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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il G.d.L. del Tribunale, dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 481/2019 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. SALVETTI FERNANDO,
elettivamente domiciliato in VIALE G. LEOPARDI N. 59 - CAMERINO;
, presso il difensore;
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. BOMPADRE DANILO;
elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 67 - MORROVALLE, presso il difensore.
OGGETTO: rapporto di lavoro dipendente da privato – differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05/12/2025 riportandosi all'atto introduttivo ed alle memorie conclusionali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
* * * * *
1 – Sfornita di prova e quindi da respingersi la domanda proposta da Parte_1 intesa al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso dapprima con (dal Persona_1
28.8.08 alla di morte, il 12.10.14) e poi con il di lui figlio ed erede (dal Controparte_1
13.10.14 al 31.7.15), nella attività agricolo-pastorale tenuta dai detti nella azienda CP_1 agricola con sede in Morrovalle ove in inverno il ricorrente deduce di avere provveduto alla cura di circa cinquecento ovini, per poi trasferirsi in uno con il gregge, nei mesi estivi, in fondi nel
Comune di Montecavallo. 1.1 - Espone di essere stato soggetto alle direttive dei detti , ma di non avere CP_1 un orario di lavoro determinato poiché svolgeva attività totale e continuativa, senza alcuna distinzione tra giorni festivi e feriali, lavorando talvolta anche durante la notte. Per tale attività, non denunciata, era stato prevista retribuzione mensile di euro 500,00 oltre vitto, alloggio e spese di manutenzione delle dimore che abitava in inverno, mentre in estate provvedeva direttamente al vitto e alloggio essendo residente in [...]ove veniva trasferito il gregge.
1.2 – Dichiarava di avere ricevuto complessivamente la somma di euro 23.000 -senza alcuna consegna di busta paga- e di essere creditore, secondo CCNL operai agricoli e florovivaisti, area 2, liv. C, della somma di euro 195.048,75 a titolo di differenze retributive e di quella di euro 14.245,11 a titolo di TFR (allegava conteggio UGL di Macerata), per l'ottenimento delle quali proponeva domanda giudiziale.
2 – Superata la eccezione di prescrizione sollevata dal resistente (il deposito del ricorso introduttivo è intervenuto il 20.6.19, prima del decorso di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la cui caratteristica di carenza di stabilità -ove riconosciuto sussistente il rapporto- pone il termine prescrizionale iniziale al momento della sua cessazione), va dato conto che, nella totale negatoria di parte resistente, che deduce anche la diversità delle imprese riconducibili a se ed al di lui padre (aventi peraltro anche diverso numero di partita IVA e quella del resistente iniziata prima del decesso dell'altro), non risulta la prova degli elementi caratterizzanti il dedotto rapporto: in particolare, la soggezione alle direttive del datore di lavoro.
3 – Allega il ricorrente documentazione (DDT) dalla quale risulta avere ricevuto merci per conto del resistente, ma solo limitatamente al periodo successivo al decesso del supposto primo datore di lavoro, per l'eventuale debito del quale, rileva il resistente, quest'ultimo sarebbe debitore nella soma quota di un terzo, corrispondente a quella ereditaria, essendo succeduti a Per_
la di lui moglie e due figli. Inoltre, dichiara in interrogatorio formale, il era stato Parte_1 richiesto in aiuto nel periodo nel quale il ricorrente -all'epoca ventiduenne- era ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona per essere sottoposto al prelievo di midollo osseo da donare al padre, operazione conclusa senza raggiungere il risultato sperato, tanto che il padre venne a morte.
4 - Né i testimoni escussi sono stati in grado di precisare le circostanze di interesse, nessuno di essi essendo a conoscenza dei rapporti tra le parti, ma in grado di riferire solo circostanza di fatto evidenti.
4.1 – , terzista che ha eseguito lavorazioni (pulitura dei pascoli nel Persona_2
Comune di AP) per conto del resistente, dichiara di avere visto il ricorrente, dal 2010, Per_ portare “al pascolo le pecore di ”, che “aveva un pastore ed una macchina mungitrice”; riferisce che il ricorrente abitava a Corridonia e, per quanto riferitogli, in estate andava a
Montecavallo.
4.2 – Di riferisce di avere aiutato il resistente, inesperto della attività, nel Testimone_1 periodo nel quale il di lui padre, che lo aveva richiesto del favore, era ammalato;
riferisce anche Per_ che il trasporto delle pecore, da e per Montecavallo, era effettuato dagli operai di che le pascolavano anche.
4.3 – riferisce che il lavorava come pastore con Tes_2 Parte_1 Persona_1
e poi con il figlio quando il primo è morto;
entrambi i avevano operai che si CP_1 occupavano anche del gregge e Testiccioli -limitatamente al periodo estivo, nel quale le pecore venivano trasferite in un fondo limitrofo a quello del testimone- lavorava tutti i giorni come pastore dall'alba al tramonto.
4.4 – La testimone , della quale è lecito dubitare atteso che è la vedova Testimone_3 di ed anche di lui erede, nega tutte le circostanze -salvo confermare che Persona_1 sporadicamente il veniva richiesto dal marito di piccole commissioni per i pastori in Parte_1 estate a Montecavallo- e nega anche l'attività pastorizia di questi, del quale riferisce la conoscenza a motivi di amicizia incrociata con terze persone. Riferisce altresì che in inverno le pecore venivano portate ad AP (a Corridonia, sostiene invece il ricorrente).
5 – Evidente la completa mancanza di prova per il periodo invernale e la forte incertezza di quella per il periodo estivo: emergenze che stridono inconciliabilmente con il rigore richiesto nei casi di specie, vieppiù per sì lunga durata dell'asserito rapporto lavorativo: si intende che sono emersi elementi da evidenziare l'esistenza di un rapporto di qualche rilievo in questo giudizio, in particolare con , ma senza raggiungere la precisione minima Persona_1 necessaria per l'accoglimento della domanda.
6 - Le spese seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condanna il ricorrente sostenere le spese del giudizio;
liquida quelle in favore del resistente in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 5 dicembre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il G.d.L. del Tribunale, dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 481/2019 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. SALVETTI FERNANDO,
elettivamente domiciliato in VIALE G. LEOPARDI N. 59 - CAMERINO;
, presso il difensore;
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. BOMPADRE DANILO;
elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 67 - MORROVALLE, presso il difensore.
OGGETTO: rapporto di lavoro dipendente da privato – differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05/12/2025 riportandosi all'atto introduttivo ed alle memorie conclusionali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
* * * * *
1 – Sfornita di prova e quindi da respingersi la domanda proposta da Parte_1 intesa al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso dapprima con (dal Persona_1
28.8.08 alla di morte, il 12.10.14) e poi con il di lui figlio ed erede (dal Controparte_1
13.10.14 al 31.7.15), nella attività agricolo-pastorale tenuta dai detti nella azienda CP_1 agricola con sede in Morrovalle ove in inverno il ricorrente deduce di avere provveduto alla cura di circa cinquecento ovini, per poi trasferirsi in uno con il gregge, nei mesi estivi, in fondi nel
Comune di Montecavallo. 1.1 - Espone di essere stato soggetto alle direttive dei detti , ma di non avere CP_1 un orario di lavoro determinato poiché svolgeva attività totale e continuativa, senza alcuna distinzione tra giorni festivi e feriali, lavorando talvolta anche durante la notte. Per tale attività, non denunciata, era stato prevista retribuzione mensile di euro 500,00 oltre vitto, alloggio e spese di manutenzione delle dimore che abitava in inverno, mentre in estate provvedeva direttamente al vitto e alloggio essendo residente in [...]ove veniva trasferito il gregge.
1.2 – Dichiarava di avere ricevuto complessivamente la somma di euro 23.000 -senza alcuna consegna di busta paga- e di essere creditore, secondo CCNL operai agricoli e florovivaisti, area 2, liv. C, della somma di euro 195.048,75 a titolo di differenze retributive e di quella di euro 14.245,11 a titolo di TFR (allegava conteggio UGL di Macerata), per l'ottenimento delle quali proponeva domanda giudiziale.
2 – Superata la eccezione di prescrizione sollevata dal resistente (il deposito del ricorso introduttivo è intervenuto il 20.6.19, prima del decorso di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la cui caratteristica di carenza di stabilità -ove riconosciuto sussistente il rapporto- pone il termine prescrizionale iniziale al momento della sua cessazione), va dato conto che, nella totale negatoria di parte resistente, che deduce anche la diversità delle imprese riconducibili a se ed al di lui padre (aventi peraltro anche diverso numero di partita IVA e quella del resistente iniziata prima del decesso dell'altro), non risulta la prova degli elementi caratterizzanti il dedotto rapporto: in particolare, la soggezione alle direttive del datore di lavoro.
3 – Allega il ricorrente documentazione (DDT) dalla quale risulta avere ricevuto merci per conto del resistente, ma solo limitatamente al periodo successivo al decesso del supposto primo datore di lavoro, per l'eventuale debito del quale, rileva il resistente, quest'ultimo sarebbe debitore nella soma quota di un terzo, corrispondente a quella ereditaria, essendo succeduti a Per_
la di lui moglie e due figli. Inoltre, dichiara in interrogatorio formale, il era stato Parte_1 richiesto in aiuto nel periodo nel quale il ricorrente -all'epoca ventiduenne- era ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona per essere sottoposto al prelievo di midollo osseo da donare al padre, operazione conclusa senza raggiungere il risultato sperato, tanto che il padre venne a morte.
4 - Né i testimoni escussi sono stati in grado di precisare le circostanze di interesse, nessuno di essi essendo a conoscenza dei rapporti tra le parti, ma in grado di riferire solo circostanza di fatto evidenti.
4.1 – , terzista che ha eseguito lavorazioni (pulitura dei pascoli nel Persona_2
Comune di AP) per conto del resistente, dichiara di avere visto il ricorrente, dal 2010, Per_ portare “al pascolo le pecore di ”, che “aveva un pastore ed una macchina mungitrice”; riferisce che il ricorrente abitava a Corridonia e, per quanto riferitogli, in estate andava a
Montecavallo.
4.2 – Di riferisce di avere aiutato il resistente, inesperto della attività, nel Testimone_1 periodo nel quale il di lui padre, che lo aveva richiesto del favore, era ammalato;
riferisce anche Per_ che il trasporto delle pecore, da e per Montecavallo, era effettuato dagli operai di che le pascolavano anche.
4.3 – riferisce che il lavorava come pastore con Tes_2 Parte_1 Persona_1
e poi con il figlio quando il primo è morto;
entrambi i avevano operai che si CP_1 occupavano anche del gregge e Testiccioli -limitatamente al periodo estivo, nel quale le pecore venivano trasferite in un fondo limitrofo a quello del testimone- lavorava tutti i giorni come pastore dall'alba al tramonto.
4.4 – La testimone , della quale è lecito dubitare atteso che è la vedova Testimone_3 di ed anche di lui erede, nega tutte le circostanze -salvo confermare che Persona_1 sporadicamente il veniva richiesto dal marito di piccole commissioni per i pastori in Parte_1 estate a Montecavallo- e nega anche l'attività pastorizia di questi, del quale riferisce la conoscenza a motivi di amicizia incrociata con terze persone. Riferisce altresì che in inverno le pecore venivano portate ad AP (a Corridonia, sostiene invece il ricorrente).
5 – Evidente la completa mancanza di prova per il periodo invernale e la forte incertezza di quella per il periodo estivo: emergenze che stridono inconciliabilmente con il rigore richiesto nei casi di specie, vieppiù per sì lunga durata dell'asserito rapporto lavorativo: si intende che sono emersi elementi da evidenziare l'esistenza di un rapporto di qualche rilievo in questo giudizio, in particolare con , ma senza raggiungere la precisione minima Persona_1 necessaria per l'accoglimento della domanda.
6 - Le spese seguono la soccombenza e sono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condanna il ricorrente sostenere le spese del giudizio;
liquida quelle in favore del resistente in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 5 dicembre 2025.
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale