Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04587/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2024, proposto da
SM JI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso il 26/09/2024 dalla Prefettura di Caserta Sportello Immigrazione (cod. Pratica P-CE/L/Q/2023/121242), e notificato alla ricorrente in data 27/09/2024 – prot uscita nr. 0130200 del 27/9/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento adottato dalla Prefettura di Caserta il di revoca del nulla osta rilasciato ai fini della assunzione del cittadino straniero odierno ricorrente.
Rappresenta che le parti venivano convocate dall'Amministrazione per la stipula del contratto di soggiorno per il giorno 03/09/2024.
A quella data, tuttavia, la procedura non veniva completata per assenza del datore di lavoro e veniva adottato il decreto di revoca, oggetto del ricorso in esame, motivato dal fatto che: “ l'assenza del datore di lavoro, resosi indisponibile, preclude la sottoscrizione del contratto da parte del solo lavoratore ”.
Il provvedimento di revoca fonda la sua motivazione sul fatto che l’assenza del datore di lavoro in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno impedisce il perfezionamento della fattispecie e, pertanto, non sussistono i presupposti per il rilascio a favore del cittadino straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con l’ordinanza n. 2085 del 2024 è stata respinta la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 85 del 2025 ha riformato l’ordinanza del TAR disponendo che l’amministrazione procedesse al riesame della pratica.
Con memoria del 23 giugno 2025, parte ricorrente ha rappresentato che a seguito dell’ordinanza n. 85/2025 del Consiglio di Stato – Sezione III, che ha accolto l’istanza cautelare, la Prefettura di Caserta ha riesaminato la posizione della ricorrente.
All’esito del riesame, l’Amministrazione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore della ricorrente. Tale determinazione ha di fatto rimosso gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato e ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
In ragione di ciò la ricorrente ha dichiarato che risulta venuta meno la materia del contendere.
Di tanto preso atto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
Va, infine, accolta la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente, in tal guisa confermando le interinali determinazioni già assunte dalla competente Commissione.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
Nella fattispecie, si ritiene congrua la liquidazione in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), tenuto conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a favore dell’avvocato Nicola Ambrosetti l’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
LA NA, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA | NO UD |
IL SEGRETARIO