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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ssa LUCCA Ada Presidente Dott. MARCO BONCI Giudice Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09/08/1961, residente in [...]F. CORRIDONI 18 16019 RONCO SCRIVIA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. REPETTO MARIA LINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
27/09/1963, residente in V. PONASSINO 2 BOSIO, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZARDI PAOLA MARIA ELENA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._4 atti Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 5/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MIGNANEGO il 05/09/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 26/3/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MIGNANEGO il 05/09/1993 dai Signori e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie Pt_1 la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT;
2. Le figlie della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, pertanto, si intende da ora cessato l'obbligo delle parti al mantenimento delle medesime;
3. I signori e si sono impegnati a dare esecuzione al Parte_2 Pt_1 presente accordo a partire dal mese di luglio 2025;
4. Spese legali compensate. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 21, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa LUCCA ADA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ssa LUCCA Ada Presidente Dott. MARCO BONCI Giudice Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
09/08/1961, residente in [...]F. CORRIDONI 18 16019 RONCO SCRIVIA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. REPETTO MARIA LINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
27/09/1963, residente in V. PONASSINO 2 BOSIO, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZARDI PAOLA MARIA ELENA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._4 atti Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 5/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MIGNANEGO il 05/09/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 26/3/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MIGNANEGO il 05/09/1993 dai Signori e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie Pt_1 la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT;
2. Le figlie della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, pertanto, si intende da ora cessato l'obbligo delle parti al mantenimento delle medesime;
3. I signori e si sono impegnati a dare esecuzione al Parte_2 Pt_1 presente accordo a partire dal mese di luglio 2025;
4. Spese legali compensate. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 21, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa LUCCA ADA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba