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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 854/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
C.F.: , con sede legale in Courmayeur (AO), nella Via Allee Blanche, n. 6, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
alle liti rilasciata su foglio separato e unito all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Stefano Priolo, del Foro
di Reggio Calabria ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, nella Via P. Pellicano, n.
23/B
Opponente
c o n t r o
P. Iva n. , con sede in Saponara (ME), nella Via Kennedy, Controparte_1 P.IVA_2
n. 2, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra , nata Controparte_2
in Messina, il 13.12.1964, Cod. Fisc.: elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella C.F._1
Piazza Nastasi, n. 18, Complesso “Le Palme”, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vento, del Foro di Barcellona P.G., che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in data 10.3.2021, già agli atti del procedimento monitorio n. 457/2021 RG del Tribunale di Barcellona P.G.
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I., contratto di noleggio.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 12.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, si rappresenta che il presente giudizio scaturiva dall'opposizione al D.I. n. 115/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 18.3.2021, in seno al procedimento n. 457/2021.
Chiedeva, parte opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, che fosse dichiarata Parte_1
la nullità del D.I. opposto per illegittimità dello stesso per inesistenza del credito in difetto della prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione cui l'opposta era tenuta, dogliandosi, inoltre,
dell'inadempimento, ex art. 1460 c.c., del contratto di locazione, atto prodromico all'emissione del provvedimento monitorio e della conseguente violazione dell'art. 1575 c.c..
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del D.I. opposto. Si costituiva l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale Controparte_1
contestava l'assunto avverso, per i motivi meglio specificati nel proprio atto difensivo.
Concludeva, chiedendo, il rigetto dell'opposizione avanzata e la conferma del D.I. opposto.
Preliminarmente si osserva che il D.I. avversato nasce da un contratto di locazione stipulato, in data
22.7.2016, tra le parti in causa ed avente ad oggetto il noleggio di una autobetoniera per il trasporto di calcestruzzo, mod. ASTRA V.I. HD7 64.34, targata BJ852YS.
Il predetto accordo sarebbe dovuto durare tre mesi a far data dall'1.8.2016, con eventuale rinnovo per i mesi successivi, per un importo, convenuto tra le parti, di €. 3.000,00 per il primo mese, €. 3.500,00 per i due mesi successivi e, qualora il medesimo fosse continuato nei mesi successivi, €. 3.500,00, per ogni ulteriore mensilità.
Quindi, in data 27.7.2016 il predetto mezzo oggetto di noleggio veniva imbarcato al porto di Palermo con destinazione porto di Genova ed a far data dal 28.7.2016 immesso nella piena disponibilità ed uso della
[...]
Pt_1
Il mezzo, a dire dell'opposto, veniva consegnato all'opponente, integro e funzionante, in regola con la revisione, l'assicurazione stradale e privo di guasti meccanici;
riferiva, inoltre parte opposta che l'opponente provvedeva anche alla corresponsione del primo canone e cioè a dire quello relativo al mese di Agosto
dell'anno 2016.
Le suddette circostanze venivano tutte confermate dalla stessa parte opponente.
Le contestazioni riguardavano, invece, il mancato successivo uso del summenzionato mezzo atteso che, come sostenuto da parte dell'opponente, lo stesso risultava essere sprovvisto della cosiddetta licenza di trasporto “conto terzi”, che di fatto impediva l'uso dello stesso e per tale motivo la stessa opponente decideva di non versare più i successivi canoni di noleggio pattuiti, ritenendo l'opposta contrattualmente inadempiente.
Con Ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2024, il G.I. dell'epoca,
ammetteva le prove orali così come richieste dalle parti nei propri atti e verbali di causa.
All'udienza del 25.10.2024, si procedeva all'interrogatorio deferito del legale rapp.te della Parte_3
[...
come può evincersi dalla lettura del verbale di assunzione dello stesso.
Nella medesima seduta veniva escusso il teste, Sig. , ragioniere e responsabile tecnico della Testimone_1
il quale sui fatti oggetto di causa testualmente affermava: “… confermo la Controparte_1
circostanza 1 che mi viene letta e ciò lo posso dire perché la questione l'ho trattata io con il sig. per Pt_2
telefono; preciso che la sottoscrizione del contratto è avvenuta a distanza via email ma non ho mai incontrato personalmente il predetto”, “confermo la circostanza 2 che mi viene letta;
il trasporto del mezzo a Palermo
lo abbiamo curato noi come ditta provvedendo anche all'imbarco sul traghetto;
le spese della consegna sono state corrisposte dalla ”, “in merito alla domanda 3 che mi viene letta preciso che la licenza Parte_1
“perconto terzi” la avevano tutti i mezzi;
nello specifico la betoniera è stata noleggiata per uso all'interno del cantiere;
ciò è stato richiesto da edilcave che per quanto mio consta era a conoscenza di ciò; preciso che le trattative le ho condotte io interloquendo quasi sempre con il il quale era edotto della questione”, Pt_2
“ confermo la circostanza 4) che mi viene letta”, “vera la circostanza 5) che mi viene letta;
nulla sapevo della questione in corso”, “ vera la circostanza 6 ) che mi viene letta;
preciso che a seguito dei rifiuti è stata sporta denuncia ai Carabinieri di Saponara, “confermo come vera la circostanza 7 ) che mi viene letta;
preciso che salita a bordo del traghetto il predetto mezzo il nostro autista è sceso;
presumibilmente a Genova ne è salito uno di edilcave per il trasporto del mezzo ad Aosta”, “preciso che la betoniera è stata fermata dalla polizia stradale al di fuori del cantiere di Aosta dopo la scadenza del contratto e sanzionata per mancata revisione”.
All'adunanza del 22.11.2024, veniva sentito il teste, Sig. , ragioniere, all'epoca dei fatti, della Testimone_2
Società opposta, il quale riferiva, testualmente: “si confermo la circostanza 1) che mi viene letta;
ciò lo perché
all'epoca dei fatti lavoravo come ragioniere presso la e mi sono occupato anche Controparte_1
del contratto in questione”, “confermo la circostanza 2 che mi viene letta;
dette modalità erano previste nel contratto in questione e io mi sono occupato degli aspetti amministrativi e dei costi che comunque erano a carico di;
non ho partecipato personalmente alla consegna del mezzo al momento dell'imbarco”, Parte_1
“confermo la circostanza di cui al n. 3 che mi viene letta;
la edil cave a quanto mi consta era edotta su tutto e comunque ha visionato la documentazione relativa al mezzo spedita alla stessa edil cave via email da me ivi compreso il libretto. La Licenza di “trasporto per conto terzi” risulterebbe dal libretto cosa che nel caso di specie non era riportata”, “confermo anche la circostanza 4 che mi viene letta ed aggiungo che successivamente hanno richiesto una seconda betoniera nel settembre 2016 per la quale io stesso ho predisposto il contratto che non si è perfezionato a causa della questione sorta per la prima betoniera per cui è causa” “confermo le altre circostanza che mi vengono lette e cioe le nn. 5, 6, 7; il mezzo al moemnte dell'imbarco era funzionante ed in regola sotto l'aspetto amministrativo e la assicurazione non è stata rinnovata per il mancato pagamento del noleggio”, “preciso che le trattative per il noleggio si sono svolte telefonicamente fra Il sig. ed il sig. ; io ho curato gli aspetti amministrativi della Testimone_1 Pt_2
vicenda di cui ho detto”.
Dalle superiori testimonianze è emerso che il mezzo (betoniera) era stato, come riferito dal teste Tes_1
che si era personalmente occupato del contratto di noleggio definito telefonicamente con il Sig.
[...] , nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della Società opponente, noleggiato per essere usato Pt_2
all'interno del cantiere edile della summenzionata società e che quindi lo stesso non abbisognava della licenza per conto terzi per lo svolgimento di tale attività.
E' emerso, inoltre, che la betoniera veniva ugualmente e regolarmente utilizzata dalla Società opponente,
nonostante la mancanza del predetto documento, anche esternamente al cantiere anche dopo che la stessa
Società opponente era venuta a conoscenza di tale predetta carenza documentale, come provato dal versato in atti, da parte opposta, verbale di contravvenzione emesso nei confronti del predetto mezzo, recante la data del 25.9.2017.
Sempre dalla documentazione versata in atti si accertava, infine, che in data 4.7.2019, la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore presentava denuncia – querela Controparte_3
presso la Stazione dei Carabinieri di Saponara nei confronti del legale rappresentante della Parte_1
rappresentando in capo allo stesso la commissione del reato di detenzione illegittima della betoniera oggetto del presente giudizio.
In conclusione da tutto quanto sopra è risultato che a differenza di quanto sostenuto da parte opponente la medesima poteva ed aveva utilizzato regolarmente il mezzo non soltanto all'interno del cantiere, come da contratto di noleggio che non richiedeva la licenza di cui prima, ma anche all'esterno dello stesso (vds verbale di contravvenzione) ed anche dopo essere venuta a conoscenza della mancanza della documentazione in contestazione;
infine, risultava, inoltre, che a tutt'oggi l'opponente non ha ancora restituito il mezzo al legittimo proprietario e prova di ciò è fornita dalla denuncia querela versata in atti. In conclusione, quindi, alcuna inadempienza contrattuale può essere imputata all'odierna opposta,
in persona del legale rapp.te pro tempore, con il conseguente rigetto della Controparte_1
formulata opposizione e la conferma del D.I. emesso.
Il rigetto delle domande proposte da parte dell'opponente in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, comporta la condanna della stessa al pagamento, nei confronti dell'opposta
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio, che vengono Controparte_4
liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Parte_1
[...
in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
- rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 115/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 18.3.2021, per i motivi meglio
specificati in narrativa;
-condanna l'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di giudizio, in favore dell'opposta in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso
spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 12.2.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 854/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
C.F.: , con sede legale in Courmayeur (AO), nella Via Allee Blanche, n. 6, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
alle liti rilasciata su foglio separato e unito all'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Stefano Priolo, del Foro
di Reggio Calabria ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, nella Via P. Pellicano, n.
23/B
Opponente
c o n t r o
P. Iva n. , con sede in Saponara (ME), nella Via Kennedy, Controparte_1 P.IVA_2
n. 2, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra , nata Controparte_2
in Messina, il 13.12.1964, Cod. Fisc.: elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella C.F._1
Piazza Nastasi, n. 18, Complesso “Le Palme”, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vento, del Foro di Barcellona P.G., che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in data 10.3.2021, già agli atti del procedimento monitorio n. 457/2021 RG del Tribunale di Barcellona P.G.
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I., contratto di noleggio.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 12.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, si rappresenta che il presente giudizio scaturiva dall'opposizione al D.I. n. 115/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 18.3.2021, in seno al procedimento n. 457/2021.
Chiedeva, parte opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, che fosse dichiarata Parte_1
la nullità del D.I. opposto per illegittimità dello stesso per inesistenza del credito in difetto della prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione cui l'opposta era tenuta, dogliandosi, inoltre,
dell'inadempimento, ex art. 1460 c.c., del contratto di locazione, atto prodromico all'emissione del provvedimento monitorio e della conseguente violazione dell'art. 1575 c.c..
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del D.I. opposto. Si costituiva l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale Controparte_1
contestava l'assunto avverso, per i motivi meglio specificati nel proprio atto difensivo.
Concludeva, chiedendo, il rigetto dell'opposizione avanzata e la conferma del D.I. opposto.
Preliminarmente si osserva che il D.I. avversato nasce da un contratto di locazione stipulato, in data
22.7.2016, tra le parti in causa ed avente ad oggetto il noleggio di una autobetoniera per il trasporto di calcestruzzo, mod. ASTRA V.I. HD7 64.34, targata BJ852YS.
Il predetto accordo sarebbe dovuto durare tre mesi a far data dall'1.8.2016, con eventuale rinnovo per i mesi successivi, per un importo, convenuto tra le parti, di €. 3.000,00 per il primo mese, €. 3.500,00 per i due mesi successivi e, qualora il medesimo fosse continuato nei mesi successivi, €. 3.500,00, per ogni ulteriore mensilità.
Quindi, in data 27.7.2016 il predetto mezzo oggetto di noleggio veniva imbarcato al porto di Palermo con destinazione porto di Genova ed a far data dal 28.7.2016 immesso nella piena disponibilità ed uso della
[...]
Pt_1
Il mezzo, a dire dell'opposto, veniva consegnato all'opponente, integro e funzionante, in regola con la revisione, l'assicurazione stradale e privo di guasti meccanici;
riferiva, inoltre parte opposta che l'opponente provvedeva anche alla corresponsione del primo canone e cioè a dire quello relativo al mese di Agosto
dell'anno 2016.
Le suddette circostanze venivano tutte confermate dalla stessa parte opponente.
Le contestazioni riguardavano, invece, il mancato successivo uso del summenzionato mezzo atteso che, come sostenuto da parte dell'opponente, lo stesso risultava essere sprovvisto della cosiddetta licenza di trasporto “conto terzi”, che di fatto impediva l'uso dello stesso e per tale motivo la stessa opponente decideva di non versare più i successivi canoni di noleggio pattuiti, ritenendo l'opposta contrattualmente inadempiente.
Con Ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2024, il G.I. dell'epoca,
ammetteva le prove orali così come richieste dalle parti nei propri atti e verbali di causa.
All'udienza del 25.10.2024, si procedeva all'interrogatorio deferito del legale rapp.te della Parte_3
[...
come può evincersi dalla lettura del verbale di assunzione dello stesso.
Nella medesima seduta veniva escusso il teste, Sig. , ragioniere e responsabile tecnico della Testimone_1
il quale sui fatti oggetto di causa testualmente affermava: “… confermo la Controparte_1
circostanza 1 che mi viene letta e ciò lo posso dire perché la questione l'ho trattata io con il sig. per Pt_2
telefono; preciso che la sottoscrizione del contratto è avvenuta a distanza via email ma non ho mai incontrato personalmente il predetto”, “confermo la circostanza 2 che mi viene letta;
il trasporto del mezzo a Palermo
lo abbiamo curato noi come ditta provvedendo anche all'imbarco sul traghetto;
le spese della consegna sono state corrisposte dalla ”, “in merito alla domanda 3 che mi viene letta preciso che la licenza Parte_1
“perconto terzi” la avevano tutti i mezzi;
nello specifico la betoniera è stata noleggiata per uso all'interno del cantiere;
ciò è stato richiesto da edilcave che per quanto mio consta era a conoscenza di ciò; preciso che le trattative le ho condotte io interloquendo quasi sempre con il il quale era edotto della questione”, Pt_2
“ confermo la circostanza 4) che mi viene letta”, “vera la circostanza 5) che mi viene letta;
nulla sapevo della questione in corso”, “ vera la circostanza 6 ) che mi viene letta;
preciso che a seguito dei rifiuti è stata sporta denuncia ai Carabinieri di Saponara, “confermo come vera la circostanza 7 ) che mi viene letta;
preciso che salita a bordo del traghetto il predetto mezzo il nostro autista è sceso;
presumibilmente a Genova ne è salito uno di edilcave per il trasporto del mezzo ad Aosta”, “preciso che la betoniera è stata fermata dalla polizia stradale al di fuori del cantiere di Aosta dopo la scadenza del contratto e sanzionata per mancata revisione”.
All'adunanza del 22.11.2024, veniva sentito il teste, Sig. , ragioniere, all'epoca dei fatti, della Testimone_2
Società opposta, il quale riferiva, testualmente: “si confermo la circostanza 1) che mi viene letta;
ciò lo perché
all'epoca dei fatti lavoravo come ragioniere presso la e mi sono occupato anche Controparte_1
del contratto in questione”, “confermo la circostanza 2 che mi viene letta;
dette modalità erano previste nel contratto in questione e io mi sono occupato degli aspetti amministrativi e dei costi che comunque erano a carico di;
non ho partecipato personalmente alla consegna del mezzo al momento dell'imbarco”, Parte_1
“confermo la circostanza di cui al n. 3 che mi viene letta;
la edil cave a quanto mi consta era edotta su tutto e comunque ha visionato la documentazione relativa al mezzo spedita alla stessa edil cave via email da me ivi compreso il libretto. La Licenza di “trasporto per conto terzi” risulterebbe dal libretto cosa che nel caso di specie non era riportata”, “confermo anche la circostanza 4 che mi viene letta ed aggiungo che successivamente hanno richiesto una seconda betoniera nel settembre 2016 per la quale io stesso ho predisposto il contratto che non si è perfezionato a causa della questione sorta per la prima betoniera per cui è causa” “confermo le altre circostanza che mi vengono lette e cioe le nn. 5, 6, 7; il mezzo al moemnte dell'imbarco era funzionante ed in regola sotto l'aspetto amministrativo e la assicurazione non è stata rinnovata per il mancato pagamento del noleggio”, “preciso che le trattative per il noleggio si sono svolte telefonicamente fra Il sig. ed il sig. ; io ho curato gli aspetti amministrativi della Testimone_1 Pt_2
vicenda di cui ho detto”.
Dalle superiori testimonianze è emerso che il mezzo (betoniera) era stato, come riferito dal teste Tes_1
che si era personalmente occupato del contratto di noleggio definito telefonicamente con il Sig.
[...] , nella sua qualità di legale rapp.te pro tempore della Società opponente, noleggiato per essere usato Pt_2
all'interno del cantiere edile della summenzionata società e che quindi lo stesso non abbisognava della licenza per conto terzi per lo svolgimento di tale attività.
E' emerso, inoltre, che la betoniera veniva ugualmente e regolarmente utilizzata dalla Società opponente,
nonostante la mancanza del predetto documento, anche esternamente al cantiere anche dopo che la stessa
Società opponente era venuta a conoscenza di tale predetta carenza documentale, come provato dal versato in atti, da parte opposta, verbale di contravvenzione emesso nei confronti del predetto mezzo, recante la data del 25.9.2017.
Sempre dalla documentazione versata in atti si accertava, infine, che in data 4.7.2019, la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore presentava denuncia – querela Controparte_3
presso la Stazione dei Carabinieri di Saponara nei confronti del legale rappresentante della Parte_1
rappresentando in capo allo stesso la commissione del reato di detenzione illegittima della betoniera oggetto del presente giudizio.
In conclusione da tutto quanto sopra è risultato che a differenza di quanto sostenuto da parte opponente la medesima poteva ed aveva utilizzato regolarmente il mezzo non soltanto all'interno del cantiere, come da contratto di noleggio che non richiedeva la licenza di cui prima, ma anche all'esterno dello stesso (vds verbale di contravvenzione) ed anche dopo essere venuta a conoscenza della mancanza della documentazione in contestazione;
infine, risultava, inoltre, che a tutt'oggi l'opponente non ha ancora restituito il mezzo al legittimo proprietario e prova di ciò è fornita dalla denuncia querela versata in atti. In conclusione, quindi, alcuna inadempienza contrattuale può essere imputata all'odierna opposta,
in persona del legale rapp.te pro tempore, con il conseguente rigetto della Controparte_1
formulata opposizione e la conferma del D.I. emesso.
Il rigetto delle domande proposte da parte dell'opponente in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, comporta la condanna della stessa al pagamento, nei confronti dell'opposta
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio, che vengono Controparte_4
liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Parte_1
[...
in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
- rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 115/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 18.3.2021, per i motivi meglio
specificati in narrativa;
-condanna l'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di giudizio, in favore dell'opposta in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso
spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 12.2.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)