Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3871/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3871/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. D'AVINO FRANCESCA
MARIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
già Controparte_1 CP_2
;
[...]
CONVENUTO contumace
, Controparte_3
elettivamente domiciliato in VIA CITARELLA C/O AVV. GENOVESE NOCERA
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ARPAIA ANTONELLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la documentazione da parte dell'opponente dell'integrale soddisfacimento del credito dell'ente impositore (cfr.
ricevuta di pagamento allegata alle note scritte del 14.11.2024).
Invero, la S.C. ha affermato che "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd.
rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in CP_1
giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta"
(cfr. Cass. 24431/2024).
Pertanto, alla luce dei principi esposti, sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che vi è stato l'integrale pagamento del debito, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi della normativa sopra enunciata.
L'estinzione del giudizio determina come conseguenza che le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara l'estinzione del giudizio;
3) nulla sulle spese.
Pagina 2 di 3 Così deciso in Nocera Inferiore, 14/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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