Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2025, proposto da Opr Sun 26 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica -Direzione generale valutazioni ambientali– Divisione V Procedure di Valutazione via e Vas, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
-dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza a fronte dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito “TUA”), presentata dalla società OPR Sun 26 S.r.l. in data 13 ottobre 2023 relativamente al “Progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 67,05 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gravina (BA)”;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
-della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del TUA, e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990;
E PER LA DA
-del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di 2 VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visto l'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LO Dibello e uditi l'avv. Rebecca Santoro, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Premesso che
-con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società Opr Sun 26 s.r.l. ha chiesto la condanna del MASE al rilascio della VIA relativa al “Progetto di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 67,05 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gravina (BA)”;
-in data 2.10.2025, il MASE ha depositato in giudizio il provvedimento favorevole di VIA del progetto;
Considerato che:
-il rilascio del provvedimento richiesto è pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale dedotto avendo la Società ottenuto il bene della vita cui aspirava, così come risulta dalla nota depositata il 21 gennaio 2026 in vista dell’odierna camera di consiglio;
-sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo;
-le spese processuali vanno poste a carico del Ministero resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00, in favore della ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA NO, Presidente
LO Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Dibello | IA NO |
IL SEGRETARIO