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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN MOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 1789/2021 discussa all'udienza del 27.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a Parte_1 margine del ricorso dall'avv.to Cosimo Summa, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Diana Anna Rotunno Resistente CP_1
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2021, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività di operaio edile e carpentiere in ferro principalmente presso la Centrale Enel Federico Secondo di Brindisi rimanendo esposto all'inalazione di polveri derivanti dal cemento, calcare, gesso, calce ed altre sostanze chimiche – chiedeva il riconoscimento della malattia professionale
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
Rappresentava di aver presentato domanda all' di malattia professionale e CP_1
che, anche a seguito di ricorso amministrativo, la domanda rimaneva inevasa.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, la natura professionale della malattia denunciata e quindi la sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni svolte e la patologia sviluppata e che la stessa avesse determinato un danno biologico pari al 10% o nella misura da accertarsi in corso di causa con conseguente condanna dell'istituto resistente al pagamento di quanto dovuto oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo oltreché al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo CP_1 preliminarmente la improponibilità del ricorso per mancanza di espletamento dell'iter amministrativo ed eccependo, nel merito, la natura ad eziologia multifattoriale della malattia. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Concluso l'iter amministrativo in ottemperanza all' ordinanza del Giudice emessa in data 19.5.2022, istruita la causa con la prova testimoniale e con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni e le modalità di esecuzione delle stesse espletate dal ricorrente attraverso la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ) è stata disposta la Testimone_1 Testimone_2 consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la malattia denunciata nonché di quantificare gli eventuali postumi conseguenti di invalidità permanente indicandone la decorrenza.
Ebbene, questo giudice osserva che il CTU nominato, Dott. , Persona_1 nella relazione depositata in data 04.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da:”broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
Nella sezione riguardante l'anamnesi lavorativa il sanitario argomenta: “La prolungata e costante esposizione a tali agenti patogeni dovuti alla tipologia di lavoro a cui il Sig. è stato costantemente esposto, ha avuto come diretta Pt_1 conseguenza sull'apparato respiratorio. Apparato respiratorio che è stato maggiormente interessato dal 1990 al 2019, periodo in cui svolgeva l'attività di saldatore e sottoposto quindi ad inalazione continua di fumi e vapori tossici. In conclusione, possiamo ammettere che il ricorrente ha lavorato per circa 33 anni nell'ambito del settore industriale utilizzando utensili e strumenti (saldatrici) che hanno comportato esposizioni professionali a fattori di rischio quali:
- Rumore
- Polveri miste
- Movimentazione manuale dei carichi
- Posture incongrue del rachide
- Sovraccarico biomeccanico e movimenti ripetitivi arti superiori
- Agenti chimici
- Agenti atmosferici sfavorevoli, ecc..
Di tali esposizioni si ha conferma anche dal dato testimoniale processuale, ma senza che le stesse abbiano provocato danni”.
Ha, pertanto concluso, quantificando del 2% percentuale di danno biologico residuale.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti rispetto a quelle formulate nel termine di cui all'art. 195 co. 3
c.p.c. e già valutate dal consulente – idonee ad infirmarne la valenza.
Alla luce di tanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU già liquidate con CP_1 separato decreto;
dichiara irripetibili le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 27.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 1789/2021 discussa all'udienza del 27.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a Parte_1 margine del ricorso dall'avv.to Cosimo Summa, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Diana Anna Rotunno Resistente CP_1
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2021, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività di operaio edile e carpentiere in ferro principalmente presso la Centrale Enel Federico Secondo di Brindisi rimanendo esposto all'inalazione di polveri derivanti dal cemento, calcare, gesso, calce ed altre sostanze chimiche – chiedeva il riconoscimento della malattia professionale
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
Rappresentava di aver presentato domanda all' di malattia professionale e CP_1
che, anche a seguito di ricorso amministrativo, la domanda rimaneva inevasa.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, la natura professionale della malattia denunciata e quindi la sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni svolte e la patologia sviluppata e che la stessa avesse determinato un danno biologico pari al 10% o nella misura da accertarsi in corso di causa con conseguente condanna dell'istituto resistente al pagamento di quanto dovuto oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo oltreché al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo CP_1 preliminarmente la improponibilità del ricorso per mancanza di espletamento dell'iter amministrativo ed eccependo, nel merito, la natura ad eziologia multifattoriale della malattia. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Concluso l'iter amministrativo in ottemperanza all' ordinanza del Giudice emessa in data 19.5.2022, istruita la causa con la prova testimoniale e con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni e le modalità di esecuzione delle stesse espletate dal ricorrente attraverso la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ) è stata disposta la Testimone_1 Testimone_2 consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la malattia denunciata nonché di quantificare gli eventuali postumi conseguenti di invalidità permanente indicandone la decorrenza.
Ebbene, questo giudice osserva che il CTU nominato, Dott. , Persona_1 nella relazione depositata in data 04.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da:”broncopneumopatia cronica ostruttiva”.
Nella sezione riguardante l'anamnesi lavorativa il sanitario argomenta: “La prolungata e costante esposizione a tali agenti patogeni dovuti alla tipologia di lavoro a cui il Sig. è stato costantemente esposto, ha avuto come diretta Pt_1 conseguenza sull'apparato respiratorio. Apparato respiratorio che è stato maggiormente interessato dal 1990 al 2019, periodo in cui svolgeva l'attività di saldatore e sottoposto quindi ad inalazione continua di fumi e vapori tossici. In conclusione, possiamo ammettere che il ricorrente ha lavorato per circa 33 anni nell'ambito del settore industriale utilizzando utensili e strumenti (saldatrici) che hanno comportato esposizioni professionali a fattori di rischio quali:
- Rumore
- Polveri miste
- Movimentazione manuale dei carichi
- Posture incongrue del rachide
- Sovraccarico biomeccanico e movimenti ripetitivi arti superiori
- Agenti chimici
- Agenti atmosferici sfavorevoli, ecc..
Di tali esposizioni si ha conferma anche dal dato testimoniale processuale, ma senza che le stesse abbiano provocato danni”.
Ha, pertanto concluso, quantificando del 2% percentuale di danno biologico residuale.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti rispetto a quelle formulate nel termine di cui all'art. 195 co. 3
c.p.c. e già valutate dal consulente – idonee ad infirmarne la valenza.
Alla luce di tanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU già liquidate con CP_1 separato decreto;
dichiara irripetibili le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 27.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola