TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17329 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14186 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
OMA (RM), 07/09/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAPES STEFANIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 14/02/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ILARIO VINCENZA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08 luglio 2025 svoltasi con modalità cartolari le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 18 giugno 2006 contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che dall'unione non nascevano figli, esponeva che Controparte_1
con sentenza 3283/2023 (RG. 14908/2019) del 31.01.2022 il Tribunale di
Roma dichiarava la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra l'altro, il ricorrente è tenuto al versamento alla odierna resistente, a titolo di mantenimento, dell'importo di Euro 350,00 mensili oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con rigetto delle reciproche domande di addebito;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla a titolo di assegno divorzile in caso di richiesta in tal senso da parte della resistente.
All'uopo il ricorrente deduceva di guadagnare sempre lo stesso stipendio dell'epoca della separazione e che la resistente aveva sempre provveduto alle sue necessità svolgendo lavori in nero sia come baby sitter,
sia come banchista presso la rivendita di frutta dello zio e del cugino, sia 3 infine beneficiando di una pensione di invalidità di Euro 300 mensili.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla Controparte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 al mese o nel maggiore/minore importo ritenuto di giustizia.
A sostegno della propria domanda la resistente deduceva che dopo aver trascorso un periodo presso la famiglia di origine, non potendosi permettere un appartamento in affitto, se ne era allontanata per forti contrasti con i genitori e si era trasferita a vivere a Fiumicino presso la casa della nonna materna, nel frattempo deceduta;
che in effetti il sabato collaborava con lo zio presso il banco di frutta e verdura gestito dallo stesso ed il quale la ricompensava con i prodotti dell'azienda ma non percepiva altri redditi;
che la medesima in passato, grazie al diploma di tecnico dei servizi sociali, aveva lavorato presso strutture per la cura di anziani ma a causa di due tumori non era più in grado di svolgere lavori che comportassero una sforzo fisico;
che, a ciò aggiungasi, a causa della separazione era stata colpita da uno stato di depressione con conseguente anoressia;
che attualmente poteva contare solo su una pensione di invalidità
di Euro 300 mensili, del tutto insufficiente per il proprio sostentamento e non aveva poter vantare titoli per accedere nel mondo del lavoro oltre alle difficoltà legate all'età (49 anni); che di contro il ricorrente era proprietario della casa coniugale e di altri immobili ereditati e disponeva di uno stipendio di Euro 2.500 mensili per 13 mensilità.
All'udienza presidenziale comparivano le parti e il Presidente
confermava le condizioni della separazione rinviando la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore. 4
Con sentenza n. 1861/2024 il Tribunale adito dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 [...]
in data 18 giugno 2006. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, espletate le prove per orali alla successiva udienza dell'08 luglio 2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il Collegio è
chiamato a decidere sulla domanda della resistente volta al riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due 5 coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di
uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019). 6
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da 7 riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene dalla prova per interrogatorio formale della ricorrente emerge che la medesima ha effettuato dei lavori come supporto all'insegnante di sostegno, come assistente domiciliare e baby sitter, anche se non in modo continuativo e da ultimo, come verbalizzato dal proprio legale all'udienza del 6 novembre 2024 in cui era presente personalmente la parte resistente, è
stato dato atto che è stata assunta a tempo indeterminato presso il supermercato “Di Più” con retribuzione mensile di Euro 1.170,00
comprensiva di tredicesima e tfr e contestualmente ha manifestato di non aver più interesse alla domanda di assegno divorzile e di rinunciare all'escussione dei testi.
Per completezza occorre precisare che nella memoria conclusiva, in contrasto con quanto testè riportato, la parte resistente è ritornata sulla precedente richiesta di assegno divorzile desumendo che la situazione lavorativa era mutata in quanto dipendente della Società “STOLTHED
APS”, che gestisce il discount “DI PIU”, con la retribuzione annuale lorda di € 8.766,86 con un contratto a tempo determinato con scadenza maggio
2025.
Premesso che all'udienza del 6 novembre 2024 la parte resistente ha verbalizzato di non avere più interesse al mantenimento abbandonando la domanda e rinunciando alla escussione dei testi, la dedotta improvvisa modifica della situazione lavorativa ossia da un contratto a tempo indeterminato ad uno a tempo determinato non risulta corroborata da ragioni per un cambiamento peggiorativo e pertanto appare priva di giustificazione 8 oltre che pervenuta dopo aver formalizzato la dichiarazione di non voler coltivare ulteriormente la domanda e pertanto di rinunciare alla stessa.
Non solo ma dalle prove orali la resistente, donna ancora in piena età
lavorativa, risulta aver svolto varie attività nell'ambito lavorativo manifestando una capacità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Vale infine la pena precisare che il lamentato stato depressivo non può
assumere rilievo in quanto non accertato da una struttura pubblica così come le dedotte differenze di condizioni economiche tra le parti e la durata del matrimonio (18 anni) sono circostanze che, di per sé ossia da sole, non consentono il riconoscimento di un assegno. Ed invero come noto, i criteri per il riconoscimento di un contributo economico a carico di uno dei coniugi in sede di separazione differiscono da quelli per l'assegno di divorzio in quanto se nel primo caso si tende ad assicurare le condizioni di vita godute in costanza di matrimonio nel secondo caso assumono rilievo profili di natura compensativa, e/o assistenziale e/o risarcitoria che nel presente giudizio non risultano provati dalla parte resistente come era suo onere.
Alla luce di tutte le suddette circostanze la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di dicembre 2024, avuto riguardo alla rinuncia alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente all'udienza del 06/11/2024.
La ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia e la soccombenza della resistente rispetto alla domanda di assegno divorzile giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ponendo il restante 50% a carico della parte resistente come liquidate in dispositivo. 9
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14186/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno di mantenimento come fissato in sede separativa a decorrere dal mese di dicembre 2024 incluso;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna al pagamento in favore di del restante Controparte_1 Parte_2
50% che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, Euro 62,50 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.sa IA NI