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19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 52.
Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni. (18) ((20))
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. (18) ((20))
Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredita' beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'.
Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 ". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni. (18) ((20))
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. (18) ((20))
Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredita' beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'.
Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 ". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Commentari • 17
- 1. Atto di segnalazione n. 2, del 4 Luglio 2013Autorità nazionale anticorruzione · 4 luglio 2013 · 1.2061505
Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Atto di segnalazione n. 2, del 4 luglio 2013 Osservazioni e proposte di intervento in materia di appalti pubblici Premessa.... 1. 1.1 1.2 Misure per il contenimento della spesa e la semplificazione delle procedure. Misure in materia di concessioni previste dal DL 69/2013... Eliminazione della proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale. 2. Misure per ridurre il rischio di opere incompiute. 1 1 1 4 5 3. Le competenze dell'Autorità. 5 4. Misure per favorire la …
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Giurisprudenza • 67
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 11597Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 13726/2025 r.g. proposto da: Comune di Borgo MAno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Fabio Piccinelli, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. - ricorrente - contro Fallimento La Vetri s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Claudio Silocchi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di …Leggi di più...
- rivalsa·
- art. 295 c.p.c.·
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