Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2428 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23.6.2025 tra (cod. fisc. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia Parte_2 in Roma, Via Boezio n. 4/C, presso lo studio dell'avv. prof. Ettore Cappuccio (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_1 all'avv. Monica Lamuro (cod. fisc. ) per procura in CodiceFiscale_2 calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Aldo Corvino (cod. fisc. ), che la rappresenta e di- CodiceFiscale_3 fende per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma Persona_1 del 26.10.2007 (rep. n. 151152; racc. n. 32937), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Che la Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Parte_1 contrariis reiectis, voglia accogliere, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, il presente appello e, per l'effetto, dichiarare nulla ovvero riformare la Sentenza n. 18437/2019 emessa dal Tribunale di Roma, XVII
1)-Dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di mutuo di cui in premessa in relazione al tasso ultra legale applicato;
2)-Accertare e dichiarare comunque l'inadempimento contrattuale della nonché la violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona CP_1 fede di cui agli artt. 1176, 1175 e 1375 c.c.;
3)-In riferimento al contratto 'collar' collegato al mutuo, accertare e dichiarare la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione dell'operazione con conseguente assunzione di responsabilità precontrat- tuale ed obbligo di risarcimento dei danni e/o di responsabilità contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, per riguardare le violazioni in questione le operazioni d'investimento o disinvestimento speculative com- piute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria, ex art. 21 e segg. T.U.F.;
4)-Accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti, una volta effet- tuato l'azzeramento del saldo passivo apparente;
5)-Condannare la banca convenuta al pagamento in restituzione della somma di € 526 451,57 oltre al danno e agli interessi fino al soddisfo in favore dell'attrice, ovvero a quella che dovesse risultare dalla CTU che l'On. Corte intenderà nominare, ove non ritenga esaustivi e sufficienti gli analitici con- teggi allegati;
6)- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Roma, rigettare in toto l'impugnazione proposta dall'appellante, perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto, nonché per il passaggio in giudicato della parte della sentenza non appellata, riferita all'omesso onere di specifica allegazione, avente carattere assorbente rispetto ai motivi d'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compe- tenze di lite, anche del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e Cpa.
2 In via estremamente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accolto in tutto o in parte l'appello, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma dichiarare l'eventuale diritto di credito (a vario titolo domandato dall'at- tore/appellante) estinto per compensazione con il maggior credito vantato dalla Banca e portato da mutuo del 12.07.2004 per Notar – Per_2
Rep.n.77861 ed atto integrativo e di quietanza del 03.08.2004 per Notar
– Rep.n.57351, determinando l'esatto dare-avere tra le parti, an- Per_2 che a mezzo CTU contabile”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Roma la e, premesso di essersi accollata Controparte_1 in data 16.7.2010 gli obblighi scaturenti dal contratto di mutuo stipulato per atto del notaio in data 12.7.2004 (rep. n. 77861) dalla Persona_3
Simsa s.r.l. con la ha dedotto che in tale Controparte_1 contratto di mutuo sono stati convenuti interessi di mora in misura superiore al tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, e segnatamente in misura pari agli interessi corrispettivi (4,49%) + 5 punti, quindi nella misura del 9,49%, ben superiore al tasso soglia del periodo pari al 5,805%, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e diritto del mutuatario alla ripetizione di tutti gli interessi pagati alla La società attrice ha chiesto, pertanto, CP_1 di accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti, con azzeramento del saldo passivo (a suo dire) apparente e condanna della convenuta CP_1 al pagamento in restituzione di € 526.451,57, oltre ai danni ed interessi a far data dal 31.7.2014 al soddisfo.
Inoltre, la società attrice ha allegato di avere stipulato con la
[...] un contratto denominato “collar dilazionato”, collegato al Controparte_1 mutuo, stipulato per limitare il rischio di oscillazione del tasso variabile sino al tetto massimo del 3,35%, con cui la si è obbligata a pagare la CP_1 differenza nel caso in cui il tasso Euribor a sei mesi risulti superiore a tale percentuale. E, quindi, la ha dedotto che detto Parte_1 contratto “collar” ha determinato un maggior costo per l'attrice di € 59.701,58; che la contraente non aveva le qualità per la sottoscrizione di tale strumento finanziario ad alto rischio;
e che, infine, la convenuta CP_1 ha omesso di stipulare per iscritto il contratto quadro, ha omesso di eseguire
3 un'adeguata valutazione del profilo di rischio della cliente e ha omesso di fornire una completa informazione del prodotto finanziario;
chiedendo, per- tanto, la restituzione del maggior costo sopportato in virtù del contratto de- nominato “collar dilazionato” di € 59.701,58.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in ogni caso, la
[...] compensazione dell'eventuale diritto di credito vantato dall'attrice con il maggior credito vantato dalla stessa in relazione al mutuo dedotto in giudi- zio.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso deposito di documenti.
Con sentenza n. 18437/2019 del 30.9.2019 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha respinto le domande proposte dalla società at- trice, condannandola a rimborsare alla convenuta le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha Parte_3 concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte da parte appel-
[...] lante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha affermato che la c.d. clausola di salvaguardia “ha la funzione di evitare che il tasso degli interessi superi la soglia stabilita dalle norme in materia di usura e, quindi, comporta la riduzione al limite legale anche dei tassi originariamente pattuiti qualora gli stessi fossero superiori a detto li- mite, come nel caso di specie. Dunque, a ben vedere, proprio la pattuizione sopra riportata fa sì che l'usura non sia ontologicamente configurabile per il tasso di mora, essendo a tal fine richiesto il 'superamento' dei tassi soglia, cosicché un tasso 'pari' al tasso soglia, e cioè pari al limite consentito dalla legge, giammai potrebbe considerarsi usurario”.
In sintesi, parte appellante deduce che, come ha ritenuto la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III. 17.10.2019, n. 26286), l'inserimento di una clausola di salvaguardia (in forza del quale la fluttuazione degli interessi deve essere sempre mantenuta entro i limiti del tasso soglia di usura), trasformi il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'obbligazione contrattuale, a carico 4 della banca, di non applicare interessi in misura superiore a quella massima consentita, con la conseguenza che, in caso di contestazione da parte del mutuatario, spetterà alla banca, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Il motivo non è fondato.
2.1. La ha dedotto che la pattuizione degli Parte_1 interessi di mora di cui al contratto di mutuo stipulato (dalla Simsa s.r.l.) con la in data 12.7.2004 sarebbe nulla in Controparte_1 quanto sono stati convenuti in misura usuraria, e precisamente in quanto il tasso di mora è stato convenuto in misura pari agli interessi corrispettivi (4,49%) + 5 punti, e quindi nella misura del 9,49%, ben superiore al tasso soglia del periodo pari al 5,805%, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e diritto della mutuataria alla ripetizione di tutti gli interessi pagati alla CP_1
Al contempo, però, l'art. 4 punto 2 del contratto di mutuo suddetto prevede:
“Qualora il tasso di mora come sopra determinato dovesse risultare pari o superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 ("Disposizioni in materia di usura") per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui", si applicherà, per ciascun trimestre solare durante il quale permane l'insolvenza, il relativo tasso soglia, attualmente pari al 5,805% annuo, fermo comunque restando che il tasso di mora non potrà essere inferiore al tasso contrattuale”. Questa previsione costituisce una clau- sola c.d. di salvaguardia, la quale ha la funzione di garantire che, pure in presenza di un saggio di interesse variabile (o modificabile unilateralmente dalla banca), la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2, co. 4, della legge n. 108/1996.
Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La clausola "di salvaguardia", assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. "oggettiva", ha dunque la funzione di prevenire il rischio che il tasso convenzionale o quello di mora (come nel caso in esame) venga di- chiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca.
5 Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudicante aderisce, la clausola in questione non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto di ordine pubblico che fa divieto di pat- tuire interessi usurari. In particolare, sebbene la clausola c.d. di salvaguardia ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., per il caso di pattuizione di interessi usurari (vale a dire, nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo. Infatti, il prin- cipio di ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto (contra, Cass. civ., Sez. III, ord. 18.10.2024, n. 27106, allo stato isolata e che, peraltro, non menziona nella sua motivazione il prece- dente e contrario orientamento della stessa Suprema Corte).
2.2. Ciò ritenuto, la "contrattualizzazione" di quello che è un divieto di legge non è priva di conseguenze sul piano del riparto dell'onere della prova, come rileva parte appellante. Infatti, se l'osservanza del "tasso soglia" diviene og- getto di una specifica obbligazione contrattuale, alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrat- tuale, con conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'obbli- gato, ossia alla banca (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.10.2019, n. 26286; Cass. civ., Sez. I, ord. 15.5.2023, n. 13144).
Nel caso in esame, però, il giudice di primo grado ha ritenuto che “non vi è prova dell'effettiva applicazione di interessi con tasso superiore al tasso so- glia in violazione della clausola contrattuale sopra menzionata”.
Il Tribunale di Roma non ha ritenuto, dunque, che parte attrice (odierna ap- pellante) non avesse fornito la prova dell'applicazione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nel qual caso la statuizione sarebbe stata censurabile in ragione di quanto statuito dalla Suprema Corte e richiamato da parte appellante. Piuttosto, il giudice di prime cure ha affermato che dagli atti del giudizio non emerge che, nel corso del rapporto in questione, sia stato applicato un tasso di mora superiore a quello di usura, e quindi – in buona sostanza – che la clausola di c.d. salvaguardia non abbia trovato ap- plicazione.
6 Ne consegue che, in primo luogo, la statuizione della decisione impugnata non si pone in contrasto con l'invocato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non avendo il giudice di prime cure ritenuto che la
[...] non abbia provato che il tasso in concreto applicato fosse Parte_1 superiore al tasso soglia di usura, e quindi la condotta illecita della in CP_1 quanto inadempiente rispetto all'obbligazione contrattuale assunta con l'art. 4, co. 2, del contratto di mutuo del 12.7.2004, laddove l'onere della prova gravava in capo alla convenuta. In secondo luogo, e soprattutto, l'odierna appellante non ha censurato la suddetta statuizione della sentenza impu- gnata deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il tasso di mora applicato sia stato nella specie superiore a quello di usura, in violazione di quanto previsto da detta disposizione contrattuale.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui parte il giudice di primo grado ha ritenuto che, con riguardo al contratto “collar”, la non ha assolto all'onere Parte_1 probatorio gravante in capo alla stessa quale attrice.
Il motivo è inammissibile.
La ha allegato di avere stipulato con la Parte_1 [...] un contratto derivato denominato “collar”, fina- Controparte_1 lizzato a contenere il rischio di oscillazione del tasso variabile applicato al mutuo in data 12.7.2004; e ha dedotto che il predetto contratto “collar” avrebbe determinato un maggior costo a suo carico di € 59.701,58 e che la contraente non avrebbe avuto “le qualità e prerogative sufficienti alla sotto- scrizione di tale strumento finanziario ad alto rischio”, nonché che la CP_1 ha omesso di stipulare per iscritto il contratto quadro, ha omesso di eseguire un'adeguata valutazione di rischio e, infine, ha omesso di fornire una com- pleta informazione del prodotto finanziario, con conseguente assunzione di responsabilità precontrattuale e obbligo al risarcimento dei danni.
Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha fondato la pronuncia di ri- getto della domanda svolta con riguardo al contratto “collar” su due distinte e concorrenti rationes decidendi: in primo luogo, il giudice di primo grado ha affermato che sul "cliente" grava l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda;
in secondo luogo, ha ritenuto che la società attrice aveva l'onere di fornire la relativa prova.
7 L'odierna appellante censura la sentenza di primo grado esclusivamente con riguardo a tale seconda ratio decidendi, e quindi laddove il giudice di prime cure ha statuito che: a) "l'attrice si è sottratta all'onere sulla stessa gravante, non avendo prodotto il contratto e tutta la documentazione relativa all'ope- razione di investimento dedotta in giudizio"; b) "l'istanza di esibizione docu- mentale ex art.210 cpc, formulata dalla soc. attrice deve ritenersi inammissi- bile perché tesa ad invertire l'onere probatorio su di essa gravante, la quale, non avendo dedotto lo smarrimento del contratto e della documentazione richiesta, né il rifiuto della banca al rilascio di altre copie, avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione prima dell'intro- duzione del giudizio (cfr. Cass. 10.01.2003 n.149 e Cass. 06.10.2005 n.19475). Né vi è prova della trasmissione di una richiesta ex art.119 TUB antecedente alla notifica dell'atto di citazione"; c) "emerge, quindi, che l'atto introduttivo e la perizia allo stesso allegata sono stati redatti in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle afferma- zioni ivi contenute, rendendo dubbio ed inattendibile quanto dedotto dall'at- trice (…) finendo con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa".
Parte appellante non censura, invece, la decisione assunta dal giudice di primo grado laddove ha ritenuto che "la società Parte_1 ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi
[...]
e generici, sostenendo che la banca convenuta avrebbe violato i doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di investi- mento, senza tuttavia precisare quali siano gli specifici obblighi disattesi e quali siano le informazioni in concreto non fornite". Conseguentemente, tale statuizione è passata in giudicato e l'impugnazione proposta avverso il ri- getto della domanda da parte del giudice di prime cure è inammissibile, es- sendo il decisum su cui è sceso il giudicato assorbente rispetto ad ogni altra questione impugnata.
Infatti, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su di- verse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.7.2020, n. 13880; Cass. civ., Sez. III, 13.7.2005, n. 14740; vi è sopravvenuto difetto di interesse, invece, siano ritenute infondate le censure mosse ad una delle 8 rationes decidendi rende inammissibili, per, le censure relative alle altre ra- gioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa: cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26.2.2024, n. 5102; Cass. civ. Sez. V, ord. 11.5.2018, n. 11493).
4. Con il terzo motivo di appello deduce che il giudice di primo grado "nulla ha motivato" sul rigetto dell'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'uf- ficio contabile e chiede a questa Corte d'Appello di ammetterla.
Il motivo non è fondato.
Nella sentenza appellata si legge, in verità, che “L'erroneità delle imposta- zioni difensive (…) non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dalla parte attrice. Ed infatti, secondo orientamento con- solidato della giurisprudenza di legittimità, 'la consulenza tecnica d'ufficio non rappresenta un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti ovvero nella solu- zione di questioni che richiedano analitiche conoscenze. Consegue che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di dispensare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a rimediare alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati' (Cfr. da ultimo Cass. Ord. n. 9979/2018)” (così pag.
7 - righi 10-25)
Il giudice di primo grado ha quindi fornito una motivazione del rigetto dell'istanza di c.t.u. contabile formulata da parte attrice, e peraltro questa è adeguata e coerente con la motivazione della decisione di rigetto assunta.
5. In conclusione, l'appello proposto dalla Parte_4 verso la sentenza n. 18437/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, il 30.9.2019 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la Banca ap- pellata non ha depositato memoria conclusionale nel termine assegnato alle parti con il decreto di questa Corte in data 23.4.2025.
9 La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 18437/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 30.9.2019; condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che Parte_5 liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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