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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a: Milano (MI) il 4.9.1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: Cerignola (FG) il 30.9.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 10.6.2006
(anno 2006 atto n. 520 parte II serie A)
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] a [...] - (italiano); Persona_1 nato il [...] a [...] - (italiano); Persona_2 nata il [...] a [...] - (italiana); Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. le Parti si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a dar mandato ad un'agenzia immobiliare per la vendita della casa familiare sita in OR (MI);
4. il ricavato della vendita della casa familiare, detratta la quota dovuta a titolo di mutuo residuo, verrà suddiviso al 50% tra le parti;
5. le parti si rendono entrambe disponibili a collaborare affinché l'agenzia incaricata possa effettuare tutti i sopralluoghi necessari a far visionare l'immobile ai potenziali acquirenti, per il che la sig.ra potrà mantenere la copia delle chiavi ed accompagnare anche in Pt_1
autonomia (nel caso di contemporanea indisponibilità del marito a presenziare) gli agenti immobiliari per la visita all'immobile;
6. la IG.ra si impegna a lasciare la casa familiare, recandosi a vivere con i figli, Pt_1
temporaneamente, presso la casa dei genitori;
7. nelle more della vendita dell'immobile di cui al punto 3, il IG. resterà nella casa CP_1
familiare impegnandosi a reperire una diversa soluzione abitativa in locazione;
8. a fronte della rinuncia della IG.ra all'assegnazione della casa familiare e della Pt_1
decisione della stessa di andare a vivere inizialmente presso i propri genitori al fine di evitare costi aggiuntivi, il IG. sosterrà interamente la rata del mutuo attualmente gravante CP_1
sulla casa familiare. Tale onere decadrà una volta venduto l'immobile;
9. in aggiunta a quanto sopra, sino alla vendita più volte citata, il IG. sosterrà in via CP_1
esclusiva le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare;
10. i figli minori , e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Pt_2
genitori con collocamento prevalente materno. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le Parti tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
11. sino a quando la IG.ra non reperirà una soluzione abitativa diversa rispetto a quella Pt_1 dei propri genitori, la residenza anagrafica dei minori rimarrà presso la residenza del padre, dopo di che la residenza verrà nuovamente spostata presso la madre;
12. salvo diversa modalità concordata di volta in volta tra i genitori, che tenga comunque conto del preminente interesse della prole e dei relativi impegni scolastici ed extrascolastici,
, e trascorreranno con il padre il weekend a settimane alternate Per_1 Per_2 Pt_2
dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando i minori verranno accompagnati presso la residenza materna;
durante la settimana i minori saranno liberi di frequentare il padre previo accordo direttamente preso con lo stesso;
13. il IG. trascorrerà il giorno di Natale (25) insieme ai figli ed alla ex moglie nel luogo CP_1
concordato congiuntamente tra i genitori;
14. con riguardo alle altre principali festività (Capodanno, Pasqua, Carnevale, 25 aprile,
1°maggio, 2 giugno, 1°novembre ed 8 dicembre), posto che la IG.ra svolge turni Pt_1
lavorativi variabili, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
15. durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni nel mese di agosto con il padre da concordarsi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
16. il IG. si impegna a versare a favore della IG.ra , a mezzo bonifico bancario CP_1 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo al mantenimento concordato in € 150,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
17. le Parti si impegnano a dividere nella misura del 50% qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per i figli minori e ciò previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa spesa da parte del genitore anticipatario, secondo la procedura prevista dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Milano. In via esemplificativa, ma non esaustiva, le Parti sosterranno nella misura del 50% le seguenti voci di spesa relative ai minori:
- abbigliamento (comprese le calzature);
- spese di inizio anno scolastico nonché quelle da sostenersi durante lo stesso;
- gite scolastiche con e senza pernottamento;
- eventuali abbonamenti con aziende di trasporto;
- un'attività sportiva per ciascun figlio secondo la richiesta di quest'ultimo;
- spese mediche (visite ed esami) anche presso strutture private;
- farmaci da banco e non che i minori dovessero necessitare;
- eventuali lezioni di ripetizioni;
- patente B (esame e guide);
- iscrizione e rette di Università anche private qualora i figli dovessero farne richiesta;
18. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla IG.ra nella misura Pt_1
del 100% ed, in tal senso, il IG. sin da ora esprime formale rinuncia allo stesso, CP_1
astenendosi dal presentare la relativa domanda ed impegnandosi a fornire alla IG.ra qualsivoglia documentazione dovesse risultare necessaria;
Pt_1
19. le restanti detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate e suddivise al 50% tra i genitori che si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate ai minori;
20. le Parti si impegnano ad effettuare il trapasso dell'autovettura modello Hyundai i10 - Tg.
FM955TD, intestata al IG. a favore della IG.ra e ciò suddividendosi al CP_1 Pt_1
50% il costo della relativa pratica;
21. l'assicurazione RCA relativa all'autovettura di cui al punto precedente rimarrà intestata al
IG. La IG.ra si impegna a versare a favore dello stesso l'importo annuo CP_1 Pt_1 di circa € 400,00 a titolo di rata per l'assicurazione RCA, con riserva di optare per una diversa e più conveniente compagnia di assicurazione (anche online) da intestare direttamente alla signora;
22. i Ricorrenti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo ai minori;
23. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
24. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
25. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
26. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio;
27. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c.2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra citate;
28. le Parti dichiarano, altresì, congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c. 3° e 4° comma.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Milano (MI) il 10.6.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a: Milano (MI) il 4.9.1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a: Cerignola (FG) il 30.9.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 10.6.2006
(anno 2006 atto n. 520 parte II serie A)
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] a [...] - (italiano); Persona_1 nato il [...] a [...] - (italiano); Persona_2 nata il [...] a [...] - (italiana); Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. le Parti si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a dar mandato ad un'agenzia immobiliare per la vendita della casa familiare sita in OR (MI);
4. il ricavato della vendita della casa familiare, detratta la quota dovuta a titolo di mutuo residuo, verrà suddiviso al 50% tra le parti;
5. le parti si rendono entrambe disponibili a collaborare affinché l'agenzia incaricata possa effettuare tutti i sopralluoghi necessari a far visionare l'immobile ai potenziali acquirenti, per il che la sig.ra potrà mantenere la copia delle chiavi ed accompagnare anche in Pt_1
autonomia (nel caso di contemporanea indisponibilità del marito a presenziare) gli agenti immobiliari per la visita all'immobile;
6. la IG.ra si impegna a lasciare la casa familiare, recandosi a vivere con i figli, Pt_1
temporaneamente, presso la casa dei genitori;
7. nelle more della vendita dell'immobile di cui al punto 3, il IG. resterà nella casa CP_1
familiare impegnandosi a reperire una diversa soluzione abitativa in locazione;
8. a fronte della rinuncia della IG.ra all'assegnazione della casa familiare e della Pt_1
decisione della stessa di andare a vivere inizialmente presso i propri genitori al fine di evitare costi aggiuntivi, il IG. sosterrà interamente la rata del mutuo attualmente gravante CP_1
sulla casa familiare. Tale onere decadrà una volta venduto l'immobile;
9. in aggiunta a quanto sopra, sino alla vendita più volte citata, il IG. sosterrà in via CP_1
esclusiva le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare;
10. i figli minori , e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Pt_2
genitori con collocamento prevalente materno. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le Parti tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
11. sino a quando la IG.ra non reperirà una soluzione abitativa diversa rispetto a quella Pt_1 dei propri genitori, la residenza anagrafica dei minori rimarrà presso la residenza del padre, dopo di che la residenza verrà nuovamente spostata presso la madre;
12. salvo diversa modalità concordata di volta in volta tra i genitori, che tenga comunque conto del preminente interesse della prole e dei relativi impegni scolastici ed extrascolastici,
, e trascorreranno con il padre il weekend a settimane alternate Per_1 Per_2 Pt_2
dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando i minori verranno accompagnati presso la residenza materna;
durante la settimana i minori saranno liberi di frequentare il padre previo accordo direttamente preso con lo stesso;
13. il IG. trascorrerà il giorno di Natale (25) insieme ai figli ed alla ex moglie nel luogo CP_1
concordato congiuntamente tra i genitori;
14. con riguardo alle altre principali festività (Capodanno, Pasqua, Carnevale, 25 aprile,
1°maggio, 2 giugno, 1°novembre ed 8 dicembre), posto che la IG.ra svolge turni Pt_1
lavorativi variabili, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
15. durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni nel mese di agosto con il padre da concordarsi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
16. il IG. si impegna a versare a favore della IG.ra , a mezzo bonifico bancario CP_1 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo al mantenimento concordato in € 150,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
17. le Parti si impegnano a dividere nella misura del 50% qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per i figli minori e ciò previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa spesa da parte del genitore anticipatario, secondo la procedura prevista dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Milano. In via esemplificativa, ma non esaustiva, le Parti sosterranno nella misura del 50% le seguenti voci di spesa relative ai minori:
- abbigliamento (comprese le calzature);
- spese di inizio anno scolastico nonché quelle da sostenersi durante lo stesso;
- gite scolastiche con e senza pernottamento;
- eventuali abbonamenti con aziende di trasporto;
- un'attività sportiva per ciascun figlio secondo la richiesta di quest'ultimo;
- spese mediche (visite ed esami) anche presso strutture private;
- farmaci da banco e non che i minori dovessero necessitare;
- eventuali lezioni di ripetizioni;
- patente B (esame e guide);
- iscrizione e rette di Università anche private qualora i figli dovessero farne richiesta;
18. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla IG.ra nella misura Pt_1
del 100% ed, in tal senso, il IG. sin da ora esprime formale rinuncia allo stesso, CP_1
astenendosi dal presentare la relativa domanda ed impegnandosi a fornire alla IG.ra qualsivoglia documentazione dovesse risultare necessaria;
Pt_1
19. le restanti detrazioni fiscali connesse al mantenimento dei figli verranno effettuate e suddivise al 50% tra i genitori che si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini, ricevute intestate ai minori;
20. le Parti si impegnano ad effettuare il trapasso dell'autovettura modello Hyundai i10 - Tg.
FM955TD, intestata al IG. a favore della IG.ra e ciò suddividendosi al CP_1 Pt_1
50% il costo della relativa pratica;
21. l'assicurazione RCA relativa all'autovettura di cui al punto precedente rimarrà intestata al
IG. La IG.ra si impegna a versare a favore dello stesso l'importo annuo CP_1 Pt_1 di circa € 400,00 a titolo di rata per l'assicurazione RCA, con riserva di optare per una diversa e più conveniente compagnia di assicurazione (anche online) da intestare direttamente alla signora;
22. i Ricorrenti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo ai minori;
23. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
24. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
25. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
26. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio;
27. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c.2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra citate;
28. le Parti dichiarano, altresì, congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c. 3° e 4° comma.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Milano (MI) il 10.6.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG