Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2026, proposto da La TO di RN AR SA & c. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Farnararo e Elisa Bergamo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eleonora Mugnaini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
Comune di Isola del Giglio e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del EM-Direzione Regionale Toscana e Umbria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - sede di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
avverso il silenzio:
serbato sull’istanza di delimitazione relativamente alla particella n. 481 del foglio 13 NCT del Comune di Isola del Giglio, intestata al EM marittimo, presentata dalla sig.ra AR SA RN, quale legale rappresentante della Soc. La TO di RN AR SA & c. snc, in data 14 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del EM - Direzione Regionale Toscana e Umbria e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - sede di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa IA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società La TO di RN AR SA & C. s.n.c. ha premesso di essere titolare del ristorante denominato “Da Tony” sito in località Giglio Campese, via della TO, n. 13, a servizio del quale è posta una pedana in legno realizzata in forza di autorizzazione n. 5674 del 26.05.1995, rilasciata dall’Ufficio del Genio civile di Grosseto per il periodo compreso tra il 30 maggio e il 30 settembre, rinnovabile a istanza degli interessati. Tale pedana insiste in piccola parte sulla particella n. 720 del foglio 23 NCT Isola del Giglio e in larga misura sulla particella n. 481 del foglio 13 del NCT Isola del Giglio, che risulta intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo mercantile.
1.2. Ha dedotto la ricorrente di aver presentato, in data 14.07.2025, alle amministrazioni resistenti istanza per la delimitazione della predetta particella n. 481, la quale - pur essendo catastalmente intestata al demanio statale/ramo mercantile - insiste sulla parte terminale del Fosso Valle della Botte, che è individuato nel reticolo idrografico della Regione Toscana con codice TS 78599 fino alla sua foce e, pertanto, risulta essere acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii., con la conseguenza che - ai sensi degli artt. 822 ss. c.c. - detta particella dovrebbe essere intestata al demanio regionale idrico (così come è la particella n. 720 del foglio 23).
1.3. A tale istanza ha fatto seguito l’iniziativa della Regione Toscana che, con nota del 15.07.2025 indirizzata alle altre amministrazioni indicate in epigrafe e, per conoscenza, alla società ricorrente, dopo aver ricostruito le vicende che hanno interessato l’area per cui è causa, ha chiesto “ la disponibilità per un incontro … al fine di valutare la possibilità di inserire nel EM DR … la particella 481 foglio 13” e a tale invito hanno aderito l’Agenzia del EM e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Livorno. In particolare, risulta dagli atti di causa che la Capitaneria di Porto di Livorno ha anche specificato “ nel garantire la presenza di proprio qualificato personale nell’ambito dell’incontro succitato, si condividono di massima le argomentazioni espresse dalla Regione con la nota in rife b) rimandando a specifiche valutazioni che potranno emergere durante la riunione, tenendo conto della natura del bene, della sua funzione e dei pareri espressi dall’Agenzia del EM e dal Provveditorato alle OO.PP. ”.
1.4. La ricorrente ha altresì evidenziato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla conclusione del procedimento, che vi è tuttora incertezza sull’assetto proprietario dell’area ove insiste la pedana e, pertanto, di avere un interesse qualificato ad agire avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni competenti, tanto più che, ad oggi, risulta ancora pendente l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione 5674/1995 relativa alla particella 481 del foglio 13, su cui insiste la pedana che è a servizio del ristorante gestito dall’istante e che si trova in continuità fisica con la parte di pedana collocata sulla particella 720 del foglio 23, per la quale - con decreto del 9.10.2025 n. 21284 - la Regione Toscana ha rinnovato (con decorrenza dal 1/01/2026 per il periodo di quattro anni) la concessione di area demaniale per uso commerciale.
1.5. Con unico motivo di ricorso la società istante è quindi insorta, ai sensi degli artt. 31 e 117 D. Lgs. n. 104/2010, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti per “ In relazione agli artt. 31 e 117 cpa: violazione dell’art. 2 l. 241/90 e del d.p.c.m. 3.3.2011, n. 72, tab. a; silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento di limitazione, ovvero di delimitazione, di cui agli artt. 31 e 32 cod. nav.. violazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.. violazione del principio di buon andamento della p.a.. ex art. 97 cost.” e ha rassegnato le seguenti conclusioni “ RICORRE al Tribunale intestato affinché, a cospetto del silenzio serbato dalle Amministrazioni, voglia ordinare alle stesse di concludere il procedimento nel termine di trenta giorni, ovvero nominare sin da subito il commissario che provveda alla delimitazione dell’area del demanio marittimo con esclusione della part. 481 del foglio 13 in quanto appartenente al demanio idrico regionale, ai sensi dell’art. 32 cod. nav.; o, comunque, a fissare i limiti del demanio marittimo, con esclusione della part. 481, ai sensi dell’art. 31 cod. nav.” .
2. Si sono costituite in giudizio le autorità statali che hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria e l’inammissibilità del ricorso, stante l’insussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente. Ancora in via preliminare, le amministrazioni statali resistenti hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere della società, considerata la natura abusiva della struttura insistente sulla particella catastale di cui è discussa la titolarità e, nel merito, hanno comunque chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
3. Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana per chiedere, in via pregiudiziale, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo competenze in merito all’attivazione del procedimento di delimitazione/revisione invocato dalla ricorrente e, nel merito, che sia rigettato il ricorso perché infondato.
4. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
5. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via pregiudiziale, il Collegio respinge le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle amministrazioni resistenti, che sono soggetti contraddittori nel procedimento attivato dalla ricorrente, come risulta anche dallo scambio di note di luglio e di agosto 2025 volte a fissare un incontro per addivenire alla soluzione della questione controversa.
7. Ancora in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni statali, attesa, da un lato, la sussistenza dell’obbligo delle amministrazioni procedenti di determinarsi per concludere il procedimento già avviato e, dall’altro lato, l’interesse diretto della società ricorrente all’eliminazione dello stato di incertezza sulla titolarità della particella catastale n. 481 per cui è causa, al fine di ottenere una successiva determinazione, da parte dell’autorità proprietaria, sulla correlata istanza di rinnovo della concessione demaniale.
8. Il ricorso è dunque ammissibile ed è altresì fondato.
8.1. Il Collegio non ignora che il rimedio avverso il silenzio - inadempimento può essere attivato solo per fare accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’autorità nei casi in cui questa abbia un obbligo di provvedere e non per sollecitare lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività da parte dell’amministrazione e/o di una generica facoltà dell’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito volto a incidere sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente (così, ex mutlis , Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2020, n. 4204), né ignora l’orientamento giurisprudenziale che non ravvisa un obbligo per l’amministrazione di attivare il procedimento previsto dall’art. 32 del codice della navigazione, qualora non vi sia incertezza sui confini e tuttavia, reputa il Collegio che, nel caso di specie, tale dovere di provvedere consegua alla necessità di porre fine all’incertezza sulla titolarità della particella catastale n. 481, tenuto conto, innanzitutto, dell’istanza della ricorrente e della circostanza che le amministrazioni resistenti hanno avviato il relativo procedimento di delimitazione, senza tuttavia concluderlo nei termini di legge, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che “ Come noto, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza ricevuta sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione pubblica (tra le tante, cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 1 ottobre 2021, n. 6569) ” (così TAR Lazio, sez. II ter, 23.02.2026, n. 3364) e, ancor più diffusamente, la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo di concludere il procedimento ricorre, anche in assenza di istanza di parte, quando l’ordinamento prevede un obbligo di procedere stabilendo che “ l’art. 31, co. 3, c.p.a., nella parte in cui ammette l’azione avverso il silenzio “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge” esprime, con riguardo alla seconda parte dell’inciso, una esigenza di selezione; tale esigenza si spiega per il rilievo che quando un procedimento è stato avviato deve sempre essere concluso (art. 2, l. n. 241/1990), mentre nelle ipotesi in cui non è stato ancora avviato (ossia, “negli altri casi previsti dalla legge”) occorre preliminarmente accertare se sussista un obbligo in tal senso (l’obbligo di procedere); tale obbligo deve essere normativamente qualificato, essendo per l’appunto necessario selezionare, nel doveroso rispetto del principio di legalità nonché per assicurare il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), quali sollecitazioni possano rendere doverosa l’esplicazione del pubblico potere; la selezione è affidata di norma alla legge sostanziale, che pone le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
6.7. Del resto, la giurisprudenza si è nel tempo consolidata nel senso di ammettere il rimedio avverso il silenzio-inadempimento quante volte ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico di procedere e provvedere, malgrado l’assenza di una norma che lo prevedesse espressamente.
6.7.1. In particolare, è stato affermato che “l’istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo. Non è seriamente dubitabile, infatti, che colui che ha un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l’esercizio del potere amministrativo sia titolare di una situazione giuridica che lo legittima, pur in assenza di una norma specifica che gli attribuisca un autonomo diritto di iniziativa, a presentare un’istanza dalla quale nasce in capo alla P.A. quantomeno un obbligo di pronunciarsi” (Cons. Stato, sez. VI, 11.5.2007, n. 2318; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 19.8.2022, n. 7313; cfr. anche C.g.a.R.s., sez. giur., 8.4.2024, n. 288, dove si osserva che “la giurisprudenza ha riconosciuto l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza ricevuta sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano - dell’Amministrazione pubblica”). […]
In sintesi, al di là del percorso motivazionale seguito dalle singole pronunce, variamente argomentate su ragioni di giustizia e di equità, richiamando i principi generali di doverosità dell’azione amministrativa, ragionevolezza, buona fede, correttezza, buona amministrazione, può desumersi dai precedenti giurisprudenziali (sopra riportati sinteticamente e senza pretesa alcuna di esaustività) che l’azione avverso il silenzio è esperibile da chi, pur essendo titolare di un interesse legittimo rispetto al potere non esplicato (ossia di una posizione qualificata e differenziata la cui insoddisfazione dipende dal mancato esercizio del potere), ha invano tentato un dialogo con il pubblico potere” (così TAR Lazio, sez. Quinta Ter , 23.05.2025, n. 9974). Sussiste dunque l’obbligo per l’amministrazione di adottare un provvedimento sull’istanza del soggetto interessato in attuazione dei canoni di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost., anche al di là dei casi espressamente imposti dalla legge, ogni volta che “ in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'Amministrazione ” (così Cons. St., sez. III, 19.04.2024, n. 3539).
8.2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ravvisa anzitutto una situazione di incertezza in ordine alla delimitazione del confine del demanio idrico rispetto al demanio marittimo sulla particella per cui è causa. Invero, nonostante la formale intestazione catastale al demanio marittimo della particella 481 che, da sola, è insufficiente a dare certezza sull’assetto proprietario (così TAR Sicilia, sez. I, 01.02.2023, n. 283 secondo cui “ in presenza di elementi concreti di incertezza del confine tra l’area demaniale e la proprietà privata è onere dell’Amministrazione, prima di adottare l’ingiunzione di sgombero, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell’art. 32 cod. nav., essendo sufficiente l’indicazione catastale solo in assenza di detti elementi (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23/01/2019, n. 155; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22.07.2015, n. 1970) ”), risulta dagli atti di causa che la stessa, sin dal 1995, è stata oggetto di concessione da parte delle autorità del demanio idrico al fine di consentirne l’utilizzo a fini commerciali, a servizio del ristorante della ricorrente. Inoltre, la Regione Toscana, nella nota del 18.07.2925, ha precisato “ Accertato che il Fosso di Valle dei Nobili, rappresentato nel reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012 con codice TS 78599, risulta acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 ss.mm.ii. e che risulta in parte tombato” con conseguente incertezza circa la riconducibilità dell’area al demanio idrico, anziché a quello marittimo. A ciò si aggiunga che il comune di Isola del Giglio in data 23 dicembre 2023 ha formalmente richiesto all’Agenzia del EM la variazione dell’intestazione catastale della particella de qua da EM Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile a EM Pubblico dello Stato per le opere di bonifica, sul presupposto che la particella corrispondesse esattamente all’area occupata dalla parte terminale del Fosso di Valle Botte, come indicato nell’ordinanza del 09.04.2025 del Tribunale del Riesame di Grosseto n. , doc. 12, che peraltro ha accolto la domanda della ricorrente evidenziando che “ l’iter amministrativo promosso dalla ER nel luglio 2022 (all’indomani dell’annullamento del primo sequestro), fondato su argomentazioni plausibili e non pretestuose, non si è ancora concluso; la mancata definizione non è addebitabile alla richiedente e sino a questo momento, pur nella lentezza della pubblica amministrazione, vi sono anche stati segnali positivi, da parte delle amministrazioni coinvolte, nell’ottica dell’accoglimento dell’istanza” ). Le considerazioni esposte rendono evidente la necessità di definire l’esatta delimitazione dei confini demaniali, con il procedimento che - seppur espressamente previsto dall’art. 32 del codice della navigazione per le delimitazioni rispetto alle finitime aree di proprietà privata - deve a maggior ragione trovare applicazione nel caso di specie, ove si tratta di chiarire la titolarità della particella n. 481 che è formalmente intestata dal demanio marittimo, in presenza di elementi contrastanti.
8.3. A fronte di tale incertezza, la società istante è certamente titolare di un interesse qualificato e differenziato alla proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni resistenti, avendo già subito due sequestri preventivi ed essendo il gestore del ristorante al cui servizio è posta la pedana insistente sulla particella la cui titolarità è in discussione e relativamente alla quale è ancora pendente l’istanza di rinnovo della concessione (ottenuta sin dal 1995) di bene demaniale, stante la risposta della Regione Toscana di non poter procedere, allo stato, a determinarsi poiché “ Premesso che l’attuale copertura con tavolato del fosso è da ritenere sostanzialmente conforme a quanto autorizzato dal Genio civile nel 1995, lo scrivente settore, a cui spetta la gestione e il rilascio della concessione per l’utilizzo del demanio idrico ai sensi del dpgr 60/R/2016, al fine di regolarizzare l’occupazione demaniale è in attesa del riconfinamento del demanio marittimo e/o della rettifica dell’intestazione della particella 481, foglio 13, al demanio idrico ” (doc. 15 di parte ricorrente).
8.4. E’ pacifico che all’istanza della ricorrente del 14.07.2025 abbia fatto seguito l’avvio del procedimento con le note di luglio e di agosto del 2025, dalle quali risulta ampia disponibilità e condivisione da parte delle amministrazioni interessate a definire la questione, senza che tuttavia risulti che il procedimento sia stato concluso nei termini prescritti dalla legge, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990. Ne segue che è illegittimo il silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti e che deve essere loro ordinato, per i profili di propria competenza, di concludere il procedimento riscontrando l’istanza della ricorrente, al fine di rimuovere la situazione di incertezza che si è creata.
9. Il ricorso è dunque meritevole di accoglimento e, per l’effetto, il Collegio ordina alle amministrazioni resistenti di pronunciarsi, per i profili di propria competenza, sull’istanza della società entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, con assorbimento di ogni altra questione e/o domanda non esaminata.
10. Il Collegio ritiene che, al momento, sia possibile soprassedere alla richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante silenzio delle amministrazioni resistenti.
11. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza tra la società ricorrente e le amministrazioni statali. Possono invece essere compensate le spese con gli altri enti in ragione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti e, per l’effetto, ordina a tali amministrazioni, per quanto di propria competenza, di concludere il procedimento, provvedendo sull’istanza del 14.07.2025 entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza.
Condanna, in solido, le amministrazioni statali al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che liquida in euro 1500, (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Compensa le spese tra la società ricorrente e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT AR HI, Presidente
IA OR, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OR | RT AR HI |
IL SEGRETARIO