TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3011
TAR
Decreto cautelare 2 marzo 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 SS.MM.II. – Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte.

    Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene legittimo l'obbligo vaccinale, anche generalizzato, per bilanciare interessi individuali e collettivi, specialmente per categorie con compiti di difesa e sicurezza pubblica. La natura delle mansioni del ricorrente non è stata provata come non espositiva a contatti significativi.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 SS.MM.II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. MANCATA PREVISIONE NORMATIVA IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE TAMPONI QUOTIDIANI IN LUOGO DELLA VACCINAZIONE.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la normativa sull'obbligo vaccinale, anziché sul solo obbligo di test diagnostici, non sia irragionevole o sproporzionata, bilanciando il diritto alla libertà di cura con il diritto degli altri e l'interesse della collettività.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 SS.MM.II. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata erogazione di un assegno alimentare al lavoratore che rifiuti la vaccinazione è giustificata, poiché la sospensione deriva da una libera scelta del lavoratore di non eseguire la prestazione in condizioni di sicurezza. Ciò si distingue dalle ipotesi di sospensione cautelare per procedimenti penali o disciplinari, dove la responsabilità non è ancora accertata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 SS.MM. II; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. Sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento.

    Il Tribunale ha ribadito che la sospensione è legittima in quanto conseguenza della mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale, che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza. La mancata retribuzione è coerente con la mancata prestazione lavorativa.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022, del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 SS.MM.II. – Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Europeo n. 536/2014 Art. 28 lettera h – Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.

    Il Tribunale ha chiarito che i vaccini anti-Covid-19 non sono in fase di sperimentazione clinica ai sensi del Regolamento UE 536/2014, ma sono regolarmente immessi in commercio con autorizzazione condizionata (CMA). Pertanto, la normativa non viola il citato regolamento.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda risarcitoria, che ne è una conseguenza, viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3011
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3011
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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