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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3727 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ARDUINI ELISA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DE MATTEIS MASSIMO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le opportune declara- torie del caso e di legge, previa revoca del beneficio del gratuito patrocinio per il periodo successivo allo sforamento dei limiti reddituali, anche in modifica dei provvedimenti presidenziali del 16/6/2022,
− pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
− Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre con residenza e Per_1
collocazione prevalente presso la madre, in Parma, Via Monte Penna n. 1, con diritto del padre di vederli nei tempi e nei modi stabiliti dai Servizi Sociali.
− Statuire che il dovrà corrispondere alla signora la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
- quale concorso per il mantenimento della figlia minore, disponendo che la somma sia versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora che la stessa indicherà. Pt_1
− Disporre altresì che il signor dovrà contribuire nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, CAP
e IVA come per legge se dovuti.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione dei coniugi sig.
[...]
e alle seguenti Parte_2 CP_1
CONDIZIONI
1) Confermare la separazione personale dei coniugi, rigettando in quanto infon- data, in fatto e in diritto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Parma alla via Bellini 10 al sig. CP_2
su.
3) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con colloca- Per_1 zione della stessa presso l'abitazione della madre.
4) Statuire che il padre ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia a week-end al- ternati, e quando vuole previo preavviso e d'intesa con la madre , in punto di re-
pagina 2 di 11 golamentazione del diritto di visita stabilire che il padre possa avere la minore nei fine settimana, dal venerdì sera dalle 20.00 sino alla domenica sera ore
19.00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pa- squali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, si impegnano, inol- tre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di con- CP_1
corso al mantenimento della figlia da versarsi il giorno 20 di ogni mese rivalutar- si annualmente secondo l'indice ISTAT. In tal caso l'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre collocataria.
7) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per la minore purché previamente concordate e debitamente documen- tate dalla madre signora . Nello specifico: medicine, libri scolastici e altri Pt_1
strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scola- stico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non co- perte dal SSN.
8) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 12/10/2021 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1
pagina 3 di 11 unione celebrata in Moldavia il 17/08/2010 dalla quale in data 28/06/2012 era nata la figlia;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniuga- Per_1
le e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, a cui imputava condotte violente ed aggres- sive tenute ai suoi danni nel corso del matrimonio che l'avevano portata ad allon- tanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi con la figlia in altra abitazione;
chiede- va, altresì, disporsi l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione delle frequentazioni paterne, con la determina- zione in € 500,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separa- CP_1
zione, concordando anche in ordine al regime di affido condiviso della figlia, alla sua collocazione prevalente presso la madre e alla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
il resistente contestava, però, la domanda di addebito della separazione avanzata da controparte nei suoi confronti, chiedendo che il contribu- to a suo carico per il mantenimento della figlia fosse limitato ad € 250,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 16/06/2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
dispone- va, in particolare, l'affido della figlia minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso la madre, delegando l'ente affidatario anche ad una regolamen- tazione delle visite paterne e stabilendo un contributo in capo al padre per il man- tenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecu- zione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 13/12/2022 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie ed istruita sulla base della documentazione prodotta dalle par-
pagina 4 di 11 ti, mediante l'audizione di testimoni e con la periodica acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 19/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale di questo Tri- CP_1
bunale n. 1414/2022, pubblicata il 19/12/2022, passata in giudicato.
Venendo alle domande accessorie, in via ulteriormente preliminare occorre dare atto che, con ricorso depositato il 24/07/2024, ha introdotto Parte_1
il giudizio di divorzio dal coniuge, giudizio nel cui ambito il Giudice delegato, con ordinanza del 30/05/2025, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti di sua competenza, tenendo anche conto delle sopravvenienze intervenute nella si- tuazione familiare successivamente alla rimessione della presente causa in deci- sione.
Il suddetto riscontro porta inevitabilmente a ravvisare in questa sede un restringi- mento dell'oggetto del presente giudizio in ragione della parziale identità delle questioni sollevate nell'ambito del giudizio divorzile pendente.
Come noto, infatti, nella contemporanea pendenza tra giudizio di separazione e divorzio la valutazione di domande che hanno il medesimo contenuto e sono sog- gette ad una identica valutazione nei due processi impone di privilegiare il giudi- zio divorzile;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le deci- sioni assunte in tale ambito sono destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra le parti. Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valu- tazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
Nella prospettiva sopra indicata, nel caso di specie non possono che essere riser-
pagina 5 di 11 vate al giudice del divorzio le decisioni, già oggetto di provvedimenti temporanei, sulle questioni genitoriali - inerenti l'affido, il collocamento e la regolamentazione delle visite del genitore non collocatario per la figlia minore - data la loro Per_1
fisiologica riferibilità a profili integralmente destinati a svilupparsi in una prospet- tiva futura.
Quanto alle questioni economiche, inerenti la sola domanda della ricorrente di ri- conoscimento di un contributo al mantenimento della figlia, compete, allo stesso modo, al giudice del divorzio la regolamentazione delle stesse rispetto al periodo successivo alla instaurazione del presente giudizio, a cui si riferiscono i provve- dimenti temporanei sopra citati.
Restano, quindi, da trattare in questa sede le (sole) domande di parte ricorrente di addebito della separazione e di riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia per il periodo, temporalmente limitato, che va dalla instaurazione del presente giudizio sino alla introduzione del giudizio divorzile.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
Le risultanze delle prove orali acquisite agli atti hanno confermato che nel corso del matrimonio il ha tenuto condotte oppressive e ossessive nei confronti CP_1
della moglie, impedendole anche di avere rapporti con i propri familiari.
In questo senso, in particolare, la teste sorella della ricorrente, ha Tes_1
dichiarato “ho potuto constatare personalmente che lei era segregata in casa, non la lasciavano mai uscire per stare con la famiglia, neanche per le feste. Tutte le volte che io la chiamavo per uscire lei mi diceva che non poteva perché doveva chiedere il permesso al marito o che aveva altro da fare” (verbale udienza
10/10/2023, pag. 3)
Anche il figlio della ricorrente, , in sede testimoniale, ha conferma- Persona_2 to il contegno del RUSU nei confronti della moglie, dichiarando “io non potevo né vedere né chiamare mia madre perché se lui lo avesse scoperto sarebbe suc- cessa la fine del mondo. Sentivo mia madre ogni tanto quando lei mi riusciva a chiamare di nascosto;
anche io avevo paura a chiamarla quando lei stava in
pagina 6 di 11 quella casa” e “sapevo che lui non voleva che mia madre ci vedesse e avevo pau- ra per lei” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 5).
Il teste ha altresì confermato, per conoscenza diretta, che “il signor era soli- CP_1
to abusare di sostanze alcoliche nel fine settimana quando tornava a casa dal la- voro e ciò lo rendeva aggressivo e iracondo” (cap. 23 confermato a verbale dell'udienza 10/10/2023, pag. 5), precisando “Quando io sono andato a convivere con loro nel 2010 lui non era così, ha cominciato a bere a casa dopo un po' di tempo, dopo circa un anno;
lui beveva in casa e diventava aggressivo;
in realtà quando beveva era solo peggio perché anche senza bere molto spesso era aggres- sivo” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 5).
Il quadro sopra richiamato, peraltro, si accompagna ad elementi che confermano una grave aggressione operata dal marito ai danni della moglie nell'autunno del
2015/2016.
Il suddetto episodio, in particolare, trova riscontro nelle dichiarazioni della teste che, a seguito dell'aggressione, ha visto personalmente la sorella Tes_1
sanguinante presentarsi alla porta della sua abitazione, accompagnata dai Carabi- nieri: “mi sono trovata una sera con i Carabinieri davanti, mia sorella piena di lividi e con del sangue addosso e la bambina in braccio. Io abitavo vicino a mia sorella, in un appartamento a 5 min a piedi. Mi pare che fosse in autunno, otto- bre/novembre del 2015 o 2016; mia sorella è venuta da me con la bambina ed i
Carabinieri chiedendo se poteva rimanere da me” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 2).
La testimone ha altresì aggiunto che “quando è venuta da me quella sera mia so- rella presentava dei lividi e un graffio in faccia, era tutta piena di sangue. Era molto spaventata” e che “i Carabinieri mi hanno detto che avevano visto il sig.
visibilmente ubriaco, dicendo a mia sorella che non poteva rimanere lì con CP_1 lui in quello stato con la bambina” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 2).
Il carattere risalente dell'episodio in questione non ne esclude la rilevanza ai fini dell'addebito della separazione alla luce delle dichiarazioni dei testi sopra citati che, pur non dando specificamente conto di ulteriori episodi di violenze (né of- frendo idoneo riscontro sul fatto che le stesse siano avvenute alla presenza della pagina 7 di 11 figlia minore), evidenziando come negli anni successivi non sia intervenuta una effettiva riconciliazione tra i coniugi, continuando la a vivere in una si- Pt_1
tuazione di intollerabilità della convivenza, tale da portarla ad allontanarsi defini- tivamente dalla casa coniugale – dopo un ulteriore temporaneo allontanamento nel
2018 – nel corso del 2021.
A fronte di tali risultanze è indubbio che nel caso di specie la crisi coniugale possa ricondursi a condotte del marito in palese contrasto agli obblighi che nascono dal matrimonio, tali da giustificare la pronuncia di addebito della separazione nei suoi confronti.
• Sulle questioni economiche
È noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art.
147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei fi- gli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla op- portuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nel- la determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, non- ché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n. 17089/2013; conf.
Cass. n. 4811/2018).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre dare atto che nel caso di specie le risultanze agli atti attestano un netto squilibrio nella complessiva situa- zione economico patrimoniale delle parti.
La madre, in particolare, lavora come collaboratrice domestica con redditi che, nel periodo dal 2019 al 2023, si sono assestati mediamente a circa € 800,00 mensili
[nel dettaglio: Anno 2019/€ 9697 netto annuo (€ 808 netti mese); Anno 2020/€ 8511 netto pagina 8 di 11 annuo (€ 709 netti mese); Anno 2022/€ 12160 netto annuo (€ 1013 netti mese); Anno
2023/€ 8880 netto annuo (€ 740 netti mese)], con cui ha dovuto far fronte al canone di locazione per l'appartamento in cui si è trasferita insieme alla figlia nel 2021, pari ad € 412,00 mensili, oltre spese condominiali (doc. 10 di parte ricorrente); non trova alcun riscontro agli atti, peraltro, l'asserzione di parte resistente in ordine al- lo svolgimento di attività lavorativa in nero da parte della mentre non è Pt_1
contestato che, nel corso del giudizio, la ricorrente abbia percepito integralmente l'Assegno Unico per la figlia.
Il padre, da parte sua, è da tempo impiegato stabilmente come camionista;
in sede presidenziale ha dichiarato di percepire un reddito pari a circa € 2.000,00 mensili, non distante da quanto emerge dalla Certificazione Unica 2024 da ultimo deposi- tata agli atti - che, pur non prodotto in copia integrale, attesta il percepimento di un reddito netto per l'anno di imposta 2023 di € 1.826,00 mensili - ed in linea con quanto riportato sulla busta paga relativa al mese di settembre 2024; egli è rimasto a vivere nella casa coniugale per cui sostiene (pacificamente) un canone di loca- zione di € 650,00 mensili, immobile in cui convive oggi con la nuova compagna ed il figlio minore di lei, dei cui costi di sostentamento non è tenuto a farsi carico;
non trova, invece, un idoneo supporto probatorio l'importo di € 400,00 mensili che il ricorrente assume sostenere per il rimborso di un finanziamento richiesto a per spese dentistiche, ad oggi peraltro presumibilmente estinto (cfr. CP_3
doc. 5 di parte resistente).
Alla luce di tali elementi, ritiene il Collegio che, per il periodo che va dalla intro- duzione del presente giudizio (ottobre 2021) alla instaurazione del giudizio divor- zile (luglio 2024) in cui la figlia minore è rimasta indiscutibilmente collocata in via prevalente presso la madre, sia equo confermare in questa sede il contributo paterno al mantenimento della figlia già stabilito in sede presidenziale, nella misu- ra di € 350,00 mensili, fatta salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat.
Allo stesso modo, viene ad essere confermato in questa sede il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per la figlia minore, secondo quanto previsto con ordinanza presidenziale del 16/06/2022.
pagina 9 di 11 • Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una prevalente soccombenza del resistente rispetto alle domande di controparte, con particolare riguardo alla domanda di addebito, giustificando una condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura di 2/3, con compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vi- gore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000 valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vista la rinuncia da parte della ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello
Stato, a cui la stessa era già stata ammessa con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma prot. n. 1879/2021 del 3/08/2021 (doc. 2 di parte ricor- rente), per superamento dei limiti reddituali a far data dall'anno di imposta 2022, la condanna al pagamento delle spese viene ad essere operata a favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002 (senza applicazione della riduzione di cui all'art. 130 DPR cit. in conformità ai principi sanciti da
Cass. n. 19/2020) in relazione alle fasi iniziali di studio e introduttiva, mentre per le fasi istruttoria e decisionale (successive al periodo a cui si riferisce la suddetta rinuncia) viene ad esserne disposta la corresponsione a favore della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara l'addebito della separazione nei confronti del marito;
2. conferma l'obbligo di di versare ad la CP_1 Parte_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, a far data dalla do- manda di separazione (ottobre 2021) sino alla data di introduzione del giudi- zio di divorzio (luglio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 16/06/2022;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, nel- CP_1
pagina 10 di 11 la misura di 2/3, liquidandole in complessivi € 7.616,00 (per un importo posto in capo al resistente pari ad € 5.076,00), oltre al 15% spese generali, IVA e
CPA se dovute nella misura di legge, disponendo la compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3;
4. dispone che il pagamento di € 1.936,00 (2/3 dell'importo liquidato per fase di studio e introduttiva), oltre accessori di legge, venga effettuato in favore dello
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002;
5. dispone che il pagamento dell'importo di € 3.140,00 (2/3 dell'importo liqui- dato per fase istruttoria e decisionale), oltre accessori di legge, venga effettua- to in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3727 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ARDUINI ELISA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
DE MATTEIS MASSIMO parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le opportune declara- torie del caso e di legge, previa revoca del beneficio del gratuito patrocinio per il periodo successivo allo sforamento dei limiti reddituali, anche in modifica dei provvedimenti presidenziali del 16/6/2022,
− pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
− Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre con residenza e Per_1
collocazione prevalente presso la madre, in Parma, Via Monte Penna n. 1, con diritto del padre di vederli nei tempi e nei modi stabiliti dai Servizi Sociali.
− Statuire che il dovrà corrispondere alla signora la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
- quale concorso per il mantenimento della figlia minore, disponendo che la somma sia versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora che la stessa indicherà. Pt_1
− Disporre altresì che il signor dovrà contribuire nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, CAP
e IVA come per legge se dovuti.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione dei coniugi sig.
[...]
e alle seguenti Parte_2 CP_1
CONDIZIONI
1) Confermare la separazione personale dei coniugi, rigettando in quanto infon- data, in fatto e in diritto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Parma alla via Bellini 10 al sig. CP_2
su.
3) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con colloca- Per_1 zione della stessa presso l'abitazione della madre.
4) Statuire che il padre ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia a week-end al- ternati, e quando vuole previo preavviso e d'intesa con la madre , in punto di re-
pagina 2 di 11 golamentazione del diritto di visita stabilire che il padre possa avere la minore nei fine settimana, dal venerdì sera dalle 20.00 sino alla domenica sera ore
19.00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pa- squali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, si impegnano, inol- tre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di con- CP_1
corso al mantenimento della figlia da versarsi il giorno 20 di ogni mese rivalutar- si annualmente secondo l'indice ISTAT. In tal caso l'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre collocataria.
7) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per la minore purché previamente concordate e debitamente documen- tate dalla madre signora . Nello specifico: medicine, libri scolastici e altri Pt_1
strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scola- stico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non co- perte dal SSN.
8) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 12/10/2021 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1
pagina 3 di 11 unione celebrata in Moldavia il 17/08/2010 dalla quale in data 28/06/2012 era nata la figlia;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniuga- Per_1
le e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, a cui imputava condotte violente ed aggres- sive tenute ai suoi danni nel corso del matrimonio che l'avevano portata ad allon- tanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi con la figlia in altra abitazione;
chiede- va, altresì, disporsi l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione delle frequentazioni paterne, con la determina- zione in € 500,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separa- CP_1
zione, concordando anche in ordine al regime di affido condiviso della figlia, alla sua collocazione prevalente presso la madre e alla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
il resistente contestava, però, la domanda di addebito della separazione avanzata da controparte nei suoi confronti, chiedendo che il contribu- to a suo carico per il mantenimento della figlia fosse limitato ad € 250,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 16/06/2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
dispone- va, in particolare, l'affido della figlia minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso la madre, delegando l'ente affidatario anche ad una regolamen- tazione delle visite paterne e stabilendo un contributo in capo al padre per il man- tenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecu- zione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 13/12/2022 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie ed istruita sulla base della documentazione prodotta dalle par-
pagina 4 di 11 ti, mediante l'audizione di testimoni e con la periodica acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali.
All'udienza del 19/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale di questo Tri- CP_1
bunale n. 1414/2022, pubblicata il 19/12/2022, passata in giudicato.
Venendo alle domande accessorie, in via ulteriormente preliminare occorre dare atto che, con ricorso depositato il 24/07/2024, ha introdotto Parte_1
il giudizio di divorzio dal coniuge, giudizio nel cui ambito il Giudice delegato, con ordinanza del 30/05/2025, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti di sua competenza, tenendo anche conto delle sopravvenienze intervenute nella si- tuazione familiare successivamente alla rimessione della presente causa in deci- sione.
Il suddetto riscontro porta inevitabilmente a ravvisare in questa sede un restringi- mento dell'oggetto del presente giudizio in ragione della parziale identità delle questioni sollevate nell'ambito del giudizio divorzile pendente.
Come noto, infatti, nella contemporanea pendenza tra giudizio di separazione e divorzio la valutazione di domande che hanno il medesimo contenuto e sono sog- gette ad una identica valutazione nei due processi impone di privilegiare il giudi- zio divorzile;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le deci- sioni assunte in tale ambito sono destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra le parti. Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valu- tazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
Nella prospettiva sopra indicata, nel caso di specie non possono che essere riser-
pagina 5 di 11 vate al giudice del divorzio le decisioni, già oggetto di provvedimenti temporanei, sulle questioni genitoriali - inerenti l'affido, il collocamento e la regolamentazione delle visite del genitore non collocatario per la figlia minore - data la loro Per_1
fisiologica riferibilità a profili integralmente destinati a svilupparsi in una prospet- tiva futura.
Quanto alle questioni economiche, inerenti la sola domanda della ricorrente di ri- conoscimento di un contributo al mantenimento della figlia, compete, allo stesso modo, al giudice del divorzio la regolamentazione delle stesse rispetto al periodo successivo alla instaurazione del presente giudizio, a cui si riferiscono i provve- dimenti temporanei sopra citati.
Restano, quindi, da trattare in questa sede le (sole) domande di parte ricorrente di addebito della separazione e di riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia per il periodo, temporalmente limitato, che va dalla instaurazione del presente giudizio sino alla introduzione del giudizio divorzile.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
Le risultanze delle prove orali acquisite agli atti hanno confermato che nel corso del matrimonio il ha tenuto condotte oppressive e ossessive nei confronti CP_1
della moglie, impedendole anche di avere rapporti con i propri familiari.
In questo senso, in particolare, la teste sorella della ricorrente, ha Tes_1
dichiarato “ho potuto constatare personalmente che lei era segregata in casa, non la lasciavano mai uscire per stare con la famiglia, neanche per le feste. Tutte le volte che io la chiamavo per uscire lei mi diceva che non poteva perché doveva chiedere il permesso al marito o che aveva altro da fare” (verbale udienza
10/10/2023, pag. 3)
Anche il figlio della ricorrente, , in sede testimoniale, ha conferma- Persona_2 to il contegno del RUSU nei confronti della moglie, dichiarando “io non potevo né vedere né chiamare mia madre perché se lui lo avesse scoperto sarebbe suc- cessa la fine del mondo. Sentivo mia madre ogni tanto quando lei mi riusciva a chiamare di nascosto;
anche io avevo paura a chiamarla quando lei stava in
pagina 6 di 11 quella casa” e “sapevo che lui non voleva che mia madre ci vedesse e avevo pau- ra per lei” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 5).
Il teste ha altresì confermato, per conoscenza diretta, che “il signor era soli- CP_1
to abusare di sostanze alcoliche nel fine settimana quando tornava a casa dal la- voro e ciò lo rendeva aggressivo e iracondo” (cap. 23 confermato a verbale dell'udienza 10/10/2023, pag. 5), precisando “Quando io sono andato a convivere con loro nel 2010 lui non era così, ha cominciato a bere a casa dopo un po' di tempo, dopo circa un anno;
lui beveva in casa e diventava aggressivo;
in realtà quando beveva era solo peggio perché anche senza bere molto spesso era aggres- sivo” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 5).
Il quadro sopra richiamato, peraltro, si accompagna ad elementi che confermano una grave aggressione operata dal marito ai danni della moglie nell'autunno del
2015/2016.
Il suddetto episodio, in particolare, trova riscontro nelle dichiarazioni della teste che, a seguito dell'aggressione, ha visto personalmente la sorella Tes_1
sanguinante presentarsi alla porta della sua abitazione, accompagnata dai Carabi- nieri: “mi sono trovata una sera con i Carabinieri davanti, mia sorella piena di lividi e con del sangue addosso e la bambina in braccio. Io abitavo vicino a mia sorella, in un appartamento a 5 min a piedi. Mi pare che fosse in autunno, otto- bre/novembre del 2015 o 2016; mia sorella è venuta da me con la bambina ed i
Carabinieri chiedendo se poteva rimanere da me” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 2).
La testimone ha altresì aggiunto che “quando è venuta da me quella sera mia so- rella presentava dei lividi e un graffio in faccia, era tutta piena di sangue. Era molto spaventata” e che “i Carabinieri mi hanno detto che avevano visto il sig.
visibilmente ubriaco, dicendo a mia sorella che non poteva rimanere lì con CP_1 lui in quello stato con la bambina” (verbale udienza 10/10/2023, pag. 2).
Il carattere risalente dell'episodio in questione non ne esclude la rilevanza ai fini dell'addebito della separazione alla luce delle dichiarazioni dei testi sopra citati che, pur non dando specificamente conto di ulteriori episodi di violenze (né of- frendo idoneo riscontro sul fatto che le stesse siano avvenute alla presenza della pagina 7 di 11 figlia minore), evidenziando come negli anni successivi non sia intervenuta una effettiva riconciliazione tra i coniugi, continuando la a vivere in una si- Pt_1
tuazione di intollerabilità della convivenza, tale da portarla ad allontanarsi defini- tivamente dalla casa coniugale – dopo un ulteriore temporaneo allontanamento nel
2018 – nel corso del 2021.
A fronte di tali risultanze è indubbio che nel caso di specie la crisi coniugale possa ricondursi a condotte del marito in palese contrasto agli obblighi che nascono dal matrimonio, tali da giustificare la pronuncia di addebito della separazione nei suoi confronti.
• Sulle questioni economiche
È noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art.
147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei fi- gli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla op- portuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nel- la determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, non- ché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n. 17089/2013; conf.
Cass. n. 4811/2018).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre dare atto che nel caso di specie le risultanze agli atti attestano un netto squilibrio nella complessiva situa- zione economico patrimoniale delle parti.
La madre, in particolare, lavora come collaboratrice domestica con redditi che, nel periodo dal 2019 al 2023, si sono assestati mediamente a circa € 800,00 mensili
[nel dettaglio: Anno 2019/€ 9697 netto annuo (€ 808 netti mese); Anno 2020/€ 8511 netto pagina 8 di 11 annuo (€ 709 netti mese); Anno 2022/€ 12160 netto annuo (€ 1013 netti mese); Anno
2023/€ 8880 netto annuo (€ 740 netti mese)], con cui ha dovuto far fronte al canone di locazione per l'appartamento in cui si è trasferita insieme alla figlia nel 2021, pari ad € 412,00 mensili, oltre spese condominiali (doc. 10 di parte ricorrente); non trova alcun riscontro agli atti, peraltro, l'asserzione di parte resistente in ordine al- lo svolgimento di attività lavorativa in nero da parte della mentre non è Pt_1
contestato che, nel corso del giudizio, la ricorrente abbia percepito integralmente l'Assegno Unico per la figlia.
Il padre, da parte sua, è da tempo impiegato stabilmente come camionista;
in sede presidenziale ha dichiarato di percepire un reddito pari a circa € 2.000,00 mensili, non distante da quanto emerge dalla Certificazione Unica 2024 da ultimo deposi- tata agli atti - che, pur non prodotto in copia integrale, attesta il percepimento di un reddito netto per l'anno di imposta 2023 di € 1.826,00 mensili - ed in linea con quanto riportato sulla busta paga relativa al mese di settembre 2024; egli è rimasto a vivere nella casa coniugale per cui sostiene (pacificamente) un canone di loca- zione di € 650,00 mensili, immobile in cui convive oggi con la nuova compagna ed il figlio minore di lei, dei cui costi di sostentamento non è tenuto a farsi carico;
non trova, invece, un idoneo supporto probatorio l'importo di € 400,00 mensili che il ricorrente assume sostenere per il rimborso di un finanziamento richiesto a per spese dentistiche, ad oggi peraltro presumibilmente estinto (cfr. CP_3
doc. 5 di parte resistente).
Alla luce di tali elementi, ritiene il Collegio che, per il periodo che va dalla intro- duzione del presente giudizio (ottobre 2021) alla instaurazione del giudizio divor- zile (luglio 2024) in cui la figlia minore è rimasta indiscutibilmente collocata in via prevalente presso la madre, sia equo confermare in questa sede il contributo paterno al mantenimento della figlia già stabilito in sede presidenziale, nella misu- ra di € 350,00 mensili, fatta salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat.
Allo stesso modo, viene ad essere confermato in questa sede il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per la figlia minore, secondo quanto previsto con ordinanza presidenziale del 16/06/2022.
pagina 9 di 11 • Sulle spese di lite
L'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una prevalente soccombenza del resistente rispetto alle domande di controparte, con particolare riguardo alla domanda di addebito, giustificando una condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura di 2/3, con compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vi- gore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000 valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vista la rinuncia da parte della ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello
Stato, a cui la stessa era già stata ammessa con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma prot. n. 1879/2021 del 3/08/2021 (doc. 2 di parte ricor- rente), per superamento dei limiti reddituali a far data dall'anno di imposta 2022, la condanna al pagamento delle spese viene ad essere operata a favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002 (senza applicazione della riduzione di cui all'art. 130 DPR cit. in conformità ai principi sanciti da
Cass. n. 19/2020) in relazione alle fasi iniziali di studio e introduttiva, mentre per le fasi istruttoria e decisionale (successive al periodo a cui si riferisce la suddetta rinuncia) viene ad esserne disposta la corresponsione a favore della controparte.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara l'addebito della separazione nei confronti del marito;
2. conferma l'obbligo di di versare ad la CP_1 Parte_1 somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, a far data dalla do- manda di separazione (ottobre 2021) sino alla data di introduzione del giudi- zio di divorzio (luglio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito con ordinanza presidenziale del 16/06/2022;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, nel- CP_1
pagina 10 di 11 la misura di 2/3, liquidandole in complessivi € 7.616,00 (per un importo posto in capo al resistente pari ad € 5.076,00), oltre al 15% spese generali, IVA e
CPA se dovute nella misura di legge, disponendo la compensazione di tali spese nella residua misura di 1/3;
4. dispone che il pagamento di € 1.936,00 (2/3 dell'importo liquidato per fase di studio e introduttiva), oltre accessori di legge, venga effettuato in favore dello
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002;
5. dispone che il pagamento dell'importo di € 3.140,00 (2/3 dell'importo liqui- dato per fase istruttoria e decisionale), oltre accessori di legge, venga effettua- to in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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