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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2330/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luciano Lobina e dell'avv. Elvirella Pacini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“sovraccarico biomeccanico arti superiori, epicondilite bilaterale, discopatia lombare”) a suo dire contratte a causa della propria attività di imprenditore artigiano edile, come da domande amministrative del 25 luglio e del 17 settembre
2019, rigettate come le successive opposizioni.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Parte_1 dell'attività di imprenditore artigiano edile per almeno dieci anni circa dal 2010 al
[...]
2020, personalmente impegnato in opere di costruzione di muri perimetrali, pavimentazione e piastrellatura, intonacatura, realizzazione di impianti idraulici, termici ed elettrici, addetto alla movimentazione di carichi (materiali edili) e all'uso di strumenti come trapano, martello pneumatico, smerigliatrice, vibratore per il cemento, mazzette, scalpelli (cfr. deposizioni pagina 1 di 3 testimoniali raccolte all'udienza del 3 novembre 2023).
2.2. Tenendo conto delle suddette lavorazioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilo-disco-artrosi lombare con ernie discali L3-
L4, L4-L5, L5-S1 con conflitto radicolare di L4 a destra, di L5 e S1 a sinistra. Tendinopatia del sovraspinato, sottoscapolare della spalla destra e sinistra. Epicondilite e epitrocleite con tendinopatia calcifica del gomito destro e sinistro”, riconoscendo un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo della patologia lombare e nella genesi ed aggravamento di quella a carico dei distretti della spalla e del gomito.
Lo stesso consulente ha quantificato il danno biologico nelle seguenti misure:
- per la patologia lombare, 10 percento (codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio
2000);
- per le patologie alle spalle, 4 percento da tendinopatia della cuffia dei rotatori (codice 227) ed un ulteriore 3 percento da “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (codice 223);
- per la patologia a carico del gomito destro e sinistro, 4 percento (codice 232).
L'ausiliario ha unitariamente valutato il grado di danno biologico per tutte le suddette menomazioni nella misura del 20 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 20 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 settembre 2019.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita, CP_1
commisurato al danno biologico del 20 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 settembre 2019, e alla corresponsione dei relativi ratei, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al saldo.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro pagina 2 di 3 52.000,00.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 20 percento dalla data della domanda amministrativa del 17 settembre 2019;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno CP_1
biologico del 20 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 settembre 2019, e alla corresponsione dei relativi ratei, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla data di maturazione del credito sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 4.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2330/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luciano Lobina e dell'avv. Elvirella Pacini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“sovraccarico biomeccanico arti superiori, epicondilite bilaterale, discopatia lombare”) a suo dire contratte a causa della propria attività di imprenditore artigiano edile, come da domande amministrative del 25 luglio e del 17 settembre
2019, rigettate come le successive opposizioni.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Parte_1 dell'attività di imprenditore artigiano edile per almeno dieci anni circa dal 2010 al
[...]
2020, personalmente impegnato in opere di costruzione di muri perimetrali, pavimentazione e piastrellatura, intonacatura, realizzazione di impianti idraulici, termici ed elettrici, addetto alla movimentazione di carichi (materiali edili) e all'uso di strumenti come trapano, martello pneumatico, smerigliatrice, vibratore per il cemento, mazzette, scalpelli (cfr. deposizioni pagina 1 di 3 testimoniali raccolte all'udienza del 3 novembre 2023).
2.2. Tenendo conto delle suddette lavorazioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “spondilo-disco-artrosi lombare con ernie discali L3-
L4, L4-L5, L5-S1 con conflitto radicolare di L4 a destra, di L5 e S1 a sinistra. Tendinopatia del sovraspinato, sottoscapolare della spalla destra e sinistra. Epicondilite e epitrocleite con tendinopatia calcifica del gomito destro e sinistro”, riconoscendo un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo della patologia lombare e nella genesi ed aggravamento di quella a carico dei distretti della spalla e del gomito.
Lo stesso consulente ha quantificato il danno biologico nelle seguenti misure:
- per la patologia lombare, 10 percento (codice 213 della tabella allegata al d.m. 12 luglio
2000);
- per le patologie alle spalle, 4 percento da tendinopatia della cuffia dei rotatori (codice 227) ed un ulteriore 3 percento da “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (codice 223);
- per la patologia a carico del gomito destro e sinistro, 4 percento (codice 232).
L'ausiliario ha unitariamente valutato il grado di danno biologico per tutte le suddette menomazioni nella misura del 20 percento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 20 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 settembre 2019.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita, CP_1
commisurato al danno biologico del 20 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 settembre 2019, e alla corresponsione dei relativi ratei, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al saldo.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro pagina 2 di 3 52.000,00.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 20 percento dalla data della domanda amministrativa del 17 settembre 2019;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno CP_1
biologico del 20 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 settembre 2019, e alla corresponsione dei relativi ratei, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla data di maturazione del credito sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 4.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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