Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14508/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14508 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. -OMISSIS- di diniego della Cittadinanza Italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OV IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato del provvedimento (-OMISSIS-) emesso dal Ministero dell'Interno il 17 agosto 2022, con il quale si è disposto il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione ed errata applicazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, l’eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria, omessa notifica e mancata instaurazione del contraddittorio; i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per errata applicazione dell’art. art. 10 bis della Legge n. 241/90 in quanto il ricorrente non avrebbe potuto acquisire conoscenza dell’esistenza del preavviso di rigetto;
2. la violazione art. 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, l’eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, in quanto la sentenza di condanna, alla base del provvedimento di rigetto (è la decisione n. -OMISSIS-), sarebbe stata riformata da una successiva Sentenza della Corte d'Appello dell’Aquila, che ha dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Si è costituito con una relazione il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
1.2 Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
1.3 L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n.5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
1.4 In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez.III, 07/01/2022, n. 104).
1.5 Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
1.6 Invero, il Ministero ha motivato il diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione, innanzitutto, di quanto emerso dal rapporto informativo rilasciato dalla Questura di Chieti e dal certificato dei carichi pendenti, dai quali è emersa l’esistenza della sentenza di condanna del 15 novembre 2016 in seguito a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate).
1.7 Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza, e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 03.06.2022, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, trasmessa, in pari data all’interessato mediante il sistema di gestione telematica della pratica.
1.8 Nel consegue che non sussiste alcuna violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale, in quanto l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare la comunicazione del preavviso di rigetto per via telematica con l’inserimento sulla piattaforma online in cui vanno necessariamente inserite le domande di cittadinanza e mediante la quale sono gestiti i relativi procedimenti.
È noto che a fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica, ai sensi rispettivamente dell’artt. 3-bis e 41 del d. lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza o di sulla mail associata al portale on line (Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022).
1.9 Altrettando non dirimente è l’intervenuta prescrizione del reato accertata a seguito della sentenza di secondo grado e, ciò, considerando che secondo un costante orientamento giurisprudenziale l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
2. L’Amministrazione può, infatti, valutare pure fatti di reato oggetto di archiviazione/prescrizione/riabilitazione, rimanendo comunque i comportamenti addebitati all’istante valutabili come “fatti storici indicativi” di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022).
2.1 Si consideri, da ultimo, che il provvedimento di condanna è del 2016 e rientra, pertanto, nel decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2018.
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV IU, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OV IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.