TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/12/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1264/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NI;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Tesoriere;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.07.2012 in NE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 64 – parte II – serie A – 2012), dal quale
è nato il figlio il 05.10.2015; che i coniugi si sono separati come da decreto di Per_1 omologa del Tribunale di NE n. 7494 del 2019 del 25.07.2019 depositato in pari data, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (da intendersi come pronuncia di cessazione degli effetti civili,
1 trattandosi di matrimonio contratto con rito concordatario), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di NE n. 7494 del 2019 del 25.07.2019 depositato in pari data.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 04.07.2012 in NE (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di tale Comune al n. 64 – parte II – serie A – 2012), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1264/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NI;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Tesoriere;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.07.2012 in NE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 64 – parte II – serie A – 2012), dal quale
è nato il figlio il 05.10.2015; che i coniugi si sono separati come da decreto di Per_1 omologa del Tribunale di NE n. 7494 del 2019 del 25.07.2019 depositato in pari data, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (da intendersi come pronuncia di cessazione degli effetti civili,
1 trattandosi di matrimonio contratto con rito concordatario), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di NE n. 7494 del 2019 del 25.07.2019 depositato in pari data.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 04.07.2012 in NE (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di tale Comune al n. 64 – parte II – serie A – 2012), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
2