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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/10/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1939/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina PEico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 15/09/2025, da nato a [...] in data [...] CF residente a Parte_1 C.F._1
NI via Asti n. 5, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Chiara PEPE, del foro di NI (C.F. , pec: e dall'Avv. Patrich C.F._2 Email_1
AB CF EC ed elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
NI via Montezeda n. 2
nata a [...] in data [...] CF residente CP_1 C.F._4
a NI via Asti n. 5 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Chiara VILLANI del Foro di NI (C.F. , ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliata in NI, C.so Mameli n. 99/2 presso il proprio legale
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I PE
“1) La figlia minorenne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la mamma, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori concorderanno le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di PE ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale si troverà al momento dell'assunzione della decisione medesima. Il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia, in qualunque momento e compatibilmente con gli impegni della medesima e della mamma secondo le seguenti modalità e, comunque:
* due fine settimana al mese, in via alternata con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.00 (ore 23.00 in periodo estivo).
* le festività di Natale e Santo Stefano Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile – I maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre 8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore.
* 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua
* un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano, nei periodi di permanenza della figlia presso di loro,
a garantire un regolare contatto telefonico quotidiano della medesima con l'altro genitore;
PE
) Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
(minorenne) e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) la somma mensile pari Per_2 ad €. 1.000 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SS (ivi comprese quelle dentistiche ed oculistiche), sportive e ricreative. Tali spese verranno rimborsate al genitore che le abbia sostenute, previa consegna della documentazione giustificativa, il mese successivo;
qualora avesse anticipato le spese la signora CP_1 la restituzione avverrà contestualmente all'assegno di mantenimento.
[...]
) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, e quindi dichiarano di non pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altra per nessun titolo o ragione;
) La casa coniugale sita in NI via Asti n. 5 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del
50% ciascuno resterà assegnata in uso alla signora , nella sua qualità di genitore CP_1 collocatario, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli, con tutti gli arredi ed i complementi
d'arredo attualmente presenti. Entrambi i coniugi continueranno a pagare la rata di mutuo acceso presso per l'acquisto dell'immobile coniugale, in ragione del 50% ciascuno, sino CP_2 all'estinzione del medesimo.
) Il signor si trasferirà in altra residenza avendo cura di asportare i propri effetti Parte_1 personali non appena avrà rinvenuto una nuova sistemazione abitativa. A tal proposito si precisa PE che, rispetto alle modalità di frequentazione e visita tra il padre e la figlia minore di cui al punto PE 1, durante i week end di spettanza del padre tornerà a casa dalla mamma per la notte. Il pernottamento presso il padre avverrà dopo il trasferimento nel nuovo appartamento ove saranno previsti ed organizzati per lei spazi appropriati.
) Ciascuno dei due coniugi rimarrà nella disponibilità dell'autovettura a sé intestata.
) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento equipollente all'espatrio per la figlia minore.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 15/09/2025, e chiedevano con domanda congiunta, CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Kavaje (Albania) il 15.09.1997.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che entrambi i coniugi continueranno a pagare la rata di mutuo acceso presso CP_2 per l'acquisto dell'immobile coniugale, in ragione del 50% ciascuno, sino all'estinzione del medesimo;
Si dà, altresì, atto che si trasferirà in altra residenza avendo cura di asportare i propri Parte_1 effetti personali non appena avrà rinvenuto una nuova sistemazione abitativa;
inoltre, si dà atto che ciascuno dei due coniugi rimarrà nella disponibilità dell'autovettura a sé intestata;
si dà, infine, atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento equipollente all'espatrio per la figlia minore e che si impegnano, nei periodi di permanenza della figlia presso di loro, a garantire un regolare contatto telefonico quotidiano della medesima con l'altro genitore;
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio il CP_1 Parte_1
15.09.1997 in Kavaje (Albania);
PE affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia, in qualunque momento e compatibilmente con gli impegni della medesima e della mamma secondo le seguenti modalità e, comunque:
* due fine settimana al mese, in via alternata con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.00 (ore 23.00 in periodo estivo);
* le festività di Natale e Santo Stefano Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile – I maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre - 8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore;
* 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
* un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
PE S precisa che, rispetto alle modalità di frequentazione e visita tra il padre e la figlia minore di cui PE al punto 1, durante i week end di spettanza del padre tornerà a casa dalla mamma per la notte. Il pernottamento presso il padre avverrà dopo il trasferimento nel nuovo appartamento ove saranno previsti ed organizzati per lei spazi appropriati;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli PE (minorenne) e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) la somma mensile Per_2 pari ad €. 1.000 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il 5 di ogni mese;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SS (ivi comprese quelle dentistiche ed oculistiche), sportive e ricreative. Tali spese verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa consegna della documentazione giustificativa, il mese successivo;
qualora avesse anticipato le spese la restituzione avverrà contestualmente all'assegno di mantenimento;
CP_1
assegna la casa coniugale, sita in NI via Asti n. 5 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, in uso a nella sua qualità di genitore collocatario, che ivi CP_1 continuerà a risiedere unitamente ai figli, con tutti gli arredi ed i complementi d'arredo attualmente presenti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in NI il 29/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina PEico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 15/09/2025, da nato a [...] in data [...] CF residente a Parte_1 C.F._1
NI via Asti n. 5, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Chiara PEPE, del foro di NI (C.F. , pec: e dall'Avv. Patrich C.F._2 Email_1
AB CF EC ed elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
NI via Montezeda n. 2
nata a [...] in data [...] CF residente CP_1 C.F._4
a NI via Asti n. 5 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Chiara VILLANI del Foro di NI (C.F. , ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliata in NI, C.so Mameli n. 99/2 presso il proprio legale
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I PE
“1) La figlia minorenne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la mamma, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori concorderanno le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di PE ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale si troverà al momento dell'assunzione della decisione medesima. Il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia, in qualunque momento e compatibilmente con gli impegni della medesima e della mamma secondo le seguenti modalità e, comunque:
* due fine settimana al mese, in via alternata con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.00 (ore 23.00 in periodo estivo).
* le festività di Natale e Santo Stefano Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile – I maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre 8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore.
* 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua
* un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano, nei periodi di permanenza della figlia presso di loro,
a garantire un regolare contatto telefonico quotidiano della medesima con l'altro genitore;
PE
) Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
(minorenne) e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) la somma mensile pari Per_2 ad €. 1.000 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SS (ivi comprese quelle dentistiche ed oculistiche), sportive e ricreative. Tali spese verranno rimborsate al genitore che le abbia sostenute, previa consegna della documentazione giustificativa, il mese successivo;
qualora avesse anticipato le spese la signora CP_1 la restituzione avverrà contestualmente all'assegno di mantenimento.
[...]
) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, e quindi dichiarano di non pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altra per nessun titolo o ragione;
) La casa coniugale sita in NI via Asti n. 5 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del
50% ciascuno resterà assegnata in uso alla signora , nella sua qualità di genitore CP_1 collocatario, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli, con tutti gli arredi ed i complementi
d'arredo attualmente presenti. Entrambi i coniugi continueranno a pagare la rata di mutuo acceso presso per l'acquisto dell'immobile coniugale, in ragione del 50% ciascuno, sino CP_2 all'estinzione del medesimo.
) Il signor si trasferirà in altra residenza avendo cura di asportare i propri effetti Parte_1 personali non appena avrà rinvenuto una nuova sistemazione abitativa. A tal proposito si precisa PE che, rispetto alle modalità di frequentazione e visita tra il padre e la figlia minore di cui al punto PE 1, durante i week end di spettanza del padre tornerà a casa dalla mamma per la notte. Il pernottamento presso il padre avverrà dopo il trasferimento nel nuovo appartamento ove saranno previsti ed organizzati per lei spazi appropriati.
) Ciascuno dei due coniugi rimarrà nella disponibilità dell'autovettura a sé intestata.
) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento equipollente all'espatrio per la figlia minore.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 15/09/2025, e chiedevano con domanda congiunta, CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Kavaje (Albania) il 15.09.1997.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che entrambi i coniugi continueranno a pagare la rata di mutuo acceso presso CP_2 per l'acquisto dell'immobile coniugale, in ragione del 50% ciascuno, sino all'estinzione del medesimo;
Si dà, altresì, atto che si trasferirà in altra residenza avendo cura di asportare i propri Parte_1 effetti personali non appena avrà rinvenuto una nuova sistemazione abitativa;
inoltre, si dà atto che ciascuno dei due coniugi rimarrà nella disponibilità dell'autovettura a sé intestata;
si dà, infine, atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento equipollente all'espatrio per la figlia minore e che si impegnano, nei periodi di permanenza della figlia presso di loro, a garantire un regolare contatto telefonico quotidiano della medesima con l'altro genitore;
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio il CP_1 Parte_1
15.09.1997 in Kavaje (Albania);
PE affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia, in qualunque momento e compatibilmente con gli impegni della medesima e della mamma secondo le seguenti modalità e, comunque:
* due fine settimana al mese, in via alternata con la mamma, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.00 (ore 23.00 in periodo estivo);
* le festività di Natale e Santo Stefano Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile – I maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre - 8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore;
* 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
* un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
PE S precisa che, rispetto alle modalità di frequentazione e visita tra il padre e la figlia minore di cui PE al punto 1, durante i week end di spettanza del padre tornerà a casa dalla mamma per la notte. Il pernottamento presso il padre avverrà dopo il trasferimento nel nuovo appartamento ove saranno previsti ed organizzati per lei spazi appropriati;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli PE (minorenne) e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) la somma mensile Per_2 pari ad €. 1.000 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla madre entro e non oltre il 5 di ogni mese;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SS (ivi comprese quelle dentistiche ed oculistiche), sportive e ricreative. Tali spese verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa consegna della documentazione giustificativa, il mese successivo;
qualora avesse anticipato le spese la restituzione avverrà contestualmente all'assegno di mantenimento;
CP_1
assegna la casa coniugale, sita in NI via Asti n. 5 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, in uso a nella sua qualità di genitore collocatario, che ivi CP_1 continuerà a risiedere unitamente ai figli, con tutti gli arredi ed i complementi d'arredo attualmente presenti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in NI il 29/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco