Decreto cautelare 2 marzo 2022
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolo' Maria D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Del Decreto del 28.12.2021 n. prot. M_D MALESSP0014417 del CENTRO ALLESTIMENTO NUOVE COSTRUZIONI NAVALI LA SPEZIA, emesso nei confronti del Sig. Dinardo che dispone l'immediata sospensione dal diritto si svolgere l'attività lavorativa, ai sensi del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28.05.2021, n. 76;
- della legge del 23.07.2021, n. 106;
- del d.l. del 07.01.2022 n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER LA NA
Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in servizio presso il Centro Allestimento Nuove costruzioni navali di La Spezia, impugna il provvedimento del 28 dicembre 2021 con cui l’Amministrazione datrice, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto al Personale del Comparto Difesa dall’art. 4 ter del D.L. n. 44 del 2021, come introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 172 del 2021, disponeva l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ma con la contestuale privazione del diritto alla retribuzione.
2. L’interessato premette di appartenere ad una famiglia monoreddito; inoltre egli sarebbe gravato mensilmente di una serie di spese fisse (pure non documentate), per cui la sospensione dalla retribuzione porrebbe a rischio il sostentamento integrale della sua famiglia.
3. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato gli atti e le norme meglio specificati in epigrafe, ed ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi, articolando cinque motivi di seguito sintetizzati.
3.1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER, COMMA 1, D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 1/2022 IN RELAZIONE ALL’OBBLIGO VACCINALE OVER 50 -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. OBBLIGO DI VACCINAZIONE “GENERALIZZATO” PER CATEGORIE DI LAVORATORI SENZA OPERARE ALCUNA DISTINZIONE IN ORDINE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE. Premessa l’astratta sindacabilità dell’atto politico, si contesta l’introduzione di un obbligo vaccinale generalizzato per tutte le categorie di lavoratori, senza discernere in riferimento alle specifiche mansioni svolte, dato che alcuni dei dipendenti non avrebbero occasione di entrare in contatto con il pubblico: è il caso dell’odierno ricorrente che, quale addetto pattuglie, svolgerebbe funzioni in parte equiparabili a quelle di lavoratori esentati dall’obbligo vaccinale, quali ad esempio avvocati o dipendenti di aziende private.
3.2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. MANCATA PREVISIONE NORMATIVA IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE TAMPONI QUOTIDIANI IN LUOGO DELLA VACCINAZIONE . Gli atti gravati sarebbero censurabili per la mancata previsione della possibilità di sottoporsi a tamponi quotidiani piuttosto che alla vaccinazione, scelta che assicurerebbe l’effettiva impossibilità del dipendente di trasmettere l’infezione, ad onta del riconosciuto margine di inefficacia del vaccino dalla protezione dal contagio.
3.3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 914 SS. D.LGS. N. 66/2010 - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – MANCATA PREVISIONE DI RETRIBUZIONE / ASSEGNO ALIMENTARE IN CASO DI SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA. Gli atti impugnati sarebbero ulteriormente illegittimi per disparità di trattamento rispetto alle previsioni di cui agli artt. 914 e ss. del D.lgs. 66/2010, a norma dei quali il militare che subisca la sospensione precauzionale dall’impiego (ad esempio per la pendenza di un procedimento penale) ha comunque diritto alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, mentre nel caso in esame la retribuzione viene sospesa in toto .
3.4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 TER D.L. 44/2021 SS.MM. II; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 35 E 36 COST. SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A PERCEPIRE UNA RETRIBUZIONE MINIMA AI FINI DEL SOSTENTAMENTO . L’art. 4 ter, co. 1, lett. b), cit., che si atteggerebbe alla stregua di una c.d. legge provvedimento, opererebbe un irragionevole bilanciamento tra il diritto al lavoro e quello alla salute, nel senso che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista in caso di mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale pregiudicherebbe in maniera eccessiva e sproporzionata il diritto al lavoro nonché quello ad una retribuzione equa degli appartenenti alle Forze Armate, specie allorchè, come nel caso del ricorrente, si appartenga ad una famiglia monoreddito, la quale si troverebbe dunque privata del diritto al sostentamento.
3.5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 1/2022, DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 536/2014 ART. 28 LETTERA H – VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – MANCATA PREVISIONE DI RETRIBUZIONE / ASSEGNO ALIMENTARE IN CASO DI SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA . I provvedimenti gravati contrasterebbero altresì con il Regolamento UE 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e, in particolare, con l’art. 28, il quale, nel dettare le condizioni in presenza delle quali “ esclusivamente è consentita la conduzione di una sperimentazione clinica ”, alla lett. h), prevede che: “ i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica ”, mentre, nella specie, la sospensione dall’attività lavorativa e quindi dalla retribuzione costituirebbe un indebito condizionamento, di natura anche finanziaria, della volontà dei soggetti rispetto alla partecipazione alla sperimentazione clinica di che trattasi. Conseguentemente, il ricorrente chiede, sia pure in via subordinata, sollevarsi questione pregiudiziale interpretativa dell’art. 28, lett. h, cit. dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Infine viene spiegata domanda risarcitoria in riferimento ai redditi non percepiti durante tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale di questo T.A.R. in favore del T.A.R. Liguria, quale sede di servizio del dipendente; nel merito è stato chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, con vittoria di spese del giudizio.
5. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica, mentre con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-, è stata disposta la sospensione impropria del giudizio in attesa delle sentenze della Corte costituzionale sull’ordinanza di rimessione del C.g.a. n. -OMISSIS-. Quindi la parte ricorrente, con istanza dell’11 luglio 2025, stante la definizione della questione di legittimità costituzionale con la sentenza n. 14 del 2023, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. Con successiva memoria del 6 ottobre 2025 il ricorrente, segnalando che il Consiglio di Stato, con parere n. -OMISSIS-, aveva rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europa la questione relativa alla legittimità dell’obbligo vaccinale per i militari e alle conseguenze derivanti dalla sua violazione ha chiesto nuovamente la sospensione impropria del giudizio sino alla definizione di tale causa, insistendo, in difetto, per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla difesa erariale in ragione del mancato rispetto da parte del ricorrente del criterio di riparto della sede di servizio, ex art. 13, comma 2, cod.proc.amm. .
Sul punto è sufficiente richiamare, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, n. 3734 del 31 marzo 2022, nonché n. 4055 del 7 aprile 2022, che in riferimento ad analoga controversia hanno statuito che “ nella specie si tratta, con tutta evidenza, di “misure urgenti” finalizzate a fronteggiare la pandemia, il che depone:
- da un lato, per l’applicazione generalizzata di tali misure su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni, così superandosi le limitazioni territoriali (regionali) delineate dall’art. 13, comma 1 c.p.a.;
- e, dall’altro, per la configurabilità di previsioni che si risolvono nella conformazione di condotte umane verso la cura di un interesse pubblico prevalente (la tutela della salute pubblica), suscettibili di contestualizzarsi anche, ma non solo, nell’esercizio dell’attività lavorativa alla stregua di un “requisito essenziale” (art. 4-ter, comma 2).
La violazione dell’obbligo in questione, pertanto, non configura la mera insorgenza di una controversia in materia di pubblico impiego (in quanto tale, suscettibile di essere sussunta nella previsione di cui al comma 2 dell’art. 13; quanto, piuttosto, il venir meno all’assolvimento di una condotta doverosa – incombente, per legge, anche su predeterminate categorie di lavoratori) – integrante, ex se (e non quindi, in quanto rapportata all’assolvimento della prestazione lavorativa), elemento di disvalore (come, invero inequivocabilmente, illustrato dalla prevista irrogabilità di sanzioni amministrative pecuniarie).”.
8. Ciò precisato, va ulteriormente respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio, essenzialmente sulla scorta della considerazione che l’odierno ricorrente, come visto, non ha denunciato il contrasto tra la direttiva comunitaria 2000/78/CE e il diritto nazionale - ma il diverso contrasto tra il Regolamento UE n. 536/2014 e l’art. 4 bis del D.L. n. 44/2021 -, per cui deve osservarsi che: “ seppure è vero che il giudice comunitario, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, interpreta il presupposto della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice nazionale in maniera meno rigorosa rispetto, ad esempio, alla Corte costituzionale, è altrettanto vero che la violazione della normativa sovranazionale deve essere stata comunque dedotta nel giudizio a quo. Ora, né nel ricorso introduttivo né nell’atto di motivi aggiunti si fa cenno alla direttiva 78 del 2000, per cui le precisazioni che la Cgue fornirà eventualmente al Consiglio di Stato non sarebbero comunque rilevanti nel presente giudizio ” (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 26 aprile 2025, n. 297, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 agosto 2025, n. 15615).
9. Nel merito, il ricorso è infondato. I motivi di gravame possono essere scrutinati congiuntamente, stante l’evidente connessione delle questioni giuridiche poste, e vanno integralmente disattesi.
La giurisprudenza si è già espressa su analoghe questioni con percorsi argomentativi ormai consolidati, dai quali il Collegio non vede ragione per discostarsi.
9.1. In particolare questo Tribunale ha da ultimo affermato che: “ è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis, 19 giugno 2025, n. 12067).
9.2. Peraltro, nel caso di specie, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui egli svolgerebbe mansioni che lo esporrebbe a sporadici e non significativi contatti con altri soggetti è apodittica e non provata.
Occorre rilevare che “ Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione dell’interessato, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato. La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, n. 12067/2025 e n. 15615/2025 cit.).
9.3. In tal senso, anche la Corte costituzionale ha recentemente ribadito la legittimità del meccanismo di sospensione dal diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa precisando che: “in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro “l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale ” (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento del-OMISSIS- e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. “ La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri. […] Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare. Come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica “anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile ” (sentenza n. 15 del 2023). “ Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo” (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Diversamente da tali ipotesi, in cui “il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, nel caso in esame “è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. […] Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. […] Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto del-OMISSIS- anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare ” (Corte Costituzionale, 15 ottobre 2024, n. 188).
9.4. In altri termini, nella fattispecie di cui è causa, la mancata corresponsione di un assegno alimentare al dipendente che rifiuti di vaccinarsi si giustifica alla luce della circostanza che la sospensione dall’attività lavorativa è la conseguenza di una precisa scelta del dipendente che, non vaccinandosi, decide di non eseguire la propria prestazione in condizioni di sicurezza per se e per gli altri: è quindi ragionevole che egli subisca integralmente le conseguenze sfavorevoli – anche in termini economici - della propria libera determinazione.
9.5. Nemmeno è meritevole di condivisione l’argomento secondo cui la sospensione dell’attività lavorativa e della connessa retribuzione costituirebbe un condizionamento di natura finanziaria, che come tale farebbe venire meno una delle condizioni richieste dal legislatore eurounitario per la legittimità della sperimentazione clinica del vaccino somministrato contro la rapida e letale diffusione del Covid-19.
Invero, nella specie non si è in presenza di una sperimentazione clinica ai sensi della direttiva comunitaria 2001/20/CE e del conseguente Regolamento n. 536/2014, bensì dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (in sigla Cma), ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento n. 507/2006, di alcuni farmaci ritenuti utili per combattere il predetto virus.
A tal proposito, si è già chiarito che: “ la Cma è a tutti gli effetti un’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco, l’unica differenza rispetto all’Aic ordinaria consistendo nel fatto che alcuni passaggi procedurali vengono posticipati rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione, fermo restando, però, che tali passaggi debbono essere comunque ultimati prima che il farmaco sia effettivamente disponibile per gli utilizzatori finali. In particolare, mentre nel caso dell’Aic ordinaria tutti i dati relativi al farmaco debbono essere forniti all’Ema o all’Agenzia nazionale prima del rilascio dell’autorizzazione, nel caso della Cma è consentito al produttore del farmaco di fornire alcuni di questi dati anche dopo il rilascio dell’Aic. L’autorizzazione è dunque “condizionata” all’effettiva presentazione dei dati indicati dalla competente Agenzia del farmaco. La sperimentazione clinica, invece, è una fase propedeutica alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla produzione del farmaco su larga scala, il che emerge ad esempio dal disposto dell’Allegato I, punto 8, della direttiva 2001/83/CE ” (cfr. T.A.R. Marche n. 297/2025).
In tal senso si deve osservare che l’Istituto superiore di Sanità (ISS), l’Agenzia europea per i Medicinali (EMA), l’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e il Segretariato generale del Ministero della Salute, che costituiscono le autorità competenti in materia, hanno attestato che i vaccini anti Covid-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali poiché: “[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l’iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia ” Ciò posto, l’Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz’altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell’AIFA).
9.6. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, “[ a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque ” (sentenza n. 171 del 2022), “ caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio ” (v. la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2023).
9.7. Discende da quanto sopra il rigetto della richiesta di rimessione alla Corte di giustizia all’Unione europea della questione pregiudiziale interpretativa sollevata con l’ultimo mezzo di gravame.
10. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto, sia con riguardo alla domanda di annullamento, sia, di conseguenza, con riguardo alla domanda risarcitoria.
11. In considerazione della natura degli interessi coinvolti le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
LE NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI | RA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.