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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 887/2019 depositato il 06/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3147/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 20/07/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T301603 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3147/04/18, depositata il 20.07.2018 (p. 1), la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, Sezione IV, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TY703T301603/2011, relativo al recupero IRAP per l'anno d'imposta 2006.
La CTP rigettava il ricorso nel merito dell'imposta, richiamando le argomentazioni dell'Ufficio, ma annullava le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente l'ipotesi di non punibilità ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, stante l'obiettiva incertezza applicativa delle fonti normative.
Avverso detta pronuncia, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa proponeva appello principale in data 29.01.2019, deducendo la nullità della sentenza per ultrapetizione (violazione dell'art. 112 c.p.c.) nella parte relativa all'annullamento delle sanzioni e l'insussistenza in re ipsa dell'incertezza applicativa.
La società contribuente si costituiva in giudizio, proponendo a sua volta appello incidentale e controdeduzioni all'appello principale, insistendo per l'annullamento totale dell'avviso di accertamento, eccependo: la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente;
la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 43 DPR 600/1973 (carenza di nuovi elementi nell'accertamento integrativo); la violazione del principio del legittimo affidamento e buona fede;
e l'applicabilità retroattiva della soglia di esenzione IRAP a €
200.000,00. All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della sentenza di prime cure, sollevata dall'appellante incidentale ex art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, è fondata.
Il Collegio di primo grado ha liquidato l'intera questione di merito con una formula apodittica e stereotipata: “Osserva il collegio che il ricorso non può essere accolto, giuste le argomentazioni svolte dalla A.E. che per comodità integralmente si richiamano.”.
Tale modus operandi contrasta insanabilmente con il precetto di cui agli artt. 36 D.Lgs. n.
546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., i quali impongono l'obbligo di un'autonoma e sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisone.
Sul punto è la stessa Corte di cassazione ad affermare che la motivazione per relationem è ammissibile solo in presenza di specifiche e circostanziate condizioni, ovvero qualora la decisione richiamata sia nota alle parti e il suo contenuto venga autonomamente recepito e vagliato dal giudice nel contesto della propria decisione, senza risolversi in un mero rinvio acritico (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10840/2003; Cass. n.
3999/2018).
Nel caso di specie, l'inciso "per comodità" rivela la totale assenza di valutazione critica e di assorbimento delle ragioni dell'Ufficio nell'apparato motivazionale della sentenza, rendendo la stessa tamquam non esset (come se non esistesse), affetta da nullità assoluta. La nullità della sentenza di primo grado impone a questa Corte di decidere la controversia nel merito, esaminando tutte le doglianze originariamente formulate e riproposte dalle parti.
Sull'eccezione di ultrapetizione e l'annullamento delle sanzioni (Appello Principale ADE).
L'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate, volto a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato le sanzioni, è infondato.
L'Ufficio lamenta che i giudici di primo grado siano incorsi nel vizio di ultrapetizione (ex art. 112 c.p.c.), avendo statuito sulla non applicabilità delle sanzioni pur in assenza di una specifica eccezione di parte nel ricorso introduttivo.
Tale assunto non trova conforto nei principi che governano il processo tributario.
L'applicabilità dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, relativo alla non punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, è un principio di carattere generale che il giudice tributario ha il potere-dovere di rilevare e applicare d'ufficio, in quanto attiene alla legalità della sanzione stessa e non alla causa petendi del ricorso.
Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti e di applicare le norme pertinenti, anche ex officio, non configura un vizio di ultrapetizione, come peraltro confermato dalla stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante (cfr. Cass. n.
7536/2005), a condizione che non si fuoriesca dal perimetro dei fatti storici e processuali dedotti in giudizio. L'annullamento delle sanzioni, pertanto, non costituisce un vizio processuale, ma l'esercizio di una corretta potestà giurisdizionale.
Sulla violazione del legittimo affidamento e l'illegittimità dell'accertamento integrativo
(Appello Incidentale - Punti 2 e 3):Le censure mosse dalla società contribuente nel suo appello incidentale, relative all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 43 DPR n. 600/1973 e del principio del legittimo affidamento, sono fondate e dirimenti ai fini dell'annullamento integrale dell'atto impositivo.
Risulta documentalmente provato che l'Agenzia delle Entrate ha posto in essere un comportamento oggettivamente contraddittorio: o In data 15.12.2010, notificava un primo accertamento per l'IRAP 2006, indicando erroneamente in € 200.000,00 il limite massimo di fruibilità dell'agevolazione de minimis (Reg. CE n. 1998/2006), recuperando solo l'eccedenza.
Nominativo_1o , in data 17.11.2011, notificava un secondo avviso
(quello hic impugnato), correggendo il tiro e richiamando il precedente Regolamento CE n.
69/2001, applicabile ratione temporis all'anno 2006, che prevedeva il tetto inferiore di €
100.000,00, e procedeva al recupero del residuo maggiore importo.
Banca_1Tale condotta una palese violazione dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), che sancisce il principio di collaborazione e buona fede e la tutela dell'affidamento incolpevole. Il contribuente ha fatto affidamento sulla prima, benché erronea, comunicazione dell'Ufficio.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il principio di tutela dell'affidamento non si limita a inibire l'irrogazione delle sanzioni, ma, in casi di manifesta e oggettiva contraddittorietà dell'azione amministrativa, può determinare l'inesigibilità del tributo stesso
(cfr. Cass. n. 17576/2002; Cass. n. 21513/2006).
Inoltre, il secondo avviso di accertamento si configura come un accertamento integrativo privo dei presupposti di legge. L'art. 43, comma 3, DPR n. 600/1973 subordina l'integrazione a "nuovi elementi" sopravvenuti non conosciuti in precedenza. Nel caso di specie, l'Ufficio ha semplicemente corretto un proprio errore di diritto/interpretativo, basandosi sugli stessi elementi contabili già in suo possesso (le dichiarazioni degli anni precedenti), come ammesso dall'Ufficio stesso. La successiva qualificazione dell'atto come "accertamento parziale" ex art. 41-bis DPR n. 600/1973 non sana il vizio, poiché anche tale norma presuppone che gli elementi emergano da attività istruttorie distinte e non da una mera rivalutazione dei medesimi dati già noti. Ne consegue la nullità integrale dell'atto impositivo per violazione delle garanzie procedimentali e sostanziali a tutela del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Siracusa, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti:
• Dichiara la nullità della sentenza n. 3147/04/18 della CTP di Siracusa.
• Accoglie l'appello incidentale proposto dalla Resistente_1
S.R.L. e, decidendo nel merito, annulla integralmente l'avviso di accertamento n. TY703T301603/2011 impugnato.
• Rigetta l'appello principale proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI SIRACUSA.
• Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio in favore della società contribuente, che si liquidano complessivamente in Euro 5.000,00 per ogni grado oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, 07.10.2024
Presidente est
ZI TO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 887/2019 depositato il 06/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3147/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 20/07/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY703T301603 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3147/04/18, depositata il 20.07.2018 (p. 1), la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, Sezione IV, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TY703T301603/2011, relativo al recupero IRAP per l'anno d'imposta 2006.
La CTP rigettava il ricorso nel merito dell'imposta, richiamando le argomentazioni dell'Ufficio, ma annullava le sanzioni irrogate, ritenendo sussistente l'ipotesi di non punibilità ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, stante l'obiettiva incertezza applicativa delle fonti normative.
Avverso detta pronuncia, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa proponeva appello principale in data 29.01.2019, deducendo la nullità della sentenza per ultrapetizione (violazione dell'art. 112 c.p.c.) nella parte relativa all'annullamento delle sanzioni e l'insussistenza in re ipsa dell'incertezza applicativa.
La società contribuente si costituiva in giudizio, proponendo a sua volta appello incidentale e controdeduzioni all'appello principale, insistendo per l'annullamento totale dell'avviso di accertamento, eccependo: la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente;
la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 43 DPR 600/1973 (carenza di nuovi elementi nell'accertamento integrativo); la violazione del principio del legittimo affidamento e buona fede;
e l'applicabilità retroattiva della soglia di esenzione IRAP a €
200.000,00. All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della sentenza di prime cure, sollevata dall'appellante incidentale ex art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, è fondata.
Il Collegio di primo grado ha liquidato l'intera questione di merito con una formula apodittica e stereotipata: “Osserva il collegio che il ricorso non può essere accolto, giuste le argomentazioni svolte dalla A.E. che per comodità integralmente si richiamano.”.
Tale modus operandi contrasta insanabilmente con il precetto di cui agli artt. 36 D.Lgs. n.
546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., i quali impongono l'obbligo di un'autonoma e sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisone.
Sul punto è la stessa Corte di cassazione ad affermare che la motivazione per relationem è ammissibile solo in presenza di specifiche e circostanziate condizioni, ovvero qualora la decisione richiamata sia nota alle parti e il suo contenuto venga autonomamente recepito e vagliato dal giudice nel contesto della propria decisione, senza risolversi in un mero rinvio acritico (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10840/2003; Cass. n.
3999/2018).
Nel caso di specie, l'inciso "per comodità" rivela la totale assenza di valutazione critica e di assorbimento delle ragioni dell'Ufficio nell'apparato motivazionale della sentenza, rendendo la stessa tamquam non esset (come se non esistesse), affetta da nullità assoluta. La nullità della sentenza di primo grado impone a questa Corte di decidere la controversia nel merito, esaminando tutte le doglianze originariamente formulate e riproposte dalle parti.
Sull'eccezione di ultrapetizione e l'annullamento delle sanzioni (Appello Principale ADE).
L'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate, volto a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato le sanzioni, è infondato.
L'Ufficio lamenta che i giudici di primo grado siano incorsi nel vizio di ultrapetizione (ex art. 112 c.p.c.), avendo statuito sulla non applicabilità delle sanzioni pur in assenza di una specifica eccezione di parte nel ricorso introduttivo.
Tale assunto non trova conforto nei principi che governano il processo tributario.
L'applicabilità dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, relativo alla non punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, è un principio di carattere generale che il giudice tributario ha il potere-dovere di rilevare e applicare d'ufficio, in quanto attiene alla legalità della sanzione stessa e non alla causa petendi del ricorso.
Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti e di applicare le norme pertinenti, anche ex officio, non configura un vizio di ultrapetizione, come peraltro confermato dalla stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante (cfr. Cass. n.
7536/2005), a condizione che non si fuoriesca dal perimetro dei fatti storici e processuali dedotti in giudizio. L'annullamento delle sanzioni, pertanto, non costituisce un vizio processuale, ma l'esercizio di una corretta potestà giurisdizionale.
Sulla violazione del legittimo affidamento e l'illegittimità dell'accertamento integrativo
(Appello Incidentale - Punti 2 e 3):Le censure mosse dalla società contribuente nel suo appello incidentale, relative all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 43 DPR n. 600/1973 e del principio del legittimo affidamento, sono fondate e dirimenti ai fini dell'annullamento integrale dell'atto impositivo.
Risulta documentalmente provato che l'Agenzia delle Entrate ha posto in essere un comportamento oggettivamente contraddittorio: o In data 15.12.2010, notificava un primo accertamento per l'IRAP 2006, indicando erroneamente in € 200.000,00 il limite massimo di fruibilità dell'agevolazione de minimis (Reg. CE n. 1998/2006), recuperando solo l'eccedenza.
Nominativo_1o , in data 17.11.2011, notificava un secondo avviso
(quello hic impugnato), correggendo il tiro e richiamando il precedente Regolamento CE n.
69/2001, applicabile ratione temporis all'anno 2006, che prevedeva il tetto inferiore di €
100.000,00, e procedeva al recupero del residuo maggiore importo.
Banca_1Tale condotta una palese violazione dell'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), che sancisce il principio di collaborazione e buona fede e la tutela dell'affidamento incolpevole. Il contribuente ha fatto affidamento sulla prima, benché erronea, comunicazione dell'Ufficio.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il principio di tutela dell'affidamento non si limita a inibire l'irrogazione delle sanzioni, ma, in casi di manifesta e oggettiva contraddittorietà dell'azione amministrativa, può determinare l'inesigibilità del tributo stesso
(cfr. Cass. n. 17576/2002; Cass. n. 21513/2006).
Inoltre, il secondo avviso di accertamento si configura come un accertamento integrativo privo dei presupposti di legge. L'art. 43, comma 3, DPR n. 600/1973 subordina l'integrazione a "nuovi elementi" sopravvenuti non conosciuti in precedenza. Nel caso di specie, l'Ufficio ha semplicemente corretto un proprio errore di diritto/interpretativo, basandosi sugli stessi elementi contabili già in suo possesso (le dichiarazioni degli anni precedenti), come ammesso dall'Ufficio stesso. La successiva qualificazione dell'atto come "accertamento parziale" ex art. 41-bis DPR n. 600/1973 non sana il vizio, poiché anche tale norma presuppone che gli elementi emergano da attività istruttorie distinte e non da una mera rivalutazione dei medesimi dati già noti. Ne consegue la nullità integrale dell'atto impositivo per violazione delle garanzie procedimentali e sostanziali a tutela del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Siracusa, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti:
• Dichiara la nullità della sentenza n. 3147/04/18 della CTP di Siracusa.
• Accoglie l'appello incidentale proposto dalla Resistente_1
S.R.L. e, decidendo nel merito, annulla integralmente l'avviso di accertamento n. TY703T301603/2011 impugnato.
• Rigetta l'appello principale proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI SIRACUSA.
• Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio in favore della società contribuente, che si liquidano complessivamente in Euro 5.000,00 per ogni grado oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, 07.10.2024
Presidente est
ZI TO