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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5350/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GUELFO STEFANIA, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FAVATA' MASSIMO, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 07/10/2025, le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato con ordinanza del 03/04/2025 e chiedevano pertanto addivenirsi alla pronuncia di divorzio alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 01/07/2000 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli e CP_1 Persona_1 Per_2
entrambi maggiorenni e che in data 13/06/2016 era stata omologata la
[...] loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 12/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto.
Con ordinanza del 03/04/2025 il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 31.3.2025, formulava alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 07/10/2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 13/06/2016.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole in adesione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato con ordinanza del 03/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01/07/2000 in Taranto (TA) da , nata a [...] Parte_1 il 13/08/1975, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2000, parte
2, serie A, Uff. 5 numero 112;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato con ordinanza del 03/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
TI SA
IL GIUDICE EST.
NA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. TI CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5350/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GUELFO STEFANIA, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FAVATA' MASSIMO, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 07/10/2025, le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato con ordinanza del 03/04/2025 e chiedevano pertanto addivenirsi alla pronuncia di divorzio alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 01/07/2000 con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli e CP_1 Persona_1 Per_2
entrambi maggiorenni e che in data 13/06/2016 era stata omologata la
[...] loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 12/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto.
Con ordinanza del 03/04/2025 il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 31.3.2025, formulava alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 07/10/2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano, con l'assistenza dei rispettivi difensori, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 13/06/2016.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole in adesione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato con ordinanza del 03/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01/07/2000 in Taranto (TA) da , nata a [...] Parte_1 il 13/08/1975, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2000, parte
2, serie A, Uff. 5 numero 112;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato con ordinanza del 03/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
TI SA
IL GIUDICE EST.
NA AR