Art. 2.
All' articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse".
All' articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse".