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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8210 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 11 novembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8680\2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 23926\2023 (ATP), tra
nata il [...] a [...] Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'avvocato Stabilito , iscritto al Colegio Parte_2 de Madrid n.138106, il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Barbara Schiattarella del Foro di Napoli Nord – ex D. Lgs. 96/2001, art. 8, comma 1, presso il suo studio al Centro Direzionale Isola G1, 80143 – Napoli –, da cui è rapp.to e difeso, giusto mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1 e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 23926\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico–legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 23926\2023 relativo alla fase di ATP. Il ricorso non è fondato. Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso non appaiono meritevoli di considerazione. Parte ricorrente invero, lamenta gravi incongruenze e carenze valutative della CTU nella valutazione del deterioramento cognitivo, asseritamente effettuata senza tenere conto delle risultanze degli esami diagnostici (TACE e RMN) cerebrali, documentati in atti, nonché nella valutazione della capacità di deambulazione, asseritamente compromessa per le patologie a carico dell'apparato locomotore e del rachide in particolare. Le allegazioni di parte ricorrente, tuttavia, non appaiono tali da confutare le conclusioni della Ctu in atti. Deve, invero, osservarsi che l'ausiliario del tribunale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario in esame, fondandosi sulle risultanze dirimenti dell'esame obiettivo condotto sulla ricorrente da cui ha desunto la conservata facoltà di compiere gli atti quotidiani della vita e di autonoma deambulazione. Il Ctu ha valutato gli esiti delle patologie a carico della ricorrente – tra le altre quelle oggetto di specifica censura con il ricorso in opposizione- alla stregua della incidenza di esse sulla conservata funzionalità dei singoli apparati e, quindi, complessiva della periziata e ha coerentemente esclusa la sussistenza del massimo bisogno di assistenza, ritenendo che la
“La Cerebropatia cronica è ben documentata dalle certificazioni e dagli accertamenti strumentali esibiti in atti, dai quali risulta una condizione di sofferenza vascolare, con aree gliotiche e segni di atrofia corticale. Sul piano clinico, ne consegue un rallentamento ideomotorio, con difficoltà attentive e mnesiche, in presenza di una condizione depressiva, con turbe comportamentali. Il quadro complessivo, da ricondurre a disturbi vascolari da aterosclerosi dei vasi cerebrali, non è tale da compromettere le funzioni esecutive e le comuni prassie, dunque, da impedire il compimento delle attività della vita quotidiana.” E che “La malattia osteoarticolare è caratterizzata da rachialgie ricorrenti, determinate da un processo degenerativo di tipo artrosico associato a fenomeni di osteoporosi senile. Sul piano clinico ne conseguono una riduzione delle escursioni articolari, del tronco sul bacino, su base prevalentemente algica, la cui entità è piuttosto modesta e, quindi, del tutto priva di incidenza sulla capacità deambulatoria del soggetto.” Tali conclusioni appaiono pienamente coerenti con le risultanze dell'esame clinico della ricorrente da cui risulta accertato dal CTU quanto segue.” Sistema osteoarticolare: rachide in asse con mobilità conservata. Assenza di spinalgia pressoria. Non risultano alterazioni di carattere morfo-strutturale né significative limitazioni a carico delle ulteriori articolazioni. Stazione eretta senza appoggi. Passaggi posturali rallentati. Deambulazione autonoma con andatura rallentata.
…. Sistema nervoso: Capo mobile. Non segni meningei. Non dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici, che appaiono indenni, per quanto clinicamente esplorabili. Motilità oculare conservata. Pupille eucicliche, isocoriche, con riflesso fotomotore e di accomodazione-convergenza nella norma. Tono-trofismo e forza muscolare nella norma. Assenza di troclea agli arti superiori. Prove di Mingazzini negative. Non si evidenziano tremori. Test di RG negativo. Normale sensibilità tattile e termo-dolorifica. ROT presenti. Prove di coordinazione motoria rallentate. Psiche: Sensorio integro, appare lucida e cosciente. Accede al colloquio curata nell'aspetto fisico e nell'abbigliamento. Non collaborante con eloquio ridotto. Buona la comprensione verbale. Nel corso del colloquio si evidenzia rallentamento attentivo e ideativo. Il pensiero è corretto, lucido e congruo. Per il resto, le funzioni cognitive sono normali: orientamento temporo-spaziale e rispetto alla propria persona, corretti;
dominio mnesico integro. Consapevole della natura dell'accertamento in corso presenta adeguate capacità di critica e di giudizio. Non risultano né sono riferiti fenomeni dispercettivi. La sfera timica è caratterizzata da affettività congrua al contenuto del pensiero, con umore tendenzialmente depresso.” Le valutazioni del Ctu si sono esplicate, del resto, anche attraverso la valutazione delle funzionalità della ricorrente, rilevanti per i requisiti sanitari in accertamento, secondo gli specifici test ADL -IADL, riportati nella perizia che hanno portato a un risultato di 5\6 per gli ADL e di 5\8 per gli IADL, rispetto ai quali appare congrua l'esclusione del massimo bisogno di assistenza.
Deve, del resto, evidenziarsi che le allegazioni di parte ricorrente, pur contestando la valutazione diagnostica effettuata dal CTU, non fanno riferimento specifico alla incidenza delle patologie asseritamente più gravi sulla funzionalità della ricorrente in misura diversa e maggiore rispetto a quella riscontrata dal CTU nel compimento delle attività basilari della vita e della deambulazione autonoma. Ritiene pertanto il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti reddituali previsti dall'art. 152 disposizioni attuative del c.p.c. al fine di esentare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali anche della fase di ATP. (cfr. dichiarazione sottoscritta dal ricorrente presente in atti, allegato 3 al ricorso per ATP),
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la parte privata dalle spese ex art. 152 disposizioni attuative c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 11.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 11 novembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8680\2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 23926\2023 (ATP), tra
nata il [...] a [...] Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'avvocato Stabilito , iscritto al Colegio Parte_2 de Madrid n.138106, il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Barbara Schiattarella del Foro di Napoli Nord – ex D. Lgs. 96/2001, art. 8, comma 1, presso il suo studio al Centro Direzionale Isola G1, 80143 – Napoli –, da cui è rapp.to e difeso, giusto mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1 e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 23926\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico–legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 23926\2023 relativo alla fase di ATP. Il ricorso non è fondato. Osserva il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso non appaiono meritevoli di considerazione. Parte ricorrente invero, lamenta gravi incongruenze e carenze valutative della CTU nella valutazione del deterioramento cognitivo, asseritamente effettuata senza tenere conto delle risultanze degli esami diagnostici (TACE e RMN) cerebrali, documentati in atti, nonché nella valutazione della capacità di deambulazione, asseritamente compromessa per le patologie a carico dell'apparato locomotore e del rachide in particolare. Le allegazioni di parte ricorrente, tuttavia, non appaiono tali da confutare le conclusioni della Ctu in atti. Deve, invero, osservarsi che l'ausiliario del tribunale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario in esame, fondandosi sulle risultanze dirimenti dell'esame obiettivo condotto sulla ricorrente da cui ha desunto la conservata facoltà di compiere gli atti quotidiani della vita e di autonoma deambulazione. Il Ctu ha valutato gli esiti delle patologie a carico della ricorrente – tra le altre quelle oggetto di specifica censura con il ricorso in opposizione- alla stregua della incidenza di esse sulla conservata funzionalità dei singoli apparati e, quindi, complessiva della periziata e ha coerentemente esclusa la sussistenza del massimo bisogno di assistenza, ritenendo che la
“La Cerebropatia cronica è ben documentata dalle certificazioni e dagli accertamenti strumentali esibiti in atti, dai quali risulta una condizione di sofferenza vascolare, con aree gliotiche e segni di atrofia corticale. Sul piano clinico, ne consegue un rallentamento ideomotorio, con difficoltà attentive e mnesiche, in presenza di una condizione depressiva, con turbe comportamentali. Il quadro complessivo, da ricondurre a disturbi vascolari da aterosclerosi dei vasi cerebrali, non è tale da compromettere le funzioni esecutive e le comuni prassie, dunque, da impedire il compimento delle attività della vita quotidiana.” E che “La malattia osteoarticolare è caratterizzata da rachialgie ricorrenti, determinate da un processo degenerativo di tipo artrosico associato a fenomeni di osteoporosi senile. Sul piano clinico ne conseguono una riduzione delle escursioni articolari, del tronco sul bacino, su base prevalentemente algica, la cui entità è piuttosto modesta e, quindi, del tutto priva di incidenza sulla capacità deambulatoria del soggetto.” Tali conclusioni appaiono pienamente coerenti con le risultanze dell'esame clinico della ricorrente da cui risulta accertato dal CTU quanto segue.” Sistema osteoarticolare: rachide in asse con mobilità conservata. Assenza di spinalgia pressoria. Non risultano alterazioni di carattere morfo-strutturale né significative limitazioni a carico delle ulteriori articolazioni. Stazione eretta senza appoggi. Passaggi posturali rallentati. Deambulazione autonoma con andatura rallentata.
…. Sistema nervoso: Capo mobile. Non segni meningei. Non dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici, che appaiono indenni, per quanto clinicamente esplorabili. Motilità oculare conservata. Pupille eucicliche, isocoriche, con riflesso fotomotore e di accomodazione-convergenza nella norma. Tono-trofismo e forza muscolare nella norma. Assenza di troclea agli arti superiori. Prove di Mingazzini negative. Non si evidenziano tremori. Test di RG negativo. Normale sensibilità tattile e termo-dolorifica. ROT presenti. Prove di coordinazione motoria rallentate. Psiche: Sensorio integro, appare lucida e cosciente. Accede al colloquio curata nell'aspetto fisico e nell'abbigliamento. Non collaborante con eloquio ridotto. Buona la comprensione verbale. Nel corso del colloquio si evidenzia rallentamento attentivo e ideativo. Il pensiero è corretto, lucido e congruo. Per il resto, le funzioni cognitive sono normali: orientamento temporo-spaziale e rispetto alla propria persona, corretti;
dominio mnesico integro. Consapevole della natura dell'accertamento in corso presenta adeguate capacità di critica e di giudizio. Non risultano né sono riferiti fenomeni dispercettivi. La sfera timica è caratterizzata da affettività congrua al contenuto del pensiero, con umore tendenzialmente depresso.” Le valutazioni del Ctu si sono esplicate, del resto, anche attraverso la valutazione delle funzionalità della ricorrente, rilevanti per i requisiti sanitari in accertamento, secondo gli specifici test ADL -IADL, riportati nella perizia che hanno portato a un risultato di 5\6 per gli ADL e di 5\8 per gli IADL, rispetto ai quali appare congrua l'esclusione del massimo bisogno di assistenza.
Deve, del resto, evidenziarsi che le allegazioni di parte ricorrente, pur contestando la valutazione diagnostica effettuata dal CTU, non fanno riferimento specifico alla incidenza delle patologie asseritamente più gravi sulla funzionalità della ricorrente in misura diversa e maggiore rispetto a quella riscontrata dal CTU nel compimento delle attività basilari della vita e della deambulazione autonoma. Ritiene pertanto il tribunale che le conclusioni del CTU appaiono intrinsecamente coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, nonché congrue rispetto ai criteri medico – legali utilizzati che non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in particolare del citato dm 5.2.1992. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti , che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti reddituali previsti dall'art. 152 disposizioni attuative del c.p.c. al fine di esentare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali anche della fase di ATP. (cfr. dichiarazione sottoscritta dal ricorrente presente in atti, allegato 3 al ricorso per ATP),
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la parte privata dalle spese ex art. 152 disposizioni attuative c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 11.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo