Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
TI GR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Leggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA IA, non costituita in giudizio;
ricorso ex art. 116 c.p.a. relativo all’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990 in relazione all’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 5 novembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Co.R.Fi.La.C. – Consorzio per la Ricerca Nel Settore della Filiera Lattiero-Casearia e Dell’Agroalimentare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa TI NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
La ricorrente ha impugnato il tacito diniego del Consorzio per la Ricerca nel Settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell’Agroalimentare sull’istanza di accesso trasmessa in data 5 novembre 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta quanto segue: a) la ricorrente è dirigente amministrativo presso il Consorzio dal 18 dicembre 2008 ed è responsabile dell’Area Patrimonio e Funzionamento dell’ente; b) con comunicazione in data 11 luglio 2025 l’ente ha preannunciato la corresponsione di incentivi economici ai dipendenti per i risultati conseguiti nell’anno 2024 e in data 14 luglio 2025 è stato accreditato alla ricorrente l’importo netto di € 1.001,81 a titolo di “incentivo anno 2024”; c) l’interessata, tuttavia, non comprende i criteri seguiti dal Consorzio per la quantificazione e distribuzione dei premi, anche tenuto conto che non vi è stata una preventiva assegnazione degli obiettivi di risultato, né alcuna comunicazione in ordine alla valutazione della performance, e richiama altresì una relazione dalla stessa trasmessa in data 11 aprile 2025 in cui tali profili erano stati evidenziati; d) la ricorrente aveva già presentato una prima istanza di accesso in data 18 luglio 2025 per ottenere copia degli atti e dei documenti posti a base della suddivisione dei premi e della determinazione degli importi; e) a tale istanza ha fatto seguito l’avvio del procedimento con comunicazione del 25 luglio 2025 e il provvedimento di rigetto del 16 settembre 2025 sul rilievo del difetto di sottoscrizione dell’istanza; f) la ricorrente ha riproposto l’istanza in data 5 novembre 2025, ma l’Amministrazione non ha provveduto.
Nel costituirsi in giudizio l’Amministrazione ha in sintesi eccepito: 1) la cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla richiesta avente ad oggetto gli atti e i criteri generali di valutazione, nonché la scheda di valutazione strettamente personale della ricorrente; ciò in ragione dell’avvenuta pubblicazione delle delibere e delle tabelle di valutazione anonimizzate sul sito istituzionale dell’ente (nella sezione “Amministrazione Trasparente”) e della integrale e spontanea ostensione stragiudiziale della scheda valutativa personale della ricorrente, avvenuta a mezzo PEC in data 23 febbraio 2026; 2) in subordine, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché: 3) l’infondatezza della pretesa di accesso agli “elenchi nominativi” e alle “schede individuali” degli altri dipendenti e controinteressati, configurandosi tale pretesa quale inammissibile controllo generalizzato sull’operato del Consorzio, oltre che in palese violazione del diritto alla riservatezza dei terzi e in assenza del requisito della “stretta indispensabilità” difensiva; 4) l’inammissibilità dell’istanza avente ad oggetto “ogni altro documento” o eventuali “informative sindacali”, vertendosi in ipotesi di radicale inesistenza degli atti e, conseguentemente, di inesigibilità oggettiva dell’ostensione.
Nell’odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente, nel dare atto della parziale ostensione dei documenti richiesti, ha insistito nell’accoglimento del ricorso e nella condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Il Collegio osserva quanto segue.
L’istanza di accesso per cui è causa concerne i seguenti atti e documenti: a) verbali, determinazioni e ogni altro documento relativo ai criteri, linee guida, regolamenti o delibere dell’ente per la valutazione della performance individuale e/o collettiva dei dipendenti e per la suddivisione dei premi di produzione; b) tabelle, elenchi nominativi, prospetti riepilogativi, griglie di valutazione, schede individuali e ogni altro documento utile attestante la valutazione della performance eseguita e l’attribuzione dei premi di produzione, con specifica indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi assegnati; c) verbali delle commissioni o dei responsabili della valutazione della performance, nonché ogni altro documento utilizzato ai fini della determinazione e attribuzione dei premi; d) eventuali comunicazioni, informative o relazioni indirizzate alle rappresentanze sindacali o ai dipendenti riguardanti la procedura di valutazione e la suddivisione dei premi.
L’Amministrazione resistente, nelle proprie difese, ha, in primo luogo, rappresentato che la delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 4 luglio 2025, concernente l’“indennità di risultato e performance”, nonché l’allegato verbale del Nucleo di Valutazione e le tabelle anonimizzate dei risultati sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale dell’ente, “ la cui sezione web è stata recentemente oggetto di fisiologici aggiornamenti e manutenzione ”.
Sulla base degli atti di causa non è dato evincersi se tali documenti fossero già consultabili sul sito istituzionale al momento in cui è stata formulata l’istanza di accesso o se, a causa degli interventi di aggiornamento e manutenzione del sito cui l’Amministrazione intimata ha fatto cenno, la disponibilità degli stessi sia divenuta effettiva solo in un momento successivo.
Ad ogni modo, risultano pubblicati: a) la predetta delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 4 luglio 2025, recante l’approvazione dei punteggi, delle fasce e delle relative indennità per i dirigenti, i ricercatori e i tecnici - con le allegate tabelle anonimizzate - nonché “ la liquidazione e il pagamento degli importi di retribuzione incentivante sui fondi di relativa competenza così come già impegnati con determina n. 306 del 23/12/2024 ”; b) il verbale del Nucleo di Valutazione in pari data, nel quale, dato atto della mancata definizione di un sistema di misurazione e valutazione delle performance in funzione della nuova organizzazione dell’ente, è stata formulata una proposta di valutazione della performance individuale sulla base dei criteri ivi indicati e della misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e dei responsabili di area e di settore compendiata nelle schede individuali di valutazione con i relativi punteggi per ogni dipendente (schede non pubblicate sul sito istituzionale).
Come rappresentato in giudizio, inoltre, l’Amministrazione ha provveduto, in data 23 febbraio 2026, a trasmettere alla ricorrente la scheda valutativa che la riguarda, sicché con riferimento ai documenti concernenti i criteri valutativi, i verbali di valutazione e la scheda individuale della ricorrente la materia del contendere deve ritenersi cessata.
In via preliminare, va, poi, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente, in quanto la richiesta di accesso per cui è causa si correla (anche) ad esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, venendo in rilievo la valutazione della performance e l’attribuzione della retribuzione incentivante ai dipendenti e, in ultima analisi, il buon andamento della stessa Amministrazione.
L’inerenza della controversia in esame all’attività di pubblico interesse svolta dall’ente intimato - soggetto di diritto privato sottoposto a controllo pubblico - vale, quindi, a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di accesso, ancorché essa inerisca a documenti e ad atti adottati dall’Amministrazione nella gestione dei rapporti di lavoro del personale in servizio.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, invero, per “ documento amministrativo ” deve intendersi ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, “ detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”, e per “ pubblica amministrazione… tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ”.
Va, quindi, esaminata nel merito la pretesa della ricorrente all’ostensione degli elenchi nominativi e delle schede individuali di valutazione, con specifica indicazione dei soggetti beneficiari del premio e degli importi erogati.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. ”.
Nel ricorso, quanto all’interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile che giustificherebbe l’accesso ai documenti di cui si discute, si evidenzia che: - la ricorrente “ non ha mai ricevuto nessuna comunicazione avente ad oggetto la valutazione della propria performance professionale, né ha avuto la possibilità di apprezzare e conoscere gli esiti della valutazione operata e/o contestarla ”; - “ La determinazione e conseguente assegnazione di premi effettuata dal Co.R.Fi.Lac. nel mese di luglio 2025 non risulta motivata ed appare assolutamente arbitraria e svincolata da qualunque criterio valutabile dall’interessata ”; - la ricorrente, “ in quanto dipendente e beneficiaria del premio, vanta un interesse giuridicamente rilevante a conoscere in modo chiaro e trasparente i criteri con cui l’Ente ha stabilito i premi di produzione ed ha proceduto alla relativa distribuzione ”.
Al riguardo, deve ritenersi che l’interesse così dedotto dalla ricorrente risulti pienamente soddisfatto dalla ostensione della scheda di valutazione personale dell’interessata e dalla pubblicazione della menzionata delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 4 luglio 2025, che approva la proposta di valutazione contenuta nell’allegato verbale del Nucleo di Valutazione con le annesse tabelle (pubblicate in forma anonimizzata), ove sono specificamente indicati: - i criteri di valutazione adottati (nelle more della definizione di un sistema di misurazione e valutazione delle performance in funzione della nuova organizzazione dell’ente), individuati nelle seguenti voci (punto per punto specificamente dettagliate nel verbale): 1) attività da ordine di servizio; 2) contributo tecnico scientifico; 3) orientamento all’utenza; 4) flessibilità ed efficienza nell’attività; - la suddivisione in fasce di merito corrispondenti ai diversi punteggi assegnati, cui si correla la distribuzione degli importi di retribuzione incentivante a valere sui fondi di relativa competenza già impegnati con determina n. 306 del 23 dicembre 2024.
Deve, quindi, ritenersi che la conoscenza di tali elementi (criteri generali di valutazione, corrispondenza tra punteggi assegnati sulla base dei predetti criteri valutativi, fasce di merito e indennità spettanti), unitamente all’ostensione della scheda valutativa personale della ricorrente, consenta alla stessa di soddisfare l’“ interesse giuridicamente rilevante a conoscere in modo chiaro e trasparente i criteri con cui l’Ente ha stabilito i premi di produzione ed ha proceduto alla relativa distribuzione ” nonché quello di “ apprezzare e conoscere gli esiti della valutazione operata e/o contestarla ”.
La ricorrente, in altri termini, sulla base dei documenti già forniti dall’Amministrazione, è in grado di conoscere ed eventualmente contestare, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, la valutazione della propria posizione e la corrispondente assegnazione ad una determinata fascia di merito e di indennità, nonché, eventualmente, a monte, i criteri seguiti per la valutazione delle prestazioni lavorative rese.
Non risulta, invece, dedotto specificamente un interesse di tipo comparativo che giustificherebbe anche l’ostensione integrale delle tabelle di valutazione, senza oscuramento dei nominativi dei dipendenti, e, finanche, delle schede individuali di ciascun dipendente con la specificazione degli importi singolarmente erogati.
Peraltro, un interesse di tale portata non appare, nel caso concreto, apprezzabile sul piano giuridico in relazione alla natura del bene tutelato, venendo in rilievo la valutazione della performance individuale, in funzione della misurazione del grado di raggiungimento di obiettivi determinati da parte del singolo dipendente (cui si correla il corrispondente trattamento economico integrativo incentivante).
La giurisprudenza amministrativa (richiamata anche dal Consorzio resistente nella propria memoria), invero, ha già avuto modo di precisare che “ in relazione alla pretesa conoscenza della documentazione relativa alla retribuzione di risultato riconosciuta ad altri dirigenti, non appare configurabile, in capo all’odierno ricorrente, alcun interesse meritevole di tutela, azionabile con il rimedio peculiare apprestato dall’art. 116 c.p.a.. È sufficiente, al riguardo, rilevare che l’esercizio del diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, intendendosi per tale un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e, in definitiva, ricollegabile all’istante da un preciso e ben identificabile nesso funzionale alla realizzazione di esigenze di giustizia (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015, n.4452), per concludere che, nel caso di specie, la conoscenza della documentazione rimasta riservata non risulterebbe idonea a soddisfare alcun apprezzabile interesse, tanto meno collegato ad esigenze di difesa giurisdizionale…, attesa l’assoluta irrilevanza, a qualsiasi fine di tutela dei suoi interessi, del mero confronto della sua retribuzione di risultato con quella riconosciuta ai suoi colleghi (in ragione dell’autonomia e dell’indipendenza delle relative posizioni soggettive) ” (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 4903).
In fattispecie analoga alla presente (e relativa all’accesso, da parte di un dirigente, agli atti concernenti la valutazione della performance degli altri dirigenti in servizio), inoltre, il Consiglio di Stato ha escluso che rilevi, sul piano giuridico e difensivo, un interesse di tipo comparativo, idoneo a legittimare l’accesso documentale nei termini generalizzati prospettati in ricorso, al riguardo affermando che “ Presupposto logico della pretesa dell’appellante di accedere alle valutazioni degli altri dirigenti, al fine di raffrontarle alla propria e tentare così di verificare se i criteri a tal fine utilizzati dall’amministrazione siano stati gli stessi, o comunque se la loro applicazione sia stata omogenea, è che tali valutazioni siano in qualche modo standardizzate, sì che all’applicazione di un criterio obiettivo e determinato necessariamente debba far seguito un risultato, e che questo dunque sia prevedibile a priori. Si tratta di una pretesa di automatismo quasi meccanico, che implicitamente nega l’idea stessa di un’effettiva valutazione da parte dell’ufficio a ciò deputato. In realtà, ogni valutazione resta autonoma e implica un congruo grado di discrezionalità amministrativa… ” (Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3176).
Va, dunque, disattesa l’istanza della ricorrente di accedere agli elenchi nominativi e alle schede individuali degli altri dipendenti, con indicazione dei soggetti beneficiari delle indennità e degli importi assegnati.
Infine, deve dichiararsi l’infondatezza della domanda anche con riferimento all’accesso ad “ eventuali comunicazioni, informative o relazioni indirizzate alle rappresentanze sindacali o ai dipendenti riguardanti la procedura di valutazione e la suddivisione dei premi ”, non essendo stata fornita prova dalla ricorrente, né puntuale allegazione, in merito alla concreta disponibilità di tale documentazione da parte del Consorzio intimato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622, secondo cui “ La possibilità di acquisire i documenti, com’è ovvio, postula la materiale detenzione dell’Amministrazione cui è rivolta l’istanza. Tale presupposto va acquisito in termini di fatto costitutivo della pretesa ostensiva, pertanto, la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni ”).
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda e della reciproca soccombenza (avuto riguardo all’intervenuta ostensione in corso di causa di parte della documentazione spettante), le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei termini di cui in motivazione; 2) rigetta, nel resto, il ricorso; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 12 marzo 2026, 16 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
AN BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
TI NS, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TI NS | AN BU |
IL SEGRETARIO