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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19512/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 19512/2023 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...] cf Parte_1 [...]
residente in [...] elettivamente domi- C.F._1
ciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla Via Trencia 62 presso l'Av-
vocato LD LO ( ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
P.IVA , con sede legale in Pado- Controparte_1 P.IVA_1
va, Via San Marco 11, in persona del procuratore speciale (C.F: CP_2
), nato a [...] il [...], e per essa C.F._3 [...]
( , con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3, CP_3 P.IVA_2
1
rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Renata Castellan
( ) e dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa C.F._4
( ), anche in via disgiunta tra loro, eleggendo domicilio C.F._5
presso la sede operativa della stessa in 35121 Padova (PD), Via G. Belzoni, n.
65;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per : , “si riporta all'atto di opposizione a decreto ingiun- Parte_1
tivo e ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento con conseguente re-
voca del decreto ingiuntivo. Chiede che la causa venga decisa atteso il carattere documentale del procedimento .Vinte le spese con attribuzione..” (verb. ud.
28.10.25)
Per e per essa Controparte_1 Controparte_4
“insiste, previo rigetto di ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni richiamandosi agli atti e documenti di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4804/2023 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 22.7.23, e notificata in data 27.7.23, su ricorso di CP_4
(nel prosieguo ”), in qualità di rappresentante di
[...] CP_1 Controparte_1
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a CP_1 Parte_1
2
di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 24.921,58, oltre interessi legali al tasso legale e sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in €
145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 0010573037052280 stipula-
to dall'ingiunto con (nel prosieguo “ ”) in data 29.5.17. Il CP_5 CP_5
credito è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito la prescrizione del Parte_1
credito, atteso che sono decorsi 6 anni dal contratto e nessun atto idoneo interrut-
tivo della prescrizione è stato notificato all'opponente. Ha eccepito l'abusività
delle clausole negoziali. Ha denunciato l'applicazione di interessi usurari. Ha ec-
cepito il difetto di prova del credito e la nullità del decreto per mancanza dei pre-
supposti, atteso che alla data dello stesso non risultava piena prova della notifica dell'atto di cessione, delle forme di pubblicità di cui all'art. 58 TUB, pubblicità in
G.U. e iscrizione nel registro delle imprese e della opponibilità dei trasferimenti del diritto di credito dalla originaria mutuataria, ai successivi cessionari e, inoltre,
non risulta la notifica dell'atto di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità per la CP_1
mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione senza giu-
stificato motivo (doc. 3 fasc. opposta). Ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto infondata: il contratto è stato sottoscritto nel maggio 2017 e prevedeva il pagamento di 120 rate mensili;
pertanto il credito avrebbe potuto estinguersi solo a partire dal giugno 2027. In ogni caso, ha invocato, quali atti in-
terruttivi della prescrizione: la notifica della messa in mora inviata unitamente al-
3
la comunicazione della cessione del credito avvenuta in data 23/11/2022 (doc. 5 e
6 fasc. monitorio); la notifica del decreto ingiuntivo;
il deposito della domanda di mediazione ex art. 8 D.Lgs. 28/2010 avvenuta il 16/10/2023. Ha richiamato la documentazione depositata onde superare le contestazioni relative al difetto di prova del credito. Ha messo in evidenza le circostanze non contestate dall'opponente per gli effetti di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (aver sottoscritto il contratto oggetto di causa;
ricevuto le somme richieste;
essersi reso inadempiente alle obbligazioni assunte). Ha respinto l'eccezione di usura del tasso praticato in quanto genericamente formulata. Analogamente ha respinto l'eccezione di vessa-
torietà delle clausole negoziali e di carenza di legittimazione attiva e titolarità. Ha
chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto. In via subordinata per il caso di revoca del decreto, ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di Euro 24.921,58, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale re-
sidua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accerta-
ta nel corso del giudizio. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita con scambio di memorie, concesso il termine per l'introduzione della procedura di mediazione (verb. negativo del 17.11.23), non concessa la provvisoria esecutività, all'udienza del 28.10.25 la causa veniva assegnata in de-
cisione.
L'opposizione è parzialmente fondata;
conseguentemente il decreto in-
giuntivo deve essere revocato.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittima-
zione attiva e titolarità dell'opposta.
4
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua-
re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del con-
tratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e con-
sentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indiziario, special-
mente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n.
17944/2023).
La lettura dei documenti di causa ha consentito di accertare il credito, sor-
to in capo a , è stato da questa ceduto in favore di in data CP_5 CP_1
6.10.22. Risultano depositati agli atti: proposta e accettazione delle parti, sotto-
scritte dagli amministratori delle stesse, in data 6.10.22 (doc. 4 fasc. monitorio);
comunicazione di avvenuta cessione e messa in mora spedita dalla cessionaria e
5
ricevuta in data 23.11.22 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio); dichiarazione di avvenuta cessione ad opera della cedente (doc. 5 fasc. monitorio); lista crediti ceduti (doc.
8 fasc. opposta). Non colgono nel segno le censure mosse dall'opponente relative al difetto di pubblicità, iscrizione nel registro delle imprese e comunicazione dell'asserita cessione previste dal tub, tenuto conto che la cessione non è avvenu-
ta nelle forme della cessione “in blocco”. Giusto quanto previsto in negozio (art. 5), la comunicazione al debitore è avvenuta su iniziativa di cessionaria e cedente in data 17.11.22 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio). Non può pertanto dubitarsi della le-
gittimazione attiva e titolarità del credito in capo all'opposta.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
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ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produ- CP_1
zione, oltre alla documentazione sopra richiamata, di: copia del contratto di fi-
nanziamento n. 0010573037052280 (doc. 2 fasc. monitorio); condizioni generali di contratto allo stesso applicate (doc. 3); estratto conto al 6.10.22 (doc. 7 fasc.
monitorio); piano di ammortamento (doc. 5 fasc. opposta). Conseguentemente, è
priva di fondamento l'eccezione di carenza probatoria sollevata dall'opponente.
Al fine di paralizzare la pretesa per come provata in giudizio, l'opponente ne ha eccepito la prescrizione atteso che sono decorsi 6 anni dal contratto e nes-
sun atto idoneo interruttivo della prescrizione è stato notificato all'opponente.
L'assunto è errato e l'eccezione è priva di fondamento.
Occorre premettere che trova applicazione il termine unico decennale di prescrizione decorrente del momento in cui il credito è divenuto esigibile , in vir-
tù dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (Cass. n. 4232/2023). La
rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici non determina il fra-
zionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamenti, ed ai relativi interessi, non può trovare applicazione la di-
sposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass.
n. 1110/1994).
Quanto al dies a quo al quale ancorare il decorso del termine, la prescri-
zione inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato esigibile, circo-
stanza che si verifica alla data di decadenza dal beneficio del termine, ove dichia-
rata dal creditore, o, in mancanza, alla data di naturale scadenza del negozio.
Nel caso di specie, la decadenza si è prodotta in data 5.7.19 (estratto con-
to, doc. 7 fasc. opposizione), momento in cui la banca, a fronte dei reiterati ina-
7
dempimenti di , verificatesi le condizioni di cui all'art. 1186 cod. civ., Parte_1
lo ha ritenuto decaduto dal relativo beneficio. La comunicazione al debitore è tut-
tavia avvenuta unicamente con la comunicazione di avvenuta cessione e conte-
stualmente messa in mora del 17.10.22 , giunta a conoscenza del destinatario in data 23.11.22 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio).
Sebbene, infatti, la decadenza dal beneficio del termine sia la conseguenza di una sopravvenuta situazione di “ squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni” (Cfr. Cass n. 12126/2008) che non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazio-
ne di un'espressa domanda (Cass. n. 20042/2020), è tuttavia necessario che tale volontà del creditore sia portata a conoscenza del debitore affinché possa produr-
re effetti ai fini della prescrizione, in quanto da quella data l'intero credito diven-
ta immediatamente esigibile ed inizia a decorrere il relativo termine. Così indivi-
duato il dies a quo, non può dubitarsi della tempestività dell'azione monitoria.
È inammissibile l'eccezione in materia di usura, non avendo l'opponente adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante. Il debitore che intenda prova-
re l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clau-
sola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore,
la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
ed è onere della controparte allegare e prova-
re i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. n. 19597/2020).
L'opponente si è genericamente limitato a denunciare l'usurarietà senza nulla aggiungere e documentare sul punto. Né può essere d'ausilio la richiesta di ctu,
considerata la natura di strumento tecnico di ausilio alla decisione, non adopera-
bile per supplire a carenze probatorie delle parti.
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È invece fondata l'eccezione relativa alla vessatorietà ex art. 33 l. f) dlgs
206/2005 (cod. cons.) delle clausole negoziali (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE
del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e CP_6 CP_7
, in causa C-600/19 , in causa C-725/19 Io c.
[...] Parte_2 CP_8
e in causa C-869/19 L. c. . L'abusività riguarda le previsioni
[...] Pt_3 CP_7
relative al ritardo o mancato pagamento e decadenza dal beneficio del termine
(clausola n. 13 e 14 doc 4 fasc. monitorio).
Giuste le condizioni generali di contratto, “Il ritardato o mancato paga-
mento comporta un obbligo di indennizzo di € 15,00 per ogni rata scaduta e non pagata, in caso di solleciti a mezzo posta nonché un obbligo di indennizzo per in-
terventi di recupero stragiudiziale del 10% dell'importo scaduto e non pagato,
applicabile sino a due rate di arretrato, e del 15% dell'importo scaduto e non pa-
gato, applicabile nel caso di fossero più di due rate di arretrato.” (art. 13) e “il
Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interes-
si e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 13) ed una penale pari al 6% sull'importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misu-
ra del 12% annuale. Nell'ipotesi in cui all'atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l'Inte-
resse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della men-
9
zionata Legge n. 108/1996 e s.m.i..” (art. 14).
Non vi è dubbio che rivesta la qualifica di consumatore, da cui Parte_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgimento di attività professionale ad ope-
ra dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves-
se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol-
mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_1
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
10
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla
Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conte-
nute nel dm 27 marzo 2017 applicabile ratione temporis - possa costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi-
tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta-
zione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
11
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, ES SA contro. Parte_4
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola 13 e 14 del contratto per cui è causa.
Tenuto conto che, nel trimestre aprile-giugno 2017, la maggiorazione me-
dia stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento di 2,1% e che il tan contrattuale è fissato in 6,90% ne deriva che, il valore degli interessi moratori contrattualmente stabilito (12% annuo) supera di gran lunga il valore medio pra-
ticato. A concludere per l'abusività della pattuizione è altresì la precisazione per cui, in caso di eventuale superamento del tasso soglia , esso s'intende fissato nel-
la misura massima consentita dalla legge. Le condizioni richiamate non consen-
tono di ritenere che “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed
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equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato indi-
viduale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Concorre a Persona_1
determinare l'abusività l'ulteriore previsione di una clausola penale nella misura del 6% dell'importo scaduto ed impagato applicata in caso di decadenza dal be-
neficio del termine, che si aggiunge alle conseguenze già prodotte dall'inadempimento, contribuendo a creare un significativo squilibrio ai danni del cliente-consumatore.
È altresì da censurare l'art. 13, sebbene per tale parte non abbia trovato applicazione in concreto , laddove addebita al cliente le spese sostenute dal credi-
tore per eventuali solleciti a mezzo posta o telefono nella misura di € 15 per ogni rata scaduta e non pagata ed eventuali interventi di esazione nella misura del 10%
dell'importo scaduto e non pagato per esazione telefonica e 15% dell'importo scaduto e non pagato per l'esazione domiciliare. Per come formulata, oltre che per la misura eccessiva delle stesse, non può che ritenersi che tale previsione sia il frutto di una contrattazione squilibrata a vantaggio esclusivo del professionista,
prevedendosi l'addebito di costi plurimi ai danni del cliente a fronte del verificar-
si di un unico fatto (mancato pagamento di una singola rata).
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito deve essere rideterminato e limi-
tato al solo capitale ancora dovuto, pari – come da estratto conto al 6.10.22 (doc.
7 fasc. monitorio) – a € 16.633,30, su cui decorrono interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (3.7.23) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte
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di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954,
punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizza-
zione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice di-
sapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal mo-
mento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A.
S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decre-
to revocato. deve essere condannato al pagamento del diverso importo Parte_1
emerso in corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza reciproca, vista la natura solo documentale della controver-
sia, in € 2.000,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4804/2023 emesso nei confronti di;
Parte_1
14
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 13 e 14 del contratto n. 0010573037052280 stipulato in data 29.5.17;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in qualità di rappresentante di dell'importo di € CP_3 Controparte_1
16.633,30, sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma,
cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (3.7.23) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in fa- Parte_1
vore dell'opposta che liquida in € 2.000,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se af-
frontate.
Napoli 30.10.25
Il Giudice
IE IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 19512/2023 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...] cf Parte_1 [...]
residente in [...] elettivamente domi- C.F._1
ciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla Via Trencia 62 presso l'Av-
vocato LD LO ( ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
P.IVA , con sede legale in Pado- Controparte_1 P.IVA_1
va, Via San Marco 11, in persona del procuratore speciale (C.F: CP_2
), nato a [...] il [...], e per essa C.F._3 [...]
( , con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3, CP_3 P.IVA_2
1
rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Renata Castellan
( ) e dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa C.F._4
( ), anche in via disgiunta tra loro, eleggendo domicilio C.F._5
presso la sede operativa della stessa in 35121 Padova (PD), Via G. Belzoni, n.
65;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per : , “si riporta all'atto di opposizione a decreto ingiun- Parte_1
tivo e ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento con conseguente re-
voca del decreto ingiuntivo. Chiede che la causa venga decisa atteso il carattere documentale del procedimento .Vinte le spese con attribuzione..” (verb. ud.
28.10.25)
Per e per essa Controparte_1 Controparte_4
“insiste, previo rigetto di ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni richiamandosi agli atti e documenti di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4804/2023 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 22.7.23, e notificata in data 27.7.23, su ricorso di CP_4
(nel prosieguo ”), in qualità di rappresentante di
[...] CP_1 Controparte_1
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a CP_1 Parte_1
2
di pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 24.921,58, oltre interessi legali al tasso legale e sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in €
145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 0010573037052280 stipula-
to dall'ingiunto con (nel prosieguo “ ”) in data 29.5.17. Il CP_5 CP_5
credito è stato oggetto di cessione in blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito la prescrizione del Parte_1
credito, atteso che sono decorsi 6 anni dal contratto e nessun atto idoneo interrut-
tivo della prescrizione è stato notificato all'opponente. Ha eccepito l'abusività
delle clausole negoziali. Ha denunciato l'applicazione di interessi usurari. Ha ec-
cepito il difetto di prova del credito e la nullità del decreto per mancanza dei pre-
supposti, atteso che alla data dello stesso non risultava piena prova della notifica dell'atto di cessione, delle forme di pubblicità di cui all'art. 58 TUB, pubblicità in
G.U. e iscrizione nel registro delle imprese e della opponibilità dei trasferimenti del diritto di credito dalla originaria mutuataria, ai successivi cessionari e, inoltre,
non risulta la notifica dell'atto di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità per la CP_1
mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione senza giu-
stificato motivo (doc. 3 fasc. opposta). Ha respinto l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto infondata: il contratto è stato sottoscritto nel maggio 2017 e prevedeva il pagamento di 120 rate mensili;
pertanto il credito avrebbe potuto estinguersi solo a partire dal giugno 2027. In ogni caso, ha invocato, quali atti in-
terruttivi della prescrizione: la notifica della messa in mora inviata unitamente al-
3
la comunicazione della cessione del credito avvenuta in data 23/11/2022 (doc. 5 e
6 fasc. monitorio); la notifica del decreto ingiuntivo;
il deposito della domanda di mediazione ex art. 8 D.Lgs. 28/2010 avvenuta il 16/10/2023. Ha richiamato la documentazione depositata onde superare le contestazioni relative al difetto di prova del credito. Ha messo in evidenza le circostanze non contestate dall'opponente per gli effetti di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (aver sottoscritto il contratto oggetto di causa;
ricevuto le somme richieste;
essersi reso inadempiente alle obbligazioni assunte). Ha respinto l'eccezione di usura del tasso praticato in quanto genericamente formulata. Analogamente ha respinto l'eccezione di vessa-
torietà delle clausole negoziali e di carenza di legittimazione attiva e titolarità. Ha
chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto. In via subordinata per il caso di revoca del decreto, ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di Euro 24.921,58, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale re-
sidua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accerta-
ta nel corso del giudizio. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita con scambio di memorie, concesso il termine per l'introduzione della procedura di mediazione (verb. negativo del 17.11.23), non concessa la provvisoria esecutività, all'udienza del 28.10.25 la causa veniva assegnata in de-
cisione.
L'opposizione è parzialmente fondata;
conseguentemente il decreto in-
giuntivo deve essere revocato.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittima-
zione attiva e titolarità dell'opposta.
4
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua-
re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del con-
tratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e con-
sentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indiziario, special-
mente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n.
17944/2023).
La lettura dei documenti di causa ha consentito di accertare il credito, sor-
to in capo a , è stato da questa ceduto in favore di in data CP_5 CP_1
6.10.22. Risultano depositati agli atti: proposta e accettazione delle parti, sotto-
scritte dagli amministratori delle stesse, in data 6.10.22 (doc. 4 fasc. monitorio);
comunicazione di avvenuta cessione e messa in mora spedita dalla cessionaria e
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ricevuta in data 23.11.22 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio); dichiarazione di avvenuta cessione ad opera della cedente (doc. 5 fasc. monitorio); lista crediti ceduti (doc.
8 fasc. opposta). Non colgono nel segno le censure mosse dall'opponente relative al difetto di pubblicità, iscrizione nel registro delle imprese e comunicazione dell'asserita cessione previste dal tub, tenuto conto che la cessione non è avvenu-
ta nelle forme della cessione “in blocco”. Giusto quanto previsto in negozio (art. 5), la comunicazione al debitore è avvenuta su iniziativa di cessionaria e cedente in data 17.11.22 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio). Non può pertanto dubitarsi della le-
gittimazione attiva e titolarità del credito in capo all'opposta.
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
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ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produ- CP_1
zione, oltre alla documentazione sopra richiamata, di: copia del contratto di fi-
nanziamento n. 0010573037052280 (doc. 2 fasc. monitorio); condizioni generali di contratto allo stesso applicate (doc. 3); estratto conto al 6.10.22 (doc. 7 fasc.
monitorio); piano di ammortamento (doc. 5 fasc. opposta). Conseguentemente, è
priva di fondamento l'eccezione di carenza probatoria sollevata dall'opponente.
Al fine di paralizzare la pretesa per come provata in giudizio, l'opponente ne ha eccepito la prescrizione atteso che sono decorsi 6 anni dal contratto e nes-
sun atto idoneo interruttivo della prescrizione è stato notificato all'opponente.
L'assunto è errato e l'eccezione è priva di fondamento.
Occorre premettere che trova applicazione il termine unico decennale di prescrizione decorrente del momento in cui il credito è divenuto esigibile , in vir-
tù dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (Cass. n. 4232/2023). La
rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici non determina il fra-
zionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamenti, ed ai relativi interessi, non può trovare applicazione la di-
sposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass.
n. 1110/1994).
Quanto al dies a quo al quale ancorare il decorso del termine, la prescri-
zione inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato esigibile, circo-
stanza che si verifica alla data di decadenza dal beneficio del termine, ove dichia-
rata dal creditore, o, in mancanza, alla data di naturale scadenza del negozio.
Nel caso di specie, la decadenza si è prodotta in data 5.7.19 (estratto con-
to, doc. 7 fasc. opposizione), momento in cui la banca, a fronte dei reiterati ina-
7
dempimenti di , verificatesi le condizioni di cui all'art. 1186 cod. civ., Parte_1
lo ha ritenuto decaduto dal relativo beneficio. La comunicazione al debitore è tut-
tavia avvenuta unicamente con la comunicazione di avvenuta cessione e conte-
stualmente messa in mora del 17.10.22 , giunta a conoscenza del destinatario in data 23.11.22 (doc. 5 e 6 fasc. monitorio).
Sebbene, infatti, la decadenza dal beneficio del termine sia la conseguenza di una sopravvenuta situazione di “ squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni” (Cfr. Cass n. 12126/2008) che non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazio-
ne di un'espressa domanda (Cass. n. 20042/2020), è tuttavia necessario che tale volontà del creditore sia portata a conoscenza del debitore affinché possa produr-
re effetti ai fini della prescrizione, in quanto da quella data l'intero credito diven-
ta immediatamente esigibile ed inizia a decorrere il relativo termine. Così indivi-
duato il dies a quo, non può dubitarsi della tempestività dell'azione monitoria.
È inammissibile l'eccezione in materia di usura, non avendo l'opponente adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante. Il debitore che intenda prova-
re l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clau-
sola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore,
la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
ed è onere della controparte allegare e prova-
re i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. n. 19597/2020).
L'opponente si è genericamente limitato a denunciare l'usurarietà senza nulla aggiungere e documentare sul punto. Né può essere d'ausilio la richiesta di ctu,
considerata la natura di strumento tecnico di ausilio alla decisione, non adopera-
bile per supplire a carenze probatorie delle parti.
8
È invece fondata l'eccezione relativa alla vessatorietà ex art. 33 l. f) dlgs
206/2005 (cod. cons.) delle clausole negoziali (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE
del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e CP_6 CP_7
, in causa C-600/19 , in causa C-725/19 Io c.
[...] Parte_2 CP_8
e in causa C-869/19 L. c. . L'abusività riguarda le previsioni
[...] Pt_3 CP_7
relative al ritardo o mancato pagamento e decadenza dal beneficio del termine
(clausola n. 13 e 14 doc 4 fasc. monitorio).
Giuste le condizioni generali di contratto, “Il ritardato o mancato paga-
mento comporta un obbligo di indennizzo di € 15,00 per ogni rata scaduta e non pagata, in caso di solleciti a mezzo posta nonché un obbligo di indennizzo per in-
terventi di recupero stragiudiziale del 10% dell'importo scaduto e non pagato,
applicabile sino a due rate di arretrato, e del 15% dell'importo scaduto e non pa-
gato, applicabile nel caso di fossero più di due rate di arretrato.” (art. 13) e “il
Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interes-
si e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 13) ed una penale pari al 6% sull'importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misu-
ra del 12% annuale. Nell'ipotesi in cui all'atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l'Inte-
resse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della men-
9
zionata Legge n. 108/1996 e s.m.i..” (art. 14).
Non vi è dubbio che rivesta la qualifica di consumatore, da cui Parte_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgimento di attività professionale ad ope-
ra dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves-
se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol-
mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_1
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
10
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla
Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conte-
nute nel dm 27 marzo 2017 applicabile ratione temporis - possa costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi-
tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta-
zione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
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Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, ES SA contro. Parte_4
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola 13 e 14 del contratto per cui è causa.
Tenuto conto che, nel trimestre aprile-giugno 2017, la maggiorazione me-
dia stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento di 2,1% e che il tan contrattuale è fissato in 6,90% ne deriva che, il valore degli interessi moratori contrattualmente stabilito (12% annuo) supera di gran lunga il valore medio pra-
ticato. A concludere per l'abusività della pattuizione è altresì la precisazione per cui, in caso di eventuale superamento del tasso soglia , esso s'intende fissato nel-
la misura massima consentita dalla legge. Le condizioni richiamate non consen-
tono di ritenere che “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed
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equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato indi-
viduale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Concorre a Persona_1
determinare l'abusività l'ulteriore previsione di una clausola penale nella misura del 6% dell'importo scaduto ed impagato applicata in caso di decadenza dal be-
neficio del termine, che si aggiunge alle conseguenze già prodotte dall'inadempimento, contribuendo a creare un significativo squilibrio ai danni del cliente-consumatore.
È altresì da censurare l'art. 13, sebbene per tale parte non abbia trovato applicazione in concreto , laddove addebita al cliente le spese sostenute dal credi-
tore per eventuali solleciti a mezzo posta o telefono nella misura di € 15 per ogni rata scaduta e non pagata ed eventuali interventi di esazione nella misura del 10%
dell'importo scaduto e non pagato per esazione telefonica e 15% dell'importo scaduto e non pagato per l'esazione domiciliare. Per come formulata, oltre che per la misura eccessiva delle stesse, non può che ritenersi che tale previsione sia il frutto di una contrattazione squilibrata a vantaggio esclusivo del professionista,
prevedendosi l'addebito di costi plurimi ai danni del cliente a fronte del verificar-
si di un unico fatto (mancato pagamento di una singola rata).
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., il credito deve essere rideterminato e limi-
tato al solo capitale ancora dovuto, pari – come da estratto conto al 6.10.22 (doc.
7 fasc. monitorio) – a € 16.633,30, su cui decorrono interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso (3.7.23) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte
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di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954,
punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizza-
zione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice di-
sapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal mo-
mento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A.
S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decre-
to revocato. deve essere condannato al pagamento del diverso importo Parte_1
emerso in corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza reciproca, vista la natura solo documentale della controver-
sia, in € 2.000,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4804/2023 emesso nei confronti di;
Parte_1
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- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 13 e 14 del contratto n. 0010573037052280 stipulato in data 29.5.17;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in qualità di rappresentante di dell'importo di € CP_3 Controparte_1
16.633,30, sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma,
cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (3.7.23) e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in fa- Parte_1
vore dell'opposta che liquida in € 2.000,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se af-
frontate.
Napoli 30.10.25
Il Giudice
IE IN
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