensile netto di circa 550,00 euro (cfr. buste paga prodotte agli atti, DOC. 6). Inoltre la donna, come dalla stessa affermato nel corso del giudizio di primo grado, svolge ulteriori lavori occasionali che, potendo essere effettuati nelle fasce orarie in cui non è impegnata nel lavoro di collaboratrice domestica/badante, gli consentono di conseguire guadagni aggiuntivi che, allo stato, non sono suscettibili di tracciabilità. Al riguardo, deve osservarsi che la formula lavorativa del part time scelta dalla rende Pt_1 possibile alla donna, sia di incrementare le ore lavorate durante la giornata come badante, sia di reperire ulteriori attività lavorative remunerate che le potrebbero consentire di aumentare i propri guadagni mensili.
Sullo specifico aspetto va, infatti, evidenziato che la , oltre ad essere munita di indiscussa Pt_1 capacità lavorativa, è priva di patologie invalidanti e si trova in un'età che le consente di attendere ancora validamente ad impieghi lavorativi, essendo, inoltre, pressoché esonerata dall'accudimento dei figli, sia per l'avanzata età degli stessi, sia in ragione del loro collocamento prevalente presso il padre. Alla luce di quanto precede, ritiene la Corte che la non si trovi in una situazione di mancanza Pt_1 di adeguati redditi propri tale da imporre la previsione di un assegno di mantenimento da parte del marito, dovendosi, ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.c. considerare anche la condizione reddituale dell'obbligato. A tale proposito va rilevato che, alla luce delle produzioni documentali, con particolare riguardo alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2024 (cfr. Mod.Unico 2025 - DOC.5 B), il ha CP_1 percepito un reddito imponibile pari a 26.170,00 euro annui, che detratti gli oneri fiscali, è pari ad un reddito netto mensile di circa 1.700,00 euro, somma dalla quale devono essere detratte le spese fisse di cui è onerato l'appellato, segnatamente alla somma mensile di 600,00 euro dovuta quale concorso alle spese abitative della moglie, alla somma di 708,12 euro mensili a titolo di rimborso delle rate del mutuo della casa familiare abitata unitamente alla prole (cfr. DOC. 3 produzioni - ricorso CP_1 separazione 1°grado) ed ai costi del mantenimento ordinario dei figli, integralmente posti a suo carico, dei quali la è del tutto sgravata, oltre al 70% delle spese straordinarie a favore dei predetti. Pt_1 In considerazione di quanto precede, avuto riguardo ai costi che gravano su ciascun coniuge, non si ravvisa alcuna sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, sicché non residua alcun margine per riconoscere alla ulteriori emolumenti rispetto a quanto già disposto dal Pt_1 Tribunale nel provvedimento appellato. Va, in ogni caso rilevato che l'ordinanza presidenziale, assunta in data 8.4.2024, aveva comunque previsto un concorso del marito al mantenimento della moglie solo ove la medesima debba corrispondere un canone locatizio per la soluzione abitativa, sicché, nella fattispecie in esame, la dazione della somma di 600,00 euro va, di fatto, ricondotta all'alveo giuridico del mantenimento separativo nella limitata portata di un contributo abitativo e ciò nel rispetto dei costanti orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, è rilevante l'assegnazione della casa familiare, dovendo il coniuge non collocatario della prole sobbarcarsi le spese locatizie in ragione del suo allontanamento dall'abitazione coniugale (cfr. Cass. civ.sez.I, ord. 28 marzo 2023 n. 8764). Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che il dovere di assistenza morale e materiale insito nel legame di coniugio, ancora operativo al momento della separazione, sia pagina 7 di 8 pienamente assolto dalla dazione da parte del marito della somma mensile di 600,00 euro quale concorso alle spese abitative della moglie, la quale, a seguito dell'evento separativo, si trova nella condizione di dovere riorganizzare la propria vita, sostenendo esborsi per la propria sistemazione alloggiativa. Nell'attualità la , come dalla stessa riportato nella propria memoria di replica ex art. 473 bis.32 Pt_1 c.p.c. del 17.7.2025, ha reperito un alloggio in locazione, il cui relativo canone viene sostenuto con il versamento di 600,00 euro mensili da parte del somma regolarmente versata dal marito, come CP_1 comprovato dalla documentazione prodotta in atti (cfr. DOC.3). Coerentemente con la previsione del contributo abitativo da parte del marito, il Tribunale ha, altresì, affermato che detta dazione di denaro alla moglie da parte del dovrà essere rivalutata in CP_1 sede di divorzio o comunque qualora la reperisca un'attività lavorativa maggiormente Pt_1 remunerativa. Va, in ultimo, rilevato che l'ordinanza Presidenziale dell'8.5.2024, benché contenesse le medesime statuizioni in questa sede appellate in relazione alla previsione di un concorso del marito nelle spese di alloggio della moglie, non è stata reclamata ai sensi dell'art. 473 bis .24 c.p.c. dalla . Pt_1 In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, devono essere integralmente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 28.11.2024, pubblicata il 17.12.2024 così provvede
1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna al pagamento a favore della controparte, , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 1.500,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
Composta dai magistrati Dott.ssa Valentina Paletto Presidente rel. Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere Dott. Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 828/2025 R.G., avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza n.3030/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 28.11.2024, pubblicata il 17.12.2024, nel giudizio di separazione personale dei coniugi promossa da nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Grosso del Foro di Monza, presso il cui studio, in RE , Via Col di Lana n.11, ha eletto domicilio. APPELLANTE
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
C.F. C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Marcello Puglisi del Foro di Monza, presso il cui studio, in RE Vicolo Sole n. 9, ha eletto domicilio APPELLATO
Con la partecipazione del PG nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante :” NEL MERITO e IN VIA PRINCIPALE: 1) Condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di € 800,00.= Parte_1 pagina 1 di 8 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia entro il giorno 05 di ogni mese. 2) In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria refuse, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: L'odierno appellante chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie così come formulate agli atti del primo grado di giudizio ed in particolare: a) Ordinare al sig. l'esibizione in CP_1 giudizio ex art. 210 cpc di quanto segue: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante il percepimento del proprio stipendio lavorativo e di eventuali altre entrate e la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati o di quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari/postali e finanziari relativi agli ultimi tre anni, o in subordine disporre i relativi accertamenti mediante la Polizia Tributaria”. Per parte appellata: “Nel merito, in via principale: rigettare l'appello sporto dalla signora , Parte_1 essendo tutte le domande avversarie infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 3030/2024 del Tribunale di Monza, emessa in data 28.11.2024 e depositata il 17.12.2024. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni di parte appellante, ridurre in ogni caso l'importo dell'eventuale assegno di mantenimento rispetto alla richiesta avversaria di € 800,00 mensili, poiché non giustificato ed in ogni caso infondato. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte appellante poiché superflui anche sulla scorta di quanto stabilito nel decreto di fissazione udienza. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio e non ammesse. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del grado, oltre rimb. forf. 15% ex D.M. 55/14, IVA e CPA 4%.”. Per il PG: “ chiede il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3030/2024, emessa nel procedimento n.8040/2023 in data 28.11.2024, pubblicata il 17.12.2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato la separazione personale di e Controparte_1 Pt_1
- coniugati a Monza in data 12.5.2012 - ha disposto l'affidamento condiviso della figlia
[...] minorenne , nata nel 2008, con collocamento prevalente presso il padre, ha regolamentato Per_1 il diritto di visita materno secondo modalità direttamente concordate tra madre e figlia, fatti salvi incontri con la genitrice nei fine settimana alternati e durante le festività secondo il criterio dell'alternanza, ha assegnato la casa familiare, sita in NO, Via San Damiano n. 9 al ha
CP_1 posto a carico del il mantenimento ordinario della figlia , oltre il 70% delle spese
CP_1 Per_1 straordinarie, ha assegnato interamente al l'assegno unico ed universale per la prole, ha
CP_1 onerato il a titolo di concorso alle spese abitative della , al versamento della somma
CP_1 Pt_1 mensile di 600,00 euro ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare il Tribunale, rilevando l'assenza di circostanze sopravvenute in termini modificativi degli assetti assunti con l'ordinanza emessa in data 8.4.2024 ex art. 473 bis. 22 c.p.c., depositata il 20.5.3034, (nell'ambito della quale veniva disposto l'affido condiviso di , il suo collocamento Per_1 prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa familiare al il mantenimento ordinario
CP_1 della minore a carico del padre, la percezione dell'assegno unico integralmente a favore del
CP_1 ponendo a carico di quest'ultimo, con decorrenza dal mese in cui la moglie rilascerà la casa coniugale, l'importo di euro 600,00 mensili a titolo di concorso nel suo mantenimento solo ove la medesima debba corrispondere un canone locatizio per la soluzione abitativa reperita) e prendendo atto che i figli Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed , sedicenne, hanno manifestato la volontà Per_1 di vivere con il padre, ha confermato il collocamento prevalente di presso il e Per_1 CP_1 l'assegnazione dell'abitazione familiare, di esclusiva proprietà del al medesimo.
CP_1 Quanto agli aspetti economici, il Tribunale, rilevando l'assenza di intervenuti mutamenti significativi rispetto alle statuizioni presidenziali assunte in data 8.4.2024, ha affermato che il è titolare di
CP_1 un'impresa individuale che esercita l'attività di officina meccanica per autoveicoli e di gommista presso la quale pagina 2 di 8 il figlio lavora come collaboratore familiare……. a seguito dell'acquisto delle quote della moglie di Per_2 un'attività adibita a bar – con una rilevante esposizione debitoria al momento della cessione – sta gestendo anche tale attività, coadiuvato dal figlio e da due dipendenti.. sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate il reddito d'impresa è di circa euro 25. 000,00 annui … non sostiene oneri abitativi vivendo nella casa di sua proprietà, mentre ha reperito attività lavorativa come addetta alle pulizie con contratto Parte_1 lavorativo part tim uzione di circa 550,00 euro mensili che cerca di integrare con lavori occasionali come collaboratrice domestica … l'esiguità del reddito percepito le ha finora impedito di reperire un alloggio in locazione e per tale motivo sta vivendo in un B&B … per il pagamento di tale situazione abitativa ha contribuito anche il marito che ha confermato, all'udienza del 14.11.24, la sua disponibilità a contribuire nel limite di 600,00 euro mensili al pagamento dei costi dell'alloggio reperito dalla moglie. Alla luce di tale ricostruzione della situazione lavorativa e patrimoniale delle parti, il Tribunale, deducendo che la riceve compensi da attività lavorativa insufficienti a fare fronte Pt_1 autonomamente alle spese di alloggio, ha assunto le statuizioni sopra riportate, affermando che tale provvedimenti potranno essere rivalutati, laddove la moglie reperisca un'attività lavorativa maggiormente remunerativa, in sede di divorzio.
2. Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 20.3.2025, ha proposto tempestivo appello , la quale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto il Parte_1 versamento da parte di di un assegno di mantenimento in suo favore nella Controparte_1 misura di 800,00 euro mensili o nella maggiore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, ha chiesto l'accoglimento delle istanze probatorie come formulate nel giudizio di primo grado. Preliminarmente, quanto ai fatti di causa, la difesa ha affermato che, a seguito dell'udienza Pt_1 presidenziale la moglie ha lasciato la casa familiare, alloggiando presso alcuni B&B ed attivandosi per la ricerca di un immobile in affitto, riscontrando, tuttavia, notevoli difficoltà a fronte della mancanza di garanzie necessarie alla sottoscrizione di un contratto di locazione, stante l'esiguità della propria busta paga di soli 500,00 euro mensili, mentre il dal mese di settembre 2024, non CP_1 ha più corrisposto la somma disposta in sentenza per il concorso nelle spese abitative. Con il primo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erronea applicazione degli istituti Pt_1 giuridici e delle norme di diritto, con particolare riguardo al disposto normativo di cui all'art. 156 c.c. ed ha eccepito che il Tribunale non ha considerato che il matrimonio è durato 30 anni, che la non dispone di adeguati redditi propri, che l'importo di 600,00 euro, qualificato in sentenza Pt_1 quale concorso alle spese abitative della moglie, non è congruo ed è, comunque, limitante per l'appellante che deve ogni volta giustificare la spesa alloggiativa per ottenere il rimborso dopo averla anticipata. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha contestato l'illogicità della sentenza e della relativa motivazione nella parte in cui non ha accolto la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla nella misura di 800,00 euro mensili, nonostante lo squilibrio patrimoniale tra le parti e Pt_1 benché la donna, che anche in considerazione della sua età non ha evidenti possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro, sia nell'attualità assunta con contratto part time a tempo indeterminato e percepisca uno stipendio mensile pari a 500,00 euro che non le consente di provvedere in autonomia al proprio sostentamento e al pagamento di un canone di locazione. La difesa ha, inoltre, affermato che il matrimonio è durato 30 anni e che la ha impegnato tutte Pt_1 le sue forze a favore del nucleo familiare, prendendosi cura dei figli e del coniuge, coadiuvando il marito nella sua attività senza, così, crearsi una propria autonomia lavorativa, sicché deve esserle riconosciuto un assegno di mantenimento nella misura di 800,00 euro mensili che le permetta di pagina 3 di 8 mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. La difesa ha, infine, affermato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha subordinato la debenza da parte del marito della somma di 600,00 euro all'effettiva locazione di un immobile.
3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.7.2025, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;
in via subordinata, ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento inferiore a 800,00 euro, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste probatorie di controparte, in quanto irrilevanti. In via preliminare, la difesa ha affermato che il marito, mosso da spirto assistenziale, aveva CP_1 proposto alla moglie due valide soluzioni, tuttavia non accettate dalla stessa, segnatamente al suo trasferimento presso l'immobile sito in NO acquistato per il figlio oppure presso altro Per_2 immobile sito in Lissone, reperito dal per il quale il medesimo avrebbe anticipato i primi sei CP_1 canoni di locazione. La difesa ha, quindi, affermato che durante il matrimonio il al fine di assecondare il desiderio CP_1 della moglie di aprire una propria attività, aveva utilizzato gli introiti derivanti dalla successione del proprio padre per acquistare un bar, che poi aveva intestato alla , attività che, purtroppo, non Pt_1 decollando e venendosi a trovare sull'orlo del fallimento, era stata rilevata dallo stesso il CP_1 quale, al fine di rientrare dagli ingenti investimenti, si era visto costretto ad acquistare le quote della società della moglie e ad accollarsi tutti i debiti. La difesa ha, quindi, riportato che, nei mesi scorsi, il ha dovuto cedere detta attività a terzi per dedicarsi interamente alla propria attività di CP_1 officina meccanica. Al riguardo, la difesa ha affermato che la è persona pienamente abile al lavoro, avendo avuto Pt_1 una proposta lavorativa dal bar ristorante “il Fermento”, tuttavia rifiutata, essendo stata assunta da Greenup srl, essendosi, infine, dedicata all'attività di badante, venendo assunta con contratto part time a tempo indeterminato come collaboratrice domestica, svolgendo, inoltre, come dalla stessa dichiarato, lavori occasionali. La difesa ha, inoltre, evidenziato che, contrariamente da quanto affermato da controparte, il è CP_1 in regola con il pagamento dell'emolumento stabilito dal Tribunale, avendo di recente anticipato alla moglie, a seguito di sua esplicita richiesta, tre mensilità del contributo, ammontanti a 2.655,00 euro (cfr. DOC.3). La difesa ha, quindi, affermato che il comportamento del è sempre stato contraddistinto da CP_1 spirito assistenziale ed ha riportato che la ha ricevuto un rilevante contributo economico Pt_1 dal marito durante il matrimonio mediante l'acquisto dell'attività di bar, che, successivamente, il ha acquistato le quote del bar intestato alla moglie, accollandosi un debito di circa 40.000,00 CP_1 euro, che il marito ha proposto alla moglie di metterle a disposizione l'immobile intestato al figlio, offrendole, altresì, di reperire un immobile in locazione e di aiutarla al pagamento del relativo canone, che in occasione della vendita dell'immobile sito a Paratico (BS) nel maggio 2023, il ha CP_1 elargito alla moglie la somma di 35.000,00 euro, acconsentendo, nel mese di giugno 2025, a versarle il pagamento del contributo locatizio anticipato di tre mesi e che la donna, nel 2023, ha utilizzato 13.000,00 euro per l'acquisto di un'autovettura. Quanto ai motivi di appello, la difesa ha affermato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla debenza di un assegno di mantenimento a favore della ai sensi Pt_1 dell'art.156 c.c., sia perché la stessa è abile al lavoro, sia perché, nell'attualità, la donna risulta regolarmente assunta come collaboratrice domestica, vantando, inoltre, un'esperienza lavorativa pregressa (tenuto conto dell'attività di bar aperta nel 2020), che, oltre a dimostrare la sussistenza di pagina 4 di 8 concreta capacità lavorativa, le consentirebbe di reperire un'occupazione più remunerativa nel settore della ristorazione. Al riguardo, la difesa ha dedotto che è onere della ricercare una Pt_1 nuova occupazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, il quale deve dimostrare di essersi inutilmente attivato sul mercato del lavoro per reperire un'attività lavorativa. La difesa ha, inoltre, evidenziato che, per sua stessa ammissione, la svolge anche attività Pt_1 lavorativa in nero, della quale non è dato sapere quale siano le relative entrate e che comunque potrebbe accedere alla richiesta di assegno sociale o al reddito di libertà, domande mai presentate da parte appellante. La difesa ha, poi, dedotto che, alla luce delle entrate complessive dei coniugi e delle spese di cui sono rispettivamente onerati, non sussiste alcuno squilibrio patrimoniale tra le parti, non trovandosi, peraltro, il in una situazione economica così florida, come affermato da controparte, avendo CP_1 per l'anno di imposta 2022 percepito un reddito di 30.078,00 euro, per l'anno di imposta 2023, percepito un reddito di 29.944,00 euro e per l'anno di imposta 2024 percepito un reddito di 36.209,00 euro, sicché detratti gli oneri fiscali, ammontanti a circa 12.000,00 euro annui, la rata del mutuo della casa familiare, ammontante a 708,00 euro mensili e il contributo alla locazione a favore della moglie, ammontante a 600,00 euro mensili, residua un netto di circa 717,00 mensili, con il quale egli deve provvedere alle esigenze quotidiane proprie e dei figli. La difesa, infine, depositando gli estratti conto dell'appellato, ha affermato che il oltre alla casa CP_1 familiare a lui intestata al 100%, risulta nudo proprietario nella misura del 50% con il fratello Per_3 di un immobile sito a Legnano, nel quale vive la propria madre in forza di un usufrutto vitalizio e titolare di una quota di 1/24 di un terreno seminativo sito in Paderno Dugnano (cfr. DOC.7).
4. Con memoria di replica ex art.473 bis .32 c.p.c. del 17.7.2025, la difesa di , Parte_1 riportandosi ai propri motivi di gravame ed evidenziando che solo dal mese di giugno 2025 la propria assistita ha finalmente reperito un immobile sito in Verano Brianza presso il quale andare ad abitare stabilmente, sottoscrivendo un contratto di locazione, ha affermato che la proposta del marito di ospitalità presso l'immobile sito in NO di proprietà del figlio era, in realtà, Per_2 subordinata al pagamento da parte della delle residue rate del mutuo e all'esonero del Pt_1 CP_1 del versamento della somma posta a suo carico dalla pronuncia di primo grado, mentre l'utilizzo dell'immobile reperito dall'appellato a Lissone, avrebbe comportato la corresponsione da parte dell'appellante del relativo canone di locazione, ammontante a circa 700,00 euro mensili. Quanto all'attività lavorativa della , con riguardo all'apertura di una propria attività, la difesa Pt_1 ha affermato che la stessa è stata svolta in costanza di matrimonio, avendo, comunque la donna contribuito anche al menage familiare. La difesa, negando, poi, lo svolgimento da parte della di attività “in nero” ed evidenziando Pt_1 l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato nel presente giudizio, ha affermato che la donna ha sempre svolto ogni tipo di attività lavorativa per rendersi economicamente autosufficiente e per garantire serenità a se stessa e alla propria famiglia, venendo, tuttavia, assunta da cooperative sociali con contratti a tempo determinato, comportanti esigue entrate economiche.
5. Con note di udienza depositate rispettivamente in data 3 e 5 .
9.2025 le parti si sono riportate ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento, mentre con parere del 5.9.2025, il PG ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 8 6.L'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata con modalità di trattazione scritta, nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 20.3.2025. All'esito la Corte, letto il parere del PG, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e viste le richieste delle parti, che riportandosi ai propri atti di costituzione ne hanno chiesto l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello non possano trovare accoglimento e che, conseguente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, devono essere respinte le richieste di integrazione probatoria introdotte dalla difesa
, volte a ricostruire le condizioni economico/patrimoniali di , condividendo la Pt_1 Controparte_1
Corte le determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale, in particolare ritenendosi il materiale probatorio confluito agli atti del giudizio, idoneo e sufficiente a consentire una motivata decisione sulle domande avanzate da parte appellante. Va, infatti, rilevato che nel corso del giudizio di primo grado e nel presente giudizio, Controparte_1 ha documentato con sufficiente chiarezza la propria situazione economico – reddituale, producendo le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta relativi al periodo in esame, aggiornate all'anno 2024 (cfr. Modello Unico 2025) e che da tale documentazione fiscale non emergono elementi che possano fare desumere la sussistenza di intenti manifestamente dissimulatori, in concomitanza della vertenza processuale separativa, volti a fornire una rappresentazione delle proprie condizioni patrimoniali deteriore rispetto alla realtà. Passando al merito, si osserva che con i propri motivi di appello la difesa essenzialmente si Pt_1 duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di un assegno di mantenimento a favore della propria assistita, la quale non disporrebbe di redditi adeguati per assicurare il proprio sostentamento e per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al riguardo va ricordato che, se è pur vero che secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione ..i redditi adeguati al mantenimento
.. devono essere individuati in rapporto al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr.Cass.civ., sez.I, ord. 31 dicembre 2022, n.42146), va, tuttavia, rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art.156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord. 7 gennaio 2025 n.234). Nel caso in esame si osserva che , anche durante la convivenza matrimoniale, ha Parte_1 svolto attività lavorativa, occupandosi della gestione del bar acquistatole ed intestatole dal marito, così acquisendo nel tempo indubbia e concreta capacità lavorativa nello specifico settore commerciale. Pare, pertanto, essere in parte confutata la prospettazione difensiva volta ad affermare che la , Pt_1 nel corso della vita matrimoniale durata 12 anni, si sia esclusivamente occupata dei figli e del marito, ritenendosi, sullo specifico aspetto, significativo che entrambi i figli, a seguito della separazione dei genitori, abbiano deciso di vivere con il padre, riportando, , una maggiore affinità con il Per_1 medesimo ed un rapporto maggiormente conflittuale con la madre ( PÀ si è sempre interessato di più
pagina 6 di 8 nei miei confronti, mamma invece è stata meno disponibile con me in generale cfr. verbale ascolto Per_4
del 17.4.2024).
[...] ito del fallimento dell' attività di ristorazione/bar e dell'intervenuta separazione dal marito, la ha reperito un'attività lavorativa in qualità di collaboratrice domestica/badante, con Pt_1 contratto a tempo indeterminato part time, dalla quale, nell'attualità, percepisce un reddito mensile netto di circa 550,00 euro (cfr. buste paga prodotte agli atti, DOC. 6). Inoltre la donna, come dalla stessa affermato nel corso del giudizio di primo grado, svolge ulteriori lavori occasionali che, potendo essere effettuati nelle fasce orarie in cui non è impegnata nel lavoro di collaboratrice domestica/badante, gli consentono di conseguire guadagni aggiuntivi che, allo stato, non sono suscettibili di tracciabilità. Al riguardo, deve osservarsi che la formula lavorativa del part time scelta dalla rende Pt_1 possibile alla donna, sia di incrementare le ore lavorate durante la giornata come badante, sia di reperire ulteriori attività lavorative remunerate che le potrebbero consentire di aumentare i propri guadagni mensili.
Sullo specifico aspetto va, infatti, evidenziato che la , oltre ad essere munita di indiscussa Pt_1 capacità lavorativa, è priva di patologie invalidanti e si trova in un'età che le consente di attendere ancora validamente ad impieghi lavorativi, essendo, inoltre, pressoché esonerata dall'accudimento dei figli, sia per l'avanzata età degli stessi, sia in ragione del loro collocamento prevalente presso il padre. Alla luce di quanto precede, ritiene la Corte che la non si trovi in una situazione di mancanza Pt_1 di adeguati redditi propri tale da imporre la previsione di un assegno di mantenimento da parte del marito, dovendosi, ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.c. considerare anche la condizione reddituale dell'obbligato. A tale proposito va rilevato che, alla luce delle produzioni documentali, con particolare riguardo alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2024 (cfr. Mod.Unico 2025 - DOC.5 B), il ha CP_1 percepito un reddito imponibile pari a 26.170,00 euro annui, che detratti gli oneri fiscali, è pari ad un reddito netto mensile di circa 1.700,00 euro, somma dalla quale devono essere detratte le spese fisse di cui è onerato l'appellato, segnatamente alla somma mensile di 600,00 euro dovuta quale concorso alle spese abitative della moglie, alla somma di 708,12 euro mensili a titolo di rimborso delle rate del mutuo della casa familiare abitata unitamente alla prole (cfr. DOC. 3 produzioni - ricorso CP_1 separazione 1°grado) ed ai costi del mantenimento ordinario dei figli, integralmente posti a suo carico, dei quali la è del tutto sgravata, oltre al 70% delle spese straordinarie a favore dei predetti. Pt_1 In considerazione di quanto precede, avuto riguardo ai costi che gravano su ciascun coniuge, non si ravvisa alcuna sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, sicché non residua alcun margine per riconoscere alla ulteriori emolumenti rispetto a quanto già disposto dal Pt_1 Tribunale nel provvedimento appellato. Va, in ogni caso rilevato che l'ordinanza presidenziale, assunta in data 8.4.2024, aveva comunque previsto un concorso del marito al mantenimento della moglie solo ove la medesima debba corrispondere un canone locatizio per la soluzione abitativa, sicché, nella fattispecie in esame, la dazione della somma di 600,00 euro va, di fatto, ricondotta all'alveo giuridico del mantenimento separativo nella limitata portata di un contributo abitativo e ciò nel rispetto dei costanti orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, è rilevante l'assegnazione della casa familiare, dovendo il coniuge non collocatario della prole sobbarcarsi le spese locatizie in ragione del suo allontanamento dall'abitazione coniugale (cfr. Cass. civ.sez.I, ord. 28 marzo 2023 n. 8764). Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che il dovere di assistenza morale e materiale insito nel legame di coniugio, ancora operativo al momento della separazione, sia pagina 7 di 8 pienamente assolto dalla dazione da parte del marito della somma mensile di 600,00 euro quale concorso alle spese abitative della moglie, la quale, a seguito dell'evento separativo, si trova nella condizione di dovere riorganizzare la propria vita, sostenendo esborsi per la propria sistemazione alloggiativa. Nell'attualità la , come dalla stessa riportato nella propria memoria di replica ex art. 473 bis.32 Pt_1 c.p.c. del 17.7.2025, ha reperito un alloggio in locazione, il cui relativo canone viene sostenuto con il versamento di 600,00 euro mensili da parte del somma regolarmente versata dal marito, come CP_1 comprovato dalla documentazione prodotta in atti (cfr. DOC.3). Coerentemente con la previsione del contributo abitativo da parte del marito, il Tribunale ha, altresì, affermato che detta dazione di denaro alla moglie da parte del dovrà essere rivalutata in CP_1 sede di divorzio o comunque qualora la reperisca un'attività lavorativa maggiormente Pt_1 remunerativa. Va, in ultimo, rilevato che l'ordinanza Presidenziale dell'8.5.2024, benché contenesse le medesime statuizioni in questa sede appellate in relazione alla previsione di un concorso del marito nelle spese di alloggio della moglie, non è stata reclamata ai sensi dell'art. 473 bis .24 c.p.c. dalla . Pt_1 In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, devono essere integralmente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 28.11.2024, pubblicata il 17.12.2024 così provvede
1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna al pagamento a favore della controparte, , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 1.500,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente est. Valentina Paletto
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