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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente rel. ed est.
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1600/2024 R.G. promossa
D A
nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Scordia (CT), Via Giovanni XXIII C.F._1
n.3, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Benedetto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
C O N T R O
nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Scordia (CT), Via Po n.47, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Rocco Simone Gambera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellato
conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 19/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 697/2024 del 30 ottobre 2024, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Scordia (CT) il 26 settembre 1996 tra e , non disponendo alcun Parte_2 Controparte_1
assegno divorzile e rigettando le richieste di mantenimento in favore dei figli;
ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza affinché le venga riconosciuto un assegno divorzile e, in favore dei figli, un assegno di mantenimento, entrambi nella misura ritenuta equa, con condanna alle spese a carico di controparte per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi, ha resistito all'azione, chiedendo il rigetto di tutte le pretese Controparte_1
attoree.
All'udienza del 19 giugno 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi d'appello - inquadramento giuridico e caso concreto
Con il primo motivo di appello, la preliminarmente, censura la sentenza Pt_1 impugnata per difetto di legittimazione passiva di , figlia maggiorenne Controparte_2
non più convivente, adducendo la mancata notifica alla stessa del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, difetto rituale da cui sarebbe derivata l'invalidità della sentenza appellata.
Tale rituale eccezione è infondata, atteso che nei giudizi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti necessarie sono esclusivamente i coniugi, laddove la presenza dei figli maggiorenni è meramente eventuale e concorrente laddove si verifichi il relativo intervento volontario nel processo.
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui esiste una legittimazione concorrente ad agire ed a resistere in giudizio del figlio maggiorenne e del genitore, sempre che sussista il presupposto della convivenza. Laddove, come nel caso di specie, non sussista la convivenza (neanche in senso lato), l'unico strumento processuale affinché accogliere una domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne presuppone il suo /(del figlio) intervento volontario nel giudizio divorzile.
Nel caso de quo, correttamente il Tribunale, a fronte di un'istanza avanzata dalla Pt_1 destinata ad ottenere il mantenimento per sé in favore della figlia, ha rigettato la domanda, mancando il presupposto del rapporto di convivenza.
Nel merito, l'appellante censura la pronuncia di prime cure perché in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in merito all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, il Giudice avrebbe l'obbligo di valutare l'autosufficienza economica in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, procedendo al raffronto con il precedente tenore di vita. In particolare, con riferimento alla situazione economica della figlia il decidente, in primo grado, non avrebbe considerato le precarie CP_2
condizioni lavorative e reddituali che governano il mercato del lavoro australiano, mentre con riferimento al figlio , avrebbe mancato di tenere in debita considerazione la Per_1
sua fuoriuscita dal mercato del lavoro per cause estranee alla sua volontà, quindi, la sua attuale incolpevole disoccupazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In merito alla figlia il motivo è invero addirittura inammissibile non essendosi CP_2
l'appellante confrontato con le argomentazioni usate dal primo giudice. Invero il tribunale ha rigettato la domanda sia argomentando sulle condizioni reddituali della figlia maggiorenne sia argomentando sul rilevo della mancanza di convivenza genitore-figlia.
Ed infatti come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi e tra tante Cass.
2019/27339) qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass.
26 marzo 2001, n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011, n.
3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293): Tale principio è ben applicabile al caso di specie considerato che il rigetto della domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne si fonda su due argomenti alternativi, sicché rimosso che sia solo uno dei due, la decisione dovrebbe esser mantenuta siccome fondata sull'altro di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , la domanda va rigettata (con Per_1 conferma della sentenza) nonostante la condizione di attuale disoccupazione, e ciò essendo il giovane già inserito nel mondo del lavoro da parecchi anni alle dipendenze del
(ferma quadriennale), circostanza questa pacifica. Controparte_3
Sul punto, questa Corte di Appello si è più volte in tal senso espressa (ex multis, con pronuncia del 26/11/2014: “Una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne
l'autonomia economica, mediante espletamento di un'attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno.”), in ossequio a una serie uniforme di pronunce di legittimità costanti (v. Cass. civ., n. 30540/2017 e Cass. civ., n. 1585/2014).
Infine, l'appellante censura l'impugnato provvedimento per il mancato riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile, ritenendo irrilevante (e financo invalida poiché illecita) la sua precedente rinuncia, in sede di separazione, al diritto oggi nuovamente vantato.
A tal proposito, la ritiene erronea la valutazione del Tribunale sull'assenza di Pt_1
prova in merito all'apporto fornito dalla stessa alla famiglia, nella misura in cui questo avrebbe pregiudicato le sue opportunità di carriera, ed adduce che l'esigua retribuzione percepita dal Comune di Scordia, durante gli anni di matrimonio, sarebbe stata utilizzata per contribuire alle esigenze familiari, così come gli immobili acquistati da entrambi i coniugi ed equamente divisi tramite trasferimenti post separazione.
Il Tribunale, dunque, a suo dire, avrebbe ignorato non solo il significativo apporto alla famiglia dalla stessa fornito durante il lungo matrimonio, ma anche la sperequazione economica tra i coniugi (un reddito netto mensile di circa €.1.000,00 percepito dall'appellante a fronte di un reddito netto mensile di circa €.5.000,00 percepito dall'appellato), circostanze legittimanti il diritto all'assegno divorzile invocato.
L'appello non coglie nel segno, va invero evidenziato in diritto (quanto ai requisiti per riconoscere l'assegno divorzile) che per circa trent'anni la Suprema Corte di Cassazione è stata costante nel riconoscere all'assegno una funzione eminentemente assistenziale;
l'assegno divorzile è stato interpretato come lo strumento attraverso il quale garantire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vedi Cassazione, Sezioni Unite, 29 novembre 1990 n. 11490).
Una prima revisione di questo orientamento, però, si è avuta già con la pronuncia della
Corte di cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504. La Suprema Corte, in quella sede, muovendo dalla premessa che il divorzio costituisca il frutto di una definitiva espressione della libertà della persona, le cui conseguenze economiche vengono liberamente accettate dai coniugi, ha reputato che l'accertamento dell'assegno divorzile non possa basarsi sul parametro del cosiddetto tenore di vita, bensì sul diverso parametro della “autosufficienza economica”. In questa prospettiva il diritto all'assegno viene inserito in una valutazione che guarda al coniuge richiedente come singolo individuo, indipendentemente dal rapporto matrimoniale. Solo in sede di determinazione del quantum il giudice può recuperare spazio per una valutazione delle reciproche posizioni personali ed economiche di entrambi i coniugi.
Le successive oscillazioni della giurisprudenza di merito, tuttavia, hanno indotto le
Sezioni Unite ad intervenire con la sentenza volta a mitigare il rigore degli effetti connessi all'ordinanza del 2017, chiarendo quali siano gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, interpretano l'articolo 5 l. div. chiarendo che l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente prescritto ai fini del riconoscimento dell'an debeatur deve aver luogo mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, nonché tramite una valutazione comparativa delle condizioni economiche o patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive – affermano le sezioni unite - deve aver luogo verificando se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia.
In Cass. SS. UU. n.18287/2028 si legge: “l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Ciò significa che laddove risultino i sacrifici operati da uno dei coniugi a vantaggio della famiglia e/o dell'altro coniuge bisognerà altresì tenere conto della condizione concreta in cui lo stesso si trovi alla fine del matrimonio e quindi dell'età dello stesso e della conformazione del mercato del lavoro, e ciò per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali residuate.
Tanto premesso, può affermarsi che in base all'attuale orientamento, che questa Corte di merito condivide, occorre che la parte che domandi l'assegno divorzile:
a) alleghi e quindi provi che sussiste lo squilibrio economico;
b) alleghi e quindi provi che tale disparità non è superabile con uno sforzo di attivazione (“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive”), e quindi che la richiedente si sia attivata concretamente per trovare un'occupazione;
c) alleghi e quindi provi che lo squilibrio sia anche frutto del suo sacrificio (aver rinunciato alle proprie capacità reddituali con conseguente onere di allegazione e prova dell'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti riposti nel progetto di vita;
impegno e rinunce che hanno influito negativamente sulla costruzione del percorso professionale-reddituale);
d) alleghi e quindi provi che la disparità economica è riconducibile a scelte di conduzione di vita familiare adottate di comune accordo e quindi condivise.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, si veda tra le tante pronunce,
Cassazione Civile, Sez. I, ord. del 17 aprile 2019, n. 10781, ord. - Pres. Valitutti - Est.
Lamorgese -: “Tanto premesso, il suddetto criterio perequativo – compensativo viene in rilievo nei casi in cui vi sia la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente
l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune, condizioni queste che, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto nel giudizio di merito.”
Orbene, posto che effettivamente sussiste un apprezzabile squilibrio economico tra le parti, il Collegio ritiene assenti le superiori condizioni. Al riguardo va premesso in fatto quanto segue:
- la coppia contraeva matrimonio concordatario in data 26 settembre 1996;
- il 27 novembre 1998 nasceva il primo figlio della coppia e il 7 gennaio 2000 il secondo;
- da più di 20 anni la è assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Pt_1
Scordia;
- a seguito del deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dal 22 novembre 2018 (data dell'udienza presidenziale di comparizione), i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- l'8 agosto 2023, veniva pubblicata la sentenza n. 513/2023 di separazione dei coniugi con cui si dispone, su concorde volontà delle parti, che il non CP_1
avrebbe dovuto versare alcunché in favore della moglie, né a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni già autosufficienti e non più conviventi, né a titolo di assegno di mantenimento per la stessa;
- in data 17 gennaio 2024, il depositava ricorso per la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, dichiarata infine con sentenza n. 697/2024 che rigettava le avverse richieste del coniuge per l'ottenimento di un assegno divorzile in proprio favore e di un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni;
Ciò posto, nel caso in esame non risulta dimostrato alcun sacrificio professionale della compiuto durante il matrimonio. Né l'attuale situazione di sperequazione Pt_1
economica può dirsi frutto di una scelta subita dalla quasi che altre fossero le sue Pt_1 aspirazioni professionali (anche la scelta di lavorare con orario ridotto, del resto, non appare irreversibile).
Esclusa la componente perequativa compensativa, stante l'attuale situazione reddituale non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale.
Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, va accolto l'appello incidentale del , considerata la soccombenza della con riferimento ad entrambe le CP_1 Pt_1
domande di mantenimento. In base alle stesse considerazione (rigetto dell'appello) le spese del presente giudizio di appello vanno poste a carico di Parte_2 in favore di , il tutto come liquidato in dispositivo. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1600/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in euro 851 per la fase di studio, euro Controparte_1
602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase di trattazione ed euro 1453 per la fase di decisione, oltre IVA, CPA e spese generali,
Condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 in favore di che liquida in euro 2058 per la fase di studio, euro 1418 per Controparte_1
la fase introduttiva, euro 1735 per la fase di decisione, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente rel. ed est.
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1600/2024 R.G. promossa
D A
nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Scordia (CT), Via Giovanni XXIII C.F._1
n.3, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Benedetto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
C O N T R O
nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Scordia (CT), Via Po n.47, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Rocco Simone Gambera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellato
conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 19/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 697/2024 del 30 ottobre 2024, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Scordia (CT) il 26 settembre 1996 tra e , non disponendo alcun Parte_2 Controparte_1
assegno divorzile e rigettando le richieste di mantenimento in favore dei figli;
ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza affinché le venga riconosciuto un assegno divorzile e, in favore dei figli, un assegno di mantenimento, entrambi nella misura ritenuta equa, con condanna alle spese a carico di controparte per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi, ha resistito all'azione, chiedendo il rigetto di tutte le pretese Controparte_1
attoree.
All'udienza del 19 giugno 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi d'appello - inquadramento giuridico e caso concreto
Con il primo motivo di appello, la preliminarmente, censura la sentenza Pt_1 impugnata per difetto di legittimazione passiva di , figlia maggiorenne Controparte_2
non più convivente, adducendo la mancata notifica alla stessa del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, difetto rituale da cui sarebbe derivata l'invalidità della sentenza appellata.
Tale rituale eccezione è infondata, atteso che nei giudizi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti necessarie sono esclusivamente i coniugi, laddove la presenza dei figli maggiorenni è meramente eventuale e concorrente laddove si verifichi il relativo intervento volontario nel processo.
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui esiste una legittimazione concorrente ad agire ed a resistere in giudizio del figlio maggiorenne e del genitore, sempre che sussista il presupposto della convivenza. Laddove, come nel caso di specie, non sussista la convivenza (neanche in senso lato), l'unico strumento processuale affinché accogliere una domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne presuppone il suo /(del figlio) intervento volontario nel giudizio divorzile.
Nel caso de quo, correttamente il Tribunale, a fronte di un'istanza avanzata dalla Pt_1 destinata ad ottenere il mantenimento per sé in favore della figlia, ha rigettato la domanda, mancando il presupposto del rapporto di convivenza.
Nel merito, l'appellante censura la pronuncia di prime cure perché in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in merito all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, il Giudice avrebbe l'obbligo di valutare l'autosufficienza economica in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, procedendo al raffronto con il precedente tenore di vita. In particolare, con riferimento alla situazione economica della figlia il decidente, in primo grado, non avrebbe considerato le precarie CP_2
condizioni lavorative e reddituali che governano il mercato del lavoro australiano, mentre con riferimento al figlio , avrebbe mancato di tenere in debita considerazione la Per_1
sua fuoriuscita dal mercato del lavoro per cause estranee alla sua volontà, quindi, la sua attuale incolpevole disoccupazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
In merito alla figlia il motivo è invero addirittura inammissibile non essendosi CP_2
l'appellante confrontato con le argomentazioni usate dal primo giudice. Invero il tribunale ha rigettato la domanda sia argomentando sulle condizioni reddituali della figlia maggiorenne sia argomentando sul rilevo della mancanza di convivenza genitore-figlia.
Ed infatti come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi e tra tante Cass.
2019/27339) qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass.
26 marzo 2001, n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011, n.
3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293): Tale principio è ben applicabile al caso di specie considerato che il rigetto della domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne si fonda su due argomenti alternativi, sicché rimosso che sia solo uno dei due, la decisione dovrebbe esser mantenuta siccome fondata sull'altro di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , la domanda va rigettata (con Per_1 conferma della sentenza) nonostante la condizione di attuale disoccupazione, e ciò essendo il giovane già inserito nel mondo del lavoro da parecchi anni alle dipendenze del
(ferma quadriennale), circostanza questa pacifica. Controparte_3
Sul punto, questa Corte di Appello si è più volte in tal senso espressa (ex multis, con pronuncia del 26/11/2014: “Una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne
l'autonomia economica, mediante espletamento di un'attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno.”), in ossequio a una serie uniforme di pronunce di legittimità costanti (v. Cass. civ., n. 30540/2017 e Cass. civ., n. 1585/2014).
Infine, l'appellante censura l'impugnato provvedimento per il mancato riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile, ritenendo irrilevante (e financo invalida poiché illecita) la sua precedente rinuncia, in sede di separazione, al diritto oggi nuovamente vantato.
A tal proposito, la ritiene erronea la valutazione del Tribunale sull'assenza di Pt_1
prova in merito all'apporto fornito dalla stessa alla famiglia, nella misura in cui questo avrebbe pregiudicato le sue opportunità di carriera, ed adduce che l'esigua retribuzione percepita dal Comune di Scordia, durante gli anni di matrimonio, sarebbe stata utilizzata per contribuire alle esigenze familiari, così come gli immobili acquistati da entrambi i coniugi ed equamente divisi tramite trasferimenti post separazione.
Il Tribunale, dunque, a suo dire, avrebbe ignorato non solo il significativo apporto alla famiglia dalla stessa fornito durante il lungo matrimonio, ma anche la sperequazione economica tra i coniugi (un reddito netto mensile di circa €.1.000,00 percepito dall'appellante a fronte di un reddito netto mensile di circa €.5.000,00 percepito dall'appellato), circostanze legittimanti il diritto all'assegno divorzile invocato.
L'appello non coglie nel segno, va invero evidenziato in diritto (quanto ai requisiti per riconoscere l'assegno divorzile) che per circa trent'anni la Suprema Corte di Cassazione è stata costante nel riconoscere all'assegno una funzione eminentemente assistenziale;
l'assegno divorzile è stato interpretato come lo strumento attraverso il quale garantire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vedi Cassazione, Sezioni Unite, 29 novembre 1990 n. 11490).
Una prima revisione di questo orientamento, però, si è avuta già con la pronuncia della
Corte di cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504. La Suprema Corte, in quella sede, muovendo dalla premessa che il divorzio costituisca il frutto di una definitiva espressione della libertà della persona, le cui conseguenze economiche vengono liberamente accettate dai coniugi, ha reputato che l'accertamento dell'assegno divorzile non possa basarsi sul parametro del cosiddetto tenore di vita, bensì sul diverso parametro della “autosufficienza economica”. In questa prospettiva il diritto all'assegno viene inserito in una valutazione che guarda al coniuge richiedente come singolo individuo, indipendentemente dal rapporto matrimoniale. Solo in sede di determinazione del quantum il giudice può recuperare spazio per una valutazione delle reciproche posizioni personali ed economiche di entrambi i coniugi.
Le successive oscillazioni della giurisprudenza di merito, tuttavia, hanno indotto le
Sezioni Unite ad intervenire con la sentenza volta a mitigare il rigore degli effetti connessi all'ordinanza del 2017, chiarendo quali siano gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, interpretano l'articolo 5 l. div. chiarendo che l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente prescritto ai fini del riconoscimento dell'an debeatur deve aver luogo mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, nonché tramite una valutazione comparativa delle condizioni economiche o patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive – affermano le sezioni unite - deve aver luogo verificando se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia.
In Cass. SS. UU. n.18287/2028 si legge: “l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Ciò significa che laddove risultino i sacrifici operati da uno dei coniugi a vantaggio della famiglia e/o dell'altro coniuge bisognerà altresì tenere conto della condizione concreta in cui lo stesso si trovi alla fine del matrimonio e quindi dell'età dello stesso e della conformazione del mercato del lavoro, e ciò per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali residuate.
Tanto premesso, può affermarsi che in base all'attuale orientamento, che questa Corte di merito condivide, occorre che la parte che domandi l'assegno divorzile:
a) alleghi e quindi provi che sussiste lo squilibrio economico;
b) alleghi e quindi provi che tale disparità non è superabile con uno sforzo di attivazione (“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive”), e quindi che la richiedente si sia attivata concretamente per trovare un'occupazione;
c) alleghi e quindi provi che lo squilibrio sia anche frutto del suo sacrificio (aver rinunciato alle proprie capacità reddituali con conseguente onere di allegazione e prova dell'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti riposti nel progetto di vita;
impegno e rinunce che hanno influito negativamente sulla costruzione del percorso professionale-reddituale);
d) alleghi e quindi provi che la disparità economica è riconducibile a scelte di conduzione di vita familiare adottate di comune accordo e quindi condivise.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, si veda tra le tante pronunce,
Cassazione Civile, Sez. I, ord. del 17 aprile 2019, n. 10781, ord. - Pres. Valitutti - Est.
Lamorgese -: “Tanto premesso, il suddetto criterio perequativo – compensativo viene in rilievo nei casi in cui vi sia la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente
l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune, condizioni queste che, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto nel giudizio di merito.”
Orbene, posto che effettivamente sussiste un apprezzabile squilibrio economico tra le parti, il Collegio ritiene assenti le superiori condizioni. Al riguardo va premesso in fatto quanto segue:
- la coppia contraeva matrimonio concordatario in data 26 settembre 1996;
- il 27 novembre 1998 nasceva il primo figlio della coppia e il 7 gennaio 2000 il secondo;
- da più di 20 anni la è assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Pt_1
Scordia;
- a seguito del deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dal 22 novembre 2018 (data dell'udienza presidenziale di comparizione), i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- l'8 agosto 2023, veniva pubblicata la sentenza n. 513/2023 di separazione dei coniugi con cui si dispone, su concorde volontà delle parti, che il non CP_1
avrebbe dovuto versare alcunché in favore della moglie, né a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni già autosufficienti e non più conviventi, né a titolo di assegno di mantenimento per la stessa;
- in data 17 gennaio 2024, il depositava ricorso per la cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, dichiarata infine con sentenza n. 697/2024 che rigettava le avverse richieste del coniuge per l'ottenimento di un assegno divorzile in proprio favore e di un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni;
Ciò posto, nel caso in esame non risulta dimostrato alcun sacrificio professionale della compiuto durante il matrimonio. Né l'attuale situazione di sperequazione Pt_1
economica può dirsi frutto di una scelta subita dalla quasi che altre fossero le sue Pt_1 aspirazioni professionali (anche la scelta di lavorare con orario ridotto, del resto, non appare irreversibile).
Esclusa la componente perequativa compensativa, stante l'attuale situazione reddituale non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale.
Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, va accolto l'appello incidentale del , considerata la soccombenza della con riferimento ad entrambe le CP_1 Pt_1
domande di mantenimento. In base alle stesse considerazione (rigetto dell'appello) le spese del presente giudizio di appello vanno poste a carico di Parte_2 in favore di , il tutto come liquidato in dispositivo. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1600/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in euro 851 per la fase di studio, euro Controparte_1
602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase di trattazione ed euro 1453 per la fase di decisione, oltre IVA, CPA e spese generali,
Condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 in favore di che liquida in euro 2058 per la fase di studio, euro 1418 per Controparte_1
la fase introduttiva, euro 1735 per la fase di decisione, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente Massimo Escher