Versione
16 aprile 1999
16 aprile 1999
Art. 14. (Prelievi) 1. Il collegio medico di cui all' articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, e' tenuto alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalita' di accertamento della volonta' espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonche' alle modalita' di svolgimento del prelievo. 2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici. 3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove e' stato eseguito il prelievo. 4. Il prelievo e' effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere e' ricomposto con la massima cura. 5. Il Ministro della sanita', sentita la Consulta di cui all'articolo 9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per la certificazione dell'idoneita' dell'organo prelevato al trapianto.
Nota all'art. 14:
- Il testo del comma 5 dell'art. 2 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e' il seguente:
"5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie e' effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche".
Nota all'art. 14:
- Il testo del comma 5 dell'art. 2 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e' il seguente:
"5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie e' effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche".
Commentario • 1
- 1. Acquisto della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 14 novembre 2019 · 0.9096645
Chi è cittadino per discendenza Le nuove regole dal 28 marzo 2025: il limite generazionale Cosa cambia per i figli minori Autorità competente Documenti Tempistiche Discedenza per linea materna Trascrizione dell'atto di nascita Chi è cittadino per discendenza In Italia la cittadinanza si trasmette "iure sanguinis", ossia per "diritto di sangue". Questo significa che chi nasce da cittadino italiano è a sua volta italiano, indipendentemente dal luogo di nascita (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"). In altri Stati però non vige la regola dello ius sanguinis. Ad esempio, negli Stati americani, si acquista la cittadinanza del paese di nascita …
Leggi di più…