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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/09/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13563/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13563/2019, avente ad oggetto:
Rovina di edificio (art. 2053c.c.), riservata in decisione con ordinanza del 19.6.2025
emessa per l'udienza cartolare del 30.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Arturo De Sibio (CF: ), congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente al p. Avv.to Giuseppe Riccardo, (CF: ) C.F._3
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 11
Controparte_1
(CF ) rapp. e difeso dall'Avv. Renato Galassi (C.F. P.IVA_1 C.F._4
), elett.te dom.to sito in Napoli al Corso Secondigliano n° 253 presso lo studio
[...]
del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento in suo favore del risarcimento di tutti i
[...]
danni subiti dal suo immobile e quantificati in € 25.818,38 a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal confinante immobile del convenuto.
pagina 2 di 11 Si costituiva il Controparte_2
deducendo la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, la eccessiva richiesta dei danni lamentati nel locale cantinola, la mancanza di documenti a sostegno della domanda, la carenza di legittimazione attiva relativamente alla richiesta risarcitoria di beni non di proprietà dell'attrice.
Dopo l'istruttoria, svolta la Ctu, all'udienza di conclusioni il fascicolo veniva all'attenzione di questo Giudicante, per cui la causa passava a sentenza nelle modalità
descritte in epigrafe.
Ciò posto, in via preliminare va detto circa l'accertata legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio nonché della infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto circa la nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della pagina 3 di 11 domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4,
c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
pagina 4 di 11 Scrutinate positivamente le eccezioni preliminari, anche in relazione alla legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio segnatamente all'eccezione formulata da parte convenuta, peraltro non riproposta nelle conclusioni e, pertanto, da ritenersi del tutto rinunciata, l'esame della controversia può spostarsi esclusivamente sull'analisi dei presunti danni subiti dall'attrice.
Relativamente al merito, quindi, dirimente risultano essere le conclusioni della relazione svolta dal CTU incaricato, ing. nominato dall'originario Persona_1
istruttore, che ha provveduto alla ricostruzione della vicenda e dei rapporti dedotti in giudizio dalle parti in causa nonché della responsabilità dei fatti descritti dall'attrice.
L'esame della relazione del CTU circa la “…situazione nel corso del primo
sopralluogo, la visura dell'ampia documentazione depositata nonché i rilievi
effettuati…” dava “…una risposta inequivocabile, che cioè le infiltrazioni (anche
copiose) ci sono effettivamente state (come del resto confermato dai verbali di
sopralluogo dei Vigili Urbani del Comune di Giugliano subito dopo il fatto) e che le
stesse sono senz'altro “provenienti da beni appartenenti al convenuto”. CP_1
Ciò in quanto, il CTU aveva modo “…di appurare ed ispezionare come risultasse
una tubazione condominiale direttamente a ridosso dell'immobile di proprietà della
ricorrente, unica “via condotta” presente in tutta quell'area, per cui non ci sono
dubbi su quanto accaduto “a valle” di tale tubazione (come del resto appare chiaro
anche dalle dichiarazioni del legale e dei rappresentanti del , che nulla CP_1
eccepiscono circa gli effetti e l'origine del sinistro, semmai hanno dubbi sulle
pagina 5 di 11 effettive cause…”
Il CTU proseguiva dichiarando che “…Nel corso del primo sopralluogo, infatti,
ho avuto modo di appurare che la più possibile causa di tali infiltrazioni – a monte
della tubazione “responsabile” possa essere addebitata non tanto ad una bocca
d'acqua condominiale quanto piuttosto ad una tubazione di adduzione con chiave di
arresto ESTERNA all'area condominiale, che i Condomini presenti hanno dichiarato
di possibile gestione e proprietà di una terza parte in gioco, un cantiere relativo ad
opere di realizzazione di nuovi immobile, tuttora in corso…”. Affermava, poi, il CTU
che “…A sostegno di tale tesi l'Amministratore p.t. del ha anche CP_1
dichiarato che, a seguito della chiusura della chiave d'arresto della tubazione a
monte (ed esterna all'area condominiale), non si sarebbero verificati ulteriori
problemi di infiltrazioni, e che, a suo giudizio, ci sarebbe stato anche un “errore”
anche da parte dei Vigili Urbani intervenuti nella dichiarazione verbalizzata che non
ha tenuto conto di tale circostanza…”.
In risposta, poi, dei restanti quesiti formulati, il CTU dichiarava “…oltre ai
danni a pareti e soffitti, altro, come già riferito in precedenza, non sono in grado di
indicare, non avendo avuto la possibilità materiale e diretta di poter visionare, e
quindi quantificare gli eventuali beni danneggiati, in particolare merce depositata e
suppellettili di vario genere…”, aggiungendo all'uopo di “…non aver potuto
visionare direttamente la merce e le suppellettili di cui alla perizia tecnica di CTP
della ricorrente…” nè di aver ricevuto documentazione finalizzata “…a certificare
pagina 6 di 11 l'avvenuto trasporto di tutto il materiale danneggiato - e non più utilizzabile - in una
discarica autorizzata, con relativa verbalizzazione di quanto eventualmente
distrutto…”, sottolineando che “…tra le fatture giustificative allegate alla
produzione della ricorrente, ve ne fosse qualcuna che riporta una data di emissione
addirittura successiva alla data dell'evento…”. La relazione, quindi, si limitava solo all'esame dei danni all'immobile occupato “…in assenza di ulteriore e probante
documentazione…”, che consentiva al CTU solo di “…contabilizzare i danni alle
opere murarie rilevati nel corso del sopralluogo, utilizzando la Tariffa Ufficiale dei
Prezzi valida per la Regione Campania, aggiornata al 2024, importo comprensivo
anche dell'aliquota IVA del 22%, trattandosi di ambiente non destinato a “prima
casa”.
L'ing. concludeva dichiarando “…dopo aver descritto i luoghi Persona_1
oggetto di causa ed operato tutti i rilievi del caso, nonché di aver individuato le
cause e la provenienza delle lamentate infiltrazioni - i valori degli importi –
comprensivi di IVA - da me calcolati relativamente alle due contabilità di cui nei
capitoli precedenti, precisando, come già scritto, che, relativamente ai danni alla
merce ed alle suppellettili e mobilio vario non ho potuto procedere ad alcuna
valutazione non essendo stato in grado di visionare le cose danneggiate, né,
tantomeno, risultando alcuna documentazione di distruzione in discarica autorizzata
a dimostrazione della irreversibilità dei danni lamentati, ➢ CONTABILITA' DANNI
APP.TO RICORRENTE: contabilità di cui al Computo allegato → € 3.686,07
pagina 7 di 11 aliquota IVA al 22% → € 810,93 TOTALE al LORDO dell'IVA → € 4,497,00”.
Alla luce delle conclusioni formulate, risulta accertata sia la causa, e quindi la responsabilità di quanto lamentato dall'attrice da ricondursi ad infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile del convenuto, sia l'ammontare del danno CP_1
conseguito alle sole parti dell'immobile occupato. Il tutto, come detto, documentato nella elaborata relazione di CTU depositata in atti, dalla cui motivazione pienamente condivisibile il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto essa è frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in completa aderenza alla documentazione da egli esaminata, così come versata agli atti.
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
pagina 8 di 11 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Resta, quindi, non accertato il danno alla merce depositata nell'immobile de quo nelle proporzioni lamentate dall'attrice, poiché gli atti di causa non forniscono alcun riscontro certo e preciso circa la quantificazione formulata in domanda dalla
. La svolta istruttoria, infatti, consegna elementi probatori del tutto parziali Parte_1
circa i danni subiti alla merce depositata nell'immobile de quo, per la cui liquidazione questo Giudicante è costretto a ricorrere al criterio dettato in merito dall'art. 1226 cc.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, costituisce un rimedio fondato sulla equità c.d. "integrativa" o "suppletiva", intesa non quale principio sostitutivo della norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
La liquidazione equitativa, quindi, ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti incorrono.
La rilevante difficoltà nella stima esatta del danno, che determina il ricorso all'equità, come nel caso di specie, deve risultare oggettiva e deve essere riscontrata positivamente e non dipendere dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova
(Cass. ordinanza 17.11.2020, n. 26051).
Ne consegue che, facendo ricorso al dettato della richiamata normativa, sulla scorta degli elementi raccolti in istruttoria, questo Giudicante ritiene di quantificare pagina 9 di 11 equitativamente in euro 2.000,00 il danno materiale per la merce danneggiata alla
, cui vanno aggiunti gli interessi di legge a far data dalla data di deposito Parte_1
del presente provvedimento al saldo.
Circa le spese di giudizio, sussistono tutti gli elementi per la loro integrale compensazione, in ragione di quanto accertato in istruttoria e, soprattutto, del comportamento processuale tenuto dalle parti, con riferimento ai falliti tentativi di definizione della vicenda giudiziale, nonostante nel suo corso siano emersi fondati elementi per eliminare il contenzioso pendente, onde evitare che si giungesse fino al presente provvedimento.
Le spese di CTU vengono poste per la metà a carico di ognuna delle parti, in solido tra loro nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti del così Controparte_1
provvede:
in accoglimento parziale della domanda avanzata da , così Parte_1
provvede:
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € CP_1
4,497,00, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al pagina 10 di 11 saldo, in favore dell'attrice, relativamente al danno accertato sull'immobile de quo;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € CP_1
2.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore dell'attrice, relativamente al danno accertato sulla merce depositata presso l'immobile de quo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU per la metà a carico di ognuna delle parti, in solido tra loro nei confronti dell'ausiliario.
Aversa, 13/9/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13563/2019, avente ad oggetto:
Rovina di edificio (art. 2053c.c.), riservata in decisione con ordinanza del 19.6.2025
emessa per l'udienza cartolare del 30.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Arturo De Sibio (CF: ), congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente al p. Avv.to Giuseppe Riccardo, (CF: ) C.F._3
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 11
Controparte_1
(CF ) rapp. e difeso dall'Avv. Renato Galassi (C.F. P.IVA_1 C.F._4
), elett.te dom.to sito in Napoli al Corso Secondigliano n° 253 presso lo studio
[...]
del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento in suo favore del risarcimento di tutti i
[...]
danni subiti dal suo immobile e quantificati in € 25.818,38 a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal confinante immobile del convenuto.
pagina 2 di 11 Si costituiva il Controparte_2
deducendo la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, la eccessiva richiesta dei danni lamentati nel locale cantinola, la mancanza di documenti a sostegno della domanda, la carenza di legittimazione attiva relativamente alla richiesta risarcitoria di beni non di proprietà dell'attrice.
Dopo l'istruttoria, svolta la Ctu, all'udienza di conclusioni il fascicolo veniva all'attenzione di questo Giudicante, per cui la causa passava a sentenza nelle modalità
descritte in epigrafe.
Ciò posto, in via preliminare va detto circa l'accertata legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio nonché della infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto circa la nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della pagina 3 di 11 domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4,
c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
pagina 4 di 11 Scrutinate positivamente le eccezioni preliminari, anche in relazione alla legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio segnatamente all'eccezione formulata da parte convenuta, peraltro non riproposta nelle conclusioni e, pertanto, da ritenersi del tutto rinunciata, l'esame della controversia può spostarsi esclusivamente sull'analisi dei presunti danni subiti dall'attrice.
Relativamente al merito, quindi, dirimente risultano essere le conclusioni della relazione svolta dal CTU incaricato, ing. nominato dall'originario Persona_1
istruttore, che ha provveduto alla ricostruzione della vicenda e dei rapporti dedotti in giudizio dalle parti in causa nonché della responsabilità dei fatti descritti dall'attrice.
L'esame della relazione del CTU circa la “…situazione nel corso del primo
sopralluogo, la visura dell'ampia documentazione depositata nonché i rilievi
effettuati…” dava “…una risposta inequivocabile, che cioè le infiltrazioni (anche
copiose) ci sono effettivamente state (come del resto confermato dai verbali di
sopralluogo dei Vigili Urbani del Comune di Giugliano subito dopo il fatto) e che le
stesse sono senz'altro “provenienti da beni appartenenti al convenuto”. CP_1
Ciò in quanto, il CTU aveva modo “…di appurare ed ispezionare come risultasse
una tubazione condominiale direttamente a ridosso dell'immobile di proprietà della
ricorrente, unica “via condotta” presente in tutta quell'area, per cui non ci sono
dubbi su quanto accaduto “a valle” di tale tubazione (come del resto appare chiaro
anche dalle dichiarazioni del legale e dei rappresentanti del , che nulla CP_1
eccepiscono circa gli effetti e l'origine del sinistro, semmai hanno dubbi sulle
pagina 5 di 11 effettive cause…”
Il CTU proseguiva dichiarando che “…Nel corso del primo sopralluogo, infatti,
ho avuto modo di appurare che la più possibile causa di tali infiltrazioni – a monte
della tubazione “responsabile” possa essere addebitata non tanto ad una bocca
d'acqua condominiale quanto piuttosto ad una tubazione di adduzione con chiave di
arresto ESTERNA all'area condominiale, che i Condomini presenti hanno dichiarato
di possibile gestione e proprietà di una terza parte in gioco, un cantiere relativo ad
opere di realizzazione di nuovi immobile, tuttora in corso…”. Affermava, poi, il CTU
che “…A sostegno di tale tesi l'Amministratore p.t. del ha anche CP_1
dichiarato che, a seguito della chiusura della chiave d'arresto della tubazione a
monte (ed esterna all'area condominiale), non si sarebbero verificati ulteriori
problemi di infiltrazioni, e che, a suo giudizio, ci sarebbe stato anche un “errore”
anche da parte dei Vigili Urbani intervenuti nella dichiarazione verbalizzata che non
ha tenuto conto di tale circostanza…”.
In risposta, poi, dei restanti quesiti formulati, il CTU dichiarava “…oltre ai
danni a pareti e soffitti, altro, come già riferito in precedenza, non sono in grado di
indicare, non avendo avuto la possibilità materiale e diretta di poter visionare, e
quindi quantificare gli eventuali beni danneggiati, in particolare merce depositata e
suppellettili di vario genere…”, aggiungendo all'uopo di “…non aver potuto
visionare direttamente la merce e le suppellettili di cui alla perizia tecnica di CTP
della ricorrente…” nè di aver ricevuto documentazione finalizzata “…a certificare
pagina 6 di 11 l'avvenuto trasporto di tutto il materiale danneggiato - e non più utilizzabile - in una
discarica autorizzata, con relativa verbalizzazione di quanto eventualmente
distrutto…”, sottolineando che “…tra le fatture giustificative allegate alla
produzione della ricorrente, ve ne fosse qualcuna che riporta una data di emissione
addirittura successiva alla data dell'evento…”. La relazione, quindi, si limitava solo all'esame dei danni all'immobile occupato “…in assenza di ulteriore e probante
documentazione…”, che consentiva al CTU solo di “…contabilizzare i danni alle
opere murarie rilevati nel corso del sopralluogo, utilizzando la Tariffa Ufficiale dei
Prezzi valida per la Regione Campania, aggiornata al 2024, importo comprensivo
anche dell'aliquota IVA del 22%, trattandosi di ambiente non destinato a “prima
casa”.
L'ing. concludeva dichiarando “…dopo aver descritto i luoghi Persona_1
oggetto di causa ed operato tutti i rilievi del caso, nonché di aver individuato le
cause e la provenienza delle lamentate infiltrazioni - i valori degli importi –
comprensivi di IVA - da me calcolati relativamente alle due contabilità di cui nei
capitoli precedenti, precisando, come già scritto, che, relativamente ai danni alla
merce ed alle suppellettili e mobilio vario non ho potuto procedere ad alcuna
valutazione non essendo stato in grado di visionare le cose danneggiate, né,
tantomeno, risultando alcuna documentazione di distruzione in discarica autorizzata
a dimostrazione della irreversibilità dei danni lamentati, ➢ CONTABILITA' DANNI
APP.TO RICORRENTE: contabilità di cui al Computo allegato → € 3.686,07
pagina 7 di 11 aliquota IVA al 22% → € 810,93 TOTALE al LORDO dell'IVA → € 4,497,00”.
Alla luce delle conclusioni formulate, risulta accertata sia la causa, e quindi la responsabilità di quanto lamentato dall'attrice da ricondursi ad infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile del convenuto, sia l'ammontare del danno CP_1
conseguito alle sole parti dell'immobile occupato. Il tutto, come detto, documentato nella elaborata relazione di CTU depositata in atti, dalla cui motivazione pienamente condivisibile il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto essa è frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in completa aderenza alla documentazione da egli esaminata, così come versata agli atti.
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
pagina 8 di 11 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Resta, quindi, non accertato il danno alla merce depositata nell'immobile de quo nelle proporzioni lamentate dall'attrice, poiché gli atti di causa non forniscono alcun riscontro certo e preciso circa la quantificazione formulata in domanda dalla
. La svolta istruttoria, infatti, consegna elementi probatori del tutto parziali Parte_1
circa i danni subiti alla merce depositata nell'immobile de quo, per la cui liquidazione questo Giudicante è costretto a ricorrere al criterio dettato in merito dall'art. 1226 cc.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, costituisce un rimedio fondato sulla equità c.d. "integrativa" o "suppletiva", intesa non quale principio sostitutivo della norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
La liquidazione equitativa, quindi, ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti incorrono.
La rilevante difficoltà nella stima esatta del danno, che determina il ricorso all'equità, come nel caso di specie, deve risultare oggettiva e deve essere riscontrata positivamente e non dipendere dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova
(Cass. ordinanza 17.11.2020, n. 26051).
Ne consegue che, facendo ricorso al dettato della richiamata normativa, sulla scorta degli elementi raccolti in istruttoria, questo Giudicante ritiene di quantificare pagina 9 di 11 equitativamente in euro 2.000,00 il danno materiale per la merce danneggiata alla
, cui vanno aggiunti gli interessi di legge a far data dalla data di deposito Parte_1
del presente provvedimento al saldo.
Circa le spese di giudizio, sussistono tutti gli elementi per la loro integrale compensazione, in ragione di quanto accertato in istruttoria e, soprattutto, del comportamento processuale tenuto dalle parti, con riferimento ai falliti tentativi di definizione della vicenda giudiziale, nonostante nel suo corso siano emersi fondati elementi per eliminare il contenzioso pendente, onde evitare che si giungesse fino al presente provvedimento.
Le spese di CTU vengono poste per la metà a carico di ognuna delle parti, in solido tra loro nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti del così Controparte_1
provvede:
in accoglimento parziale della domanda avanzata da , così Parte_1
provvede:
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € CP_1
4,497,00, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al pagina 10 di 11 saldo, in favore dell'attrice, relativamente al danno accertato sull'immobile de quo;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € CP_1
2.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore dell'attrice, relativamente al danno accertato sulla merce depositata presso l'immobile de quo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU per la metà a carico di ognuna delle parti, in solido tra loro nei confronti dell'ausiliario.
Aversa, 13/9/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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