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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 47591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47591 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottoressa PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 47591 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 03/04/2024, il Gip del Tribunale di L'Aquila ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore di fiducia di LU EM per legittimo impedimento, e ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ai fatti a lui contestati. 2.LU EM ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., non avendo il giudice di merito adeguatamente valutato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, così, erroneamente, dichiarandone l'assenza. Rappresenta, in particolare, che l'istanza di legittimo impedimento era stata tempestivamente depositata e adeguatamente documentata, avendo il difensore prospettato la contemporaneità di diversi impegni professionali, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i procedimenti, sia quello a cui si intendeva partecipare sia quello in cui si chiedeva il rinvio, ed avendo indicato le ragioni che consentono la nomina di un sostituto. Inoltre, il difensore ha scelto di partecipare al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Potenza, formulando istanza di rinvio nell'odierno procedimento, sulla base del criterio della anzianità di iscrizione a ruolo del procedimento, essendo il procedimento pendente innanzi al Tribunale di L'Aquila più recente nella iscrizione a ruolo. Evidenzia, altresì, di aver manifestato espressamente, con ulteriore richiesta inviata via pec un giorno prima dell'udienza, a supporto dell'istanza di rinvio già formulata, la volontà di Incle0 procedere con un rito alternativo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il provvedimento non è impugnabile. L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. Il ricorrente, viceversa, ha impugnato l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari di diniego del rinvio dell'udienza ex se, onde il ricorso è inammissibile. Si è, infatti, affermato che il provvedimento con il quale il Tribunale rinvia il processo a udienza successiva è espressione del potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione dello svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase (Sez.5, ordinanza n. 25006 del 08/03/2005, Rv. 231731), posto che l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541) 1 Iltonsigliere estensore 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 10/09/2024 Il Presi nte
lette le conclusioni del PG dottoressa PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 47591 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 03/04/2024, il Gip del Tribunale di L'Aquila ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore di fiducia di LU EM per legittimo impedimento, e ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ai fatti a lui contestati. 2.LU EM ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., non avendo il giudice di merito adeguatamente valutato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, così, erroneamente, dichiarandone l'assenza. Rappresenta, in particolare, che l'istanza di legittimo impedimento era stata tempestivamente depositata e adeguatamente documentata, avendo il difensore prospettato la contemporaneità di diversi impegni professionali, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i procedimenti, sia quello a cui si intendeva partecipare sia quello in cui si chiedeva il rinvio, ed avendo indicato le ragioni che consentono la nomina di un sostituto. Inoltre, il difensore ha scelto di partecipare al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Potenza, formulando istanza di rinvio nell'odierno procedimento, sulla base del criterio della anzianità di iscrizione a ruolo del procedimento, essendo il procedimento pendente innanzi al Tribunale di L'Aquila più recente nella iscrizione a ruolo. Evidenzia, altresì, di aver manifestato espressamente, con ulteriore richiesta inviata via pec un giorno prima dell'udienza, a supporto dell'istanza di rinvio già formulata, la volontà di Incle0 procedere con un rito alternativo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il provvedimento non è impugnabile. L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. Il ricorrente, viceversa, ha impugnato l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari di diniego del rinvio dell'udienza ex se, onde il ricorso è inammissibile. Si è, infatti, affermato che il provvedimento con il quale il Tribunale rinvia il processo a udienza successiva è espressione del potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione dello svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase (Sez.5, ordinanza n. 25006 del 08/03/2005, Rv. 231731), posto che l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541) 1 Iltonsigliere estensore 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 10/09/2024 Il Presi nte