Art. 3.
Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'Istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'Istituto stesso, e' iscritto nell'albo dei soci permanenti.
Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento, il diritto all'assistenza per se' e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno pero' quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.
Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'Istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'Istituto stesso, e' iscritto nell'albo dei soci permanenti.
Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento, il diritto all'assistenza per se' e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno pero' quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.