Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11293 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04488/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4488 del 2023, proposto da
AN RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cetrano e Giovanni Luca Nibali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CT/2332/2022 del 15.12.2022 e numero protocollo CT/140256/2022 del 15.12.2022, notificata il 3 gennaio 2023, con cui Roma Capitale ha ingiunto al ricorrente la rimozione o demolizione, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, di tutte le opere abusivamente accertate nel corso del sopralluogo effettuato dalla PLRC presso la proprietà del ricorrente in via Ceva n. 116, e consistenti nella:
• “ realizzazione di un manufatto in muratura, poggiante su basamento in c.a. con h variabile da m 0.30 a m 0.40 circa, di dimensioni m 6.70 X 9.80 circa, con H variabile da m 3.35 a m 4.35 circa, con copertura a doppia falda in cemento e pignatte. Esternamente intonacato. Internamente allo stato grezzo con: installazione della porta d’ingresso, chiusura delle aperture finestrate con telai in legno completi di pannelli in vetroresina; realizzazione di tramezzature in muratura al fine di ottenere un vano con le predisposizioni tecnologiche utili alla realizzazione di un bagno completo di antibagno; predisposizione degli impianti idrico, elettrico, del gas e di condizionamento.
• Nel fabbricato rurale identificato con la part. 348, originariamente suddiviso in sub 1 con destinazione residenziale e sub 2 con destinazione magazzino, è stata accertata la realizzazione di lavori edili atti a ottenere n. 2 unità immobiliari distinte a destinazione residenziale. Nello specifico:
a) Unità Immobiliare 1: piano terra, composta da soggiorno, cucina, camera da letto, bagno e patio. Ottenuta mediante:
- Il frazionamento del sub 1 previa la chiusura dell’accesso alla scala di collegamento col piano superiore;
- Il cambio d’uso del locale cantina adibito a camera da letto;
- Diversa distribuzione degli spazi interni al fine di ottenere un locale bagno di dimensioni superiori rispetto alla planimetria catastale depositata;
- Realizzazione di una struttura poggiante alla sagoma del fabbricato e in ampliamento all’immobile preesistente, di dimensioni totali m 9.70 X 6.10 H variabile da m 2.35 a 3.35 sorretta da pali in ferro, con copertura in legno e tegole, di cui: una superficie di mq 35 circa tamponata in muratura e adibita a soggiorno, completamente rifinito e arredato; una superficie di mq 24 circa non stamponata su 2 lati, adibita a patio, posta a copertura dell’area antistante l’ingresso dell’unità immobiliare e arredata con mobilia da esterno. La struttura risulta poggiante su un basamento in c.a. H variabile da cm 15 a 80.
b) Unità Immobiliare 2, disposta su due livelli: piano terra suddiviso in soggiorno, cucina, n. 2 bagni e piano primo suddiviso in disimpegno, n. 3 camere da letto, bagno e locale soffitta. Ottenuta mediante:
- Il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale del sub 2 e l’ampliamento dello stesso previa annessione alla nuova u.i. della scala interna di collegamento e del primo piano originariamente appartenenti al sub 1;
- Diversa distribuzione degli spazi interni, previa realizzazione di tramezzi in muratura al fine di ottenere: al piano terra un locale bagno completamente rifinito e al piano primo una apertura atta a consentire l’accesso al sottotetto del sub 2 che risulta adibito a soffitta;
• Realizzazione, nel vano tecnico con accesso indipendente dall’u.i. posto al piano terra dell’originario sub 2, di un locale bagno adibito anche a lavatoio, completamente rifinito con sanitari e doccia.
• Realizzazione, in appoggio al fabbricato rurale di cui al punto 2 sul lato che affaccia su via Ceva, di un manufatto in blocchetti di tufo delle dimensioni di m 4.30 X 5.80 H variabile da m 2.50 a 2.90, con copertura a due falde in legno e tegole, adibito a magazzino e locale tecnico. All’interno dello stesso è presente una scala in muratura che consente l’accesso a un vano interrato di m 8.20 X 3.50 H 2.80 circa, che si sviluppa al di sotto del fabbricato rurale e risulta adibito a cantina, con la presenza di tini e attrezzature per la lavorazione dell’uva. Tale manufatto appare vetusto e in cattivo stato di manutenzione, e la cantina in disuso.
• Realizzazione di un nuovo accesso carrabile su via Ceva, previa installazione di un cancello metallico a due ante di dimensioni m 4.20 H variabile da m 2.15 a 2.60, sorretto da due colonne in metallo aventi H pari a m 2.00. Realizzazione di un tracciato carrabile in breccia di ml 37.00 tra l’accesso carrabile realizzato e il fabbricato rurale con larghezza pari a m 4.00.
• Manufatto in muratura in blocchetti di tufo e forati, allo stato grezzo e parzialmente interrato, di dimensioni m 6.20 X 6.50 H variabile da m 2.20 a 2.60, con copertura a doppia falda in ferro e ondulina di plastica. Internamente suddiviso in n.3 vani e adibito a pollaio. ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna, con atto di gravame notificato alla controparte in data 1° marzo 2023 e notificato alla controparte il 13 marzo 2023, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale meglio specificata in epigrafe.
2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.
2.1 Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge in relazione agli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento all’esatto inquadramento della tipologia di intervento edilizio realizzato.
Con questo primo fascio di motivi di gravame il ricorrente lamenta che Roma Capitale non avrebbe: “tenuto debitamente conto della natura degli interventi contestati, classificandoli tutti indistintamente come interventi di ristrutturazione edilizia sottoposti al regime di concessione edilizia o SCIA alternativa al Permesso. ” Laddove, invece, la resistente A.C.: “ avrebbe dovuto motivare, ancorchè succintamente, sulla scelta della sanzione irrogata, nonché individuare l’idoneo titolo per ogni intervento edilizio…in quanto gli interventi edilizi contestati divergono per tipologia e conseguentemente sono inquadrabili ad uno specifico regime edilizio e di conseguenza ad un diverso regime sanzionatorio. ”
2.2 Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Con questo secondo mezzo di gravame la parte ricorrente lamenta che Roma Capitale non avrebbe considerato che, nella specie, la demolizione degli interventi abusivi non sarebbe potuta avvenire senza recare pregiudizio alle rimanenti parti dell’edificio, con la conseguenza che avrebbe dovuto valutare la possibilità – anche sulla base di un accertamento tecnico - di sostituire la sanzione demolitoria con la corrispondente sanzione pecuniaria.
3. Il 31 marzo 2025 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 11 marzo 2025, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza di entrambi i motivi di gravame dedotti dal ricorrente, chiedendo la reiezione del gravame da questi introdotto.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. Manifestamente infondato è il primo mezzo di gravame, volendosene predicare la pur assai dubbia ammissibilità peccando le relative argomentazioni di genericità e inconcludenza, posto che con esse il ricorrente non contesta la natura abusiva dei cospicui interventi edilizi realizzati sul fabbricato rurale preesistente, che hanno portato a una radicale alterazione dello stato dei luoghi attraverso la creazione di nuovi manufatti, la trasformazione, l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso di quelli preesistenti e persino la realizzazione di un nuovo accesso carrabile previa installazione di un cancello metallico a due ante, senza che alcuno di tali interventi risulti abilitato dal pertinente titolo edilizio, e neppure deduce, come condivisibilmente eccepito da Roma Capitale: “ a quale presunto regime abilitativo andrebbero ascritti i singoli interventi, limitandosi genericamente a lamentare che gli stessi non potevano essere attinti tutti dalla misura demolitoria, e senza indicare gli eventuali titoli più “deboli” richiesti da taluni di esse né le consequenziali sanzioni repressive più lievi che l’Amministrazione avrebbe dovuto irrogare. ” Il ricorrente, infatti, si limita a contestare, in maniera del tutto apodittica e generica, senza, cioè, formulare specifiche e motivate censure, la circostanza che l’A.C. abbia qualificato le predette opere edilizie realizzate sine titulo come interventi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, ricondotto le stesse nelle fattispecie di cui: all’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la misura della demolizione per: “ gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso [..] , tra i quali sono ricompresi : “ gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici [..]” (art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001), che è quanto accertato nel caso di specie, e all’art. 16 della Legge Regionale del Lazio n. 15/2008.
6.1 In ogni caso il motivo di doglianza è, altresì, infondato alla luce della consolidata giurisprudenza secondo la quale: “ la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2738) ” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, VI Sezione, 15/2/2021, n. 1350).
E, invero, nel caso di specie, come anche correttamente eccepito dalla resistente A.C.: “ Si è senza dubbio in presenza di un insieme sistematico di opere, dinanzi al quale è dovere dell’Amministrazione procedere a una valutazione complessiva dell’impatto delle stesse sul carico urbanistico, al fine di operare una corretta valutazione della violazione posta in essere .”, con la conseguenza che: “ correttamente l’Amministrazione, nel valutare complessivamente le opere di trasformazione realizzate, le assoggettava alla sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 16 L.R. Lazio 15/08 ”, e dell’art. 33, comma 1, cit.
7. Neppure meritevole di accoglimento è il secondo mezzo di gravame articolato dal ricorrente, posto che: “ l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico (v. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063). La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive. In sintesi, la verifica ex art. 33, comma 2, d.p.r. 380/2001 va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva, e non dall'Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 254) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 25/10/2023, n. 9227).
Per modo che il Collegio condivide l’eccezione in merito sollevata dalla difesa dell’Amministrazione capitolina a tenore della quale: “ L’eccezionale possibilità di sostituzione della sanzione demolitoria con la sanzione pecuniaria attiene, infatti, alla successiva fase esecutiva dell’azione amministrativa, durante la quale è possibile per la parte dedurre pericoli di stabilità per il fabbricato originario. È in tale fase, dunque, che interviene l’accertamento tecnico del Comune, finalizzato ad appurare la non demolibilità delle opere abusive senza pregiudizio per l’intera struttura. Pertanto, tale valutazione, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione, non ha alcun rilievo nella precedente fase, come nella odierna fattispecie, in cui l’Amministrazione si è limitata ad ingiungere al proprietario la demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi. ”
8. In definitiva, dunque, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel presente ricorso, il quale deve, quindi, essere respinto.
9. Le spese del presente giudizio, ex art. 26 c.p.a. ed art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , della somma di € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO