Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1767
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errata applicazione della legge penale e motivazione insufficiente in relazione all'art. 718 c.p.

    La Corte d'appello ha omesso di valutare le doglianze difensive, limitandosi a richiamare genericamente la decisione di primo grado. La motivazione si è esaurita in clausole di stile, senza esaminare analiticamente le censure difensive.

  • Accolto
    Errata applicazione della legge penale e motivazione insufficiente in relazione all'art. 131-bis c.p.

    La Corte d'appello ha omesso di valutare le doglianze difensive, limitandosi a richiamare genericamente la decisione di primo grado. La motivazione si è esaurita in clausole di stile, senza esaminare analiticamente le censure difensive.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reato.

    La Corte d'appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto della prescrizione, confermando la condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione rileva che l'eccezione di prescrizione è infondata a causa della sospensione del termine disposta dalla legge n. 103 del 2017.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

    La Corte d'appello ha omesso di valutare le doglianze difensive, limitandosi a richiamare genericamente la decisione di primo grado. La motivazione si è esaurita in clausole di stile, senza esaminare analiticamente le censure difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1767
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo