Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2073/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 11/09/2024, da
(C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Camilla Cottini (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Sant'Antonio n.1/A, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) i coniugi sono economicamente autosufficienti svolgendo attività lavorativa, la SI Pt_1
quale insegnante di scuola elementare, il signor quale impiegato commerciale presso Pt_2
l'azienda Terme di Crodo S.r.l. e rinunciano, pertanto, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento personale;
Marzabotto n.3, con annessi complementi ed arredi, il signor in Baceno, via Roma n.25, in Pt_2 appartamento di proprietà della propria famiglia d'origine, impegnandosi a spostare il proprio domicilio entro l'inizio del mese di ottobre 2024;
Per_ 3) i figli e sono affidati ad entrambi i genitori i quali provvederanno pertanto Per_2
all'educazione ed all'istruzione degli stessi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i minori vivranno prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di tenerli con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e scolastici ed extrascolastici dei bambini, e comunque almeno un pomeriggio alla settimana indicativamente dall'uscita da scuola (o dalla fine delle attività ludico/sportive), alle ore
21,00, ma con possibilità di pernottamento. I minori trascorreranno presso il padre i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro presso la madre entro sera. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il papà e il giorno di Natale con la mamma e NT ST ad anni alterni e nelle vacanze di Natale rimarranno una settimana con il padre ed una settimana con la madre, compatibilmente con gli impegni dei coniugi e dei figli. I genitori avranno peraltro la facoltà di tenere con sé i propri figli anche in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi. Durante le vacanze pasquali, i figli rimarranno presso il padre o la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi, così come nelle altre festività. Il padre terrà con sé i figli per le vacanze estive per due settimane all'anno, anche non consecutive, e la mamma altrettanto;
5) il padre si impegna a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, entro il giorno 28 di ogni mese, sul conto corrente personale della SI , la somma mensile di € 700,00 Pt_1
(€350,00 per ciascun figlio), nonché concorrerà alle spese mediche non coperte dal SSN, alle spese scolastiche e sportive per i minori, nella misura pari al 50%, oltre a tutte le spese straordinarie previamente concordate, sempre nella misura del 50%;
6) l'assegno unico per i figli minori verrà percepito dalla madre ed il padre si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per inoltrare o modificare la domanda per l'accredito sul conto corrente personale della SI;
Pt_1
7) le somme depositate presso Poste IA (doc.16 e doc.17) verranno riscosse dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8) l'immobile, adibito ad abitazione famigliare e di proprietà della SI , verrà utilizzato Pt_1 da quest'ultima unitamente ai propri figli;
9) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori;
10) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che, ad eccezione di tutto quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 11/09/2024, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola in data 30.06.2007.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che l'assegno unico per i figli minori verrà percepito dalla madre ed il padre si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per inoltrare o modificare la domanda per l'accredito sul conto corrente personale della SI;
che le somme depositate presso Poste IA (doc.16 Pt_1
e doc.17) verranno riscosse dai coniugi nella misura del 50% ciascuno
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Domodossola in data 30.06.2007
Per_ affida i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2
la madre;
dà facoltà al padre di tenere i figli minori con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e scolastici ed extrascolastici dei bambini, e comunque almeno un pomeriggio alla settimana indicativamente dall'uscita da scuola (o dalla fine delle attività ludico/sportive), alle ore
21,00, ma con possibilità di pernottamento. I minori trascorreranno presso il padre i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con rientro presso la madre entro sera. I minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il papà e il giorno di Natale con la mamma e NT ST ad anni alterni e nelle vacanze di Natale rimarranno una settimana con il padre ed una settimana con la madre, compatibilmente con gli impegni dei coniugi e dei figli. I genitori avranno peraltro la facoltà di tenere con sé i propri figli anche in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi. Durante le vacanze pasquali, i figli rimarranno presso il padre o la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi, così come nelle altre festività. Il padre terrà con sé i figli per le vacanze estive per due settimane all'anno, anche non consecutive, e la mamma altrettanto;
pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, entro il giorno 28 di ogni mese, sul conto corrente personale della , la somma mensile di € 700,00 Pt_1
(€ 350,00 per ciascun figlio), nonché l'obbligo di concorrere alle spese mediche non coperte dal SSN, alle spese scolastiche e sportive per i minori, nella misura pari al 50%, oltre a tutte le spese straordinarie previamente concordate, sempre nella misura del 50%; l'assegno unico per i figli minori verrà percepito dalla madre;
assegna la casa coniugale sita in Domodossola, via Marzabotto n. 3, con annessi complementi ed arredi, in uso alla Pt_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 13/01/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco