TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9453/2023;
promossa da: elettivamente domiciliato in Via Mercantini n. 5 Torino, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DEORSOLA FABIO e dall'avv. DIONISIO GIOVANNI in forza di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata in Corso Emanuele II n. 94 Torino, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DELLA GATTA MONICA e dall'avv. RONCO ENRICA in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente e per il resistente: come da conclusioni congiunte rassegnate il 14/11/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in CUPRA MARITTIMA il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio è stato iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUPRA
MARITTIMA (atto n. 416, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014). Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/02/2006 e il 29/04/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato l'11/05/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 856/2024 del 02/02/2024, pubblicata in data 06/02/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, con fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti.
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata (proc. n. 478/2024). Pt_1
Il 14/11/2024, parte resistente ha depositato istanza ex art. 127 ter c.p.c., stante il raggiungimento di un'intesa tra le parti.
All'udienza del 28/11/2024, il Giudice ha rinviato il procedimento a successiva udienza, assegnando alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte.
Il 10/01/2025 le parti hanno depositato note scritte, richiamando le conclusioni congiunte già rassegnate, dando altresì conto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza n. 1016/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Torino.
Depositate le note, il Giudice ha fissato nuovo termine per il deposito di memorie autorizzate, rinviando per la discussione a successiva udienza.
Il 30/01/2025 le parti hanno depositato memorie autorizzate congiunte.
All'udienza del 06/02/2025, le parti hanno insistito nelle conclusioni congiunte già rassegnate. Il
Giudice, ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, ha rimesso la causa in decisione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione del giudice italiano
Le parti, con la memoria depositata il 13/11/2024, hanno dato conto dell'accordo raggiunto fra le stesse con riferimento alla giurisdizione italiana e alla applicabilità della relativa legge.
Con successiva istanza congiunta, le parti hanno dato nuovamente atto del raggiungimento di un accordo in punto giurisdizione. In particolare, è stata depositata dichiarazione congiunta di scelta del foro ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Bruxelles 2 ter n. 2019/1111 sottoscritta dalle parti.
Il 10/01/2025, con note scritte, le parti hanno richiamato le conclusioni congiunte già depositate, ulteriormente confermate con memorie del 30/01/2025.
Anche all'udienza del 06/02/2025, i procuratori hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate. Deve pertanto essere affermata, nel presente giudizio di divorzio, la giurisdizione del giudice italiano in forza dell'art. 10 del Regolamento UE n. 2019/2011, comma 1 lett. b), laddove stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se “le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi della data in cui è adita l'autorità giurisdizionale o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza”.
Nell'odierno procedimento, sussistono i presupposti di cui all'articolo citato.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge. Peraltro, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUPRA MARITTIMA di provvedere alle incombenze di legge;
prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
DISPONE che, con riferimento all'assegno divorzile e al contributo paterno al mantenimento dei figli
(preso atto dell'accordo raggiunto nelle more del presente giudizio dai genitori sul punto, anche con riferimento a giurisdizione del Giudice italiano e legge applicabile italiana), il dr. Mattone: A) a far data dal mese successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio:
➢ versi alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di USD 3.000,00 (tremila), CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici di inflazione dei prezzi al consumo di New York, New
York, USA;
➢ versi alla SI.ra un contributo al mantenimento dei figli così strutturato: CP_1
i) con riferimento a che attualmente vive con la madre: Persona_3
(1) l'importo mensile di USD 1.000,00 (mille/00), a titolo di contributo al di lui mantenimento ordinario;
l'importo sarà annualmente rivalutabile in forza degli indici inflattivi dei prezzi al consumo di New York, New York, USA;
(2) l'importo mensile di USD 1.500,00 (millecinquecento/00), quale contributo alle di lui eSIenze abitative in NY, finché ivi convivrà con il fratello unitamente alla madre.
Tali obblighi riferiti a cesseranno nel momento in cui il medesimo avrà trovato una Per_2 collocazione lavorativa, a conclusione degli studi ed avrà raggiunto l'indipendenza economica.
ii) con riferimento a che attualmente vive con la madre: CP_2
(1) l'importo mensile di USD 1.000,00 (mille/00), a titolo di contributo al di lui mantenimento ordinario;
l'importo sarà annualmente rivalutabile in forza degli indici inflattivi dei prezzi al consumo di New York, New York, USA;
(2) l'importo mensile di USD 1.500,00 (millecinquecento/00), quale contributo alle di lui eSIenze abitative in NY, finché ivi convivrà con il fratello unitamente alla madre.
Tali obblighi riferiti a cesseranno nel momento in cui il medesimo avrà trovato una Per_1 collocazione lavorativa, a conclusione a conclusione degli studi ed avrà raggiunto l'indipendenza economica.
➢ Nell'ipotesi in cui uno solo dei figli continui a convivere con la madre e non abbia ancora trovato una collocazione lavorativa che lo renda economicamente indipendente, le parti convengono che il dr. verserà alla SI.ra la somma di 3.000,00 USD mensili a titolo di contributo alle Pt_1 CP_1
eSIenze abitative del figlio rimasto con la SI.ra , oltre al contributo al suo mantenimento CP_1
come sopra determinato.
➢ Verserà direttamente agli Istituti universitari il 100% della retta universitaria dovuta per ciascun figlio sino a quando gli stessi avranno terminato rispettivamente i loro studi, con l'intesa che detto impegno sarà eventualmente prorogato per un ulteriore anno qualora uno dei o entrambi i figli dovesse/ro andare fuori corso. Ove invece uno dei o entrambi i figli dovesse/ro andare fuori corso per oltre un anno, i genitori si impegnano sin d'ora a decidere congiuntamente se, ed eventualmente in che misura rispettiva, sostenere le spese per il prosieguo degli studi universitari. ➢ Manterrà l'estensione della propria polizza assicurativa sanitaria in favore di ciascun figlio, assumendo su di sé il 100% delle spese mediche e sanitarie non coperte dall'assicurazione, per tutta la durata del proprio obbligo di contribuzione al mantenimento di ciascuno dei figli e comunque sino a quando gli stessi non avranno reperito un'occupazione stabile con relativa copertura assicurativa analoga a quella goduta in precedenza.
➢ Verserà direttamente ai figli annualmente gli importi necessari per un viaggio aereo A/R e per una vacanza estiva in Italia, vacanza che i figli potranno poi decidere di trascorrere anche altrove, dandone comunicazione ad entrambi i genitori;
B) a far data dal mese successivo in cui anche l'ultimo figlio non avrà più diritto al mantenimento:
➢ versi alla SI.ra a titolo di assegno divorzile: CP_1
i) l'importo mensile di USD 5.000,00 (cinquemila/00), annualmente rivalutabile su base mese e anno della prima decorrenza, sulla base degli indici di inflazione dei prezzi al consumo di New York, New
York, USA;
ii) la percentuale pari al 15% (quindici percento) del/i bonus e/o incentivo/i netto/i percepito/i, previsto/i dagli artt.
2.2 e 2.3 del contratto di lavoro tra il dr. e la United Olive Oil Import Pt_1
Corp, se e nella misura in cui sarà/saranno effettivamente percepito/i dal dr. il dr. Pt_1 Pt_1 condividerà annualmente con la SI.ra la side letter ufficiale dell'azienda riferita a CP_1
bonus/incentivo percepito dal dott. provvedendo al saldo di quanto dovuto entro 15 giorni Pt_1 dalla percezione dell'importo o degli importi per i titoli suddetti;
PRENDE ATTO che con riferimento agli ulteriori rapporti tra il dr. e la SI.ra : Pt_1 CP_1
a) il dr. che avrà già versato alla SI.ra , a titolo di acconto sulla regolamentazione Pt_1 CP_1 dei rapporti patrimoniali tra le parti, l'importo di USD 30.000,00 (trentamila/00) netti, come da accordi in sede di appello avverso la sentenza di separazione, verserà alla SI.ra , entro giorni CP_1
5 dal passaggio in giudicato mediante notifica della sentenza di divorzio a condizioni conformi alle presenti, l'importo di USD 50.000,00 (cinquantamila/00) netti, a mezzo bonifico bancario, a saldo, anche in via transattiva, di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale tra le parti;
b) il dr. verserà alla SI.ra , come per legge, il 40% del T.F.R. residuo relativo al Pt_1 CP_1
rapporto lavorativo intercorso con la dal medesimo percipiendo, entro 10 giorni dalla CP_3 percezione dell'importo, avendo cura di condividere previamente con la SI.ra la relativa CP_1
documentazione inviata dalla (cedolino con indicazione del T.F.R. residuo); CP_3
c) con il puntuale ed integrale adempimento del presente accordo, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche risarcitoria, dipendente, derivante, connessa o collegata al loro rapporto matrimoniale e/o alla loro precedente convivenza, ivi compresa qualsiasi rivendicazione avente ad oggetto le somme impiegate dal dr. per Pt_1
l'acquisto dell'immobile in Torino - Corso Massimo D'Azeglio 12 intestato alla SI.ra . CP_1
PRENDE ATTO che le parti convengono che quanto pattuito con il presente accordo tiene già conto del “reddito potenziale” della SI.ra , derivante dalla locazione a terzi dell'immobile di sua CP_1
proprietà sito in Torino - Corso Massimo D'Azeglio 12.
SPESE DI LITE come da accordi fra le parti e, segnatamente:
PRENDE ATTO che il dr. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo alle spese di lite Pt_1 CP_1 dalla stessa sostenute e sostenende nel presente procedimento l'importo di Euro 10.000,00, oltre accessori di legge (15% rimborso sp. gen., CPA e IVA) entro 7 giorni dal deposito delle presenti conclusioni.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9453/2023;
promossa da: elettivamente domiciliato in Via Mercantini n. 5 Torino, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DEORSOLA FABIO e dall'avv. DIONISIO GIOVANNI in forza di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliata in Corso Emanuele II n. 94 Torino, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DELLA GATTA MONICA e dall'avv. RONCO ENRICA in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente e per il resistente: come da conclusioni congiunte rassegnate il 14/11/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in CUPRA MARITTIMA il 19/07/2014.
L'atto di matrimonio è stato iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUPRA
MARITTIMA (atto n. 416, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014). Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/02/2006 e il 29/04/2003. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato l'11/05/2023 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 856/2024 del 02/02/2024, pubblicata in data 06/02/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, con fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti.
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata (proc. n. 478/2024). Pt_1
Il 14/11/2024, parte resistente ha depositato istanza ex art. 127 ter c.p.c., stante il raggiungimento di un'intesa tra le parti.
All'udienza del 28/11/2024, il Giudice ha rinviato il procedimento a successiva udienza, assegnando alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte.
Il 10/01/2025 le parti hanno depositato note scritte, richiamando le conclusioni congiunte già rassegnate, dando altresì conto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza n. 1016/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Torino.
Depositate le note, il Giudice ha fissato nuovo termine per il deposito di memorie autorizzate, rinviando per la discussione a successiva udienza.
Il 30/01/2025 le parti hanno depositato memorie autorizzate congiunte.
All'udienza del 06/02/2025, le parti hanno insistito nelle conclusioni congiunte già rassegnate. Il
Giudice, ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, ha rimesso la causa in decisione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione del giudice italiano
Le parti, con la memoria depositata il 13/11/2024, hanno dato conto dell'accordo raggiunto fra le stesse con riferimento alla giurisdizione italiana e alla applicabilità della relativa legge.
Con successiva istanza congiunta, le parti hanno dato nuovamente atto del raggiungimento di un accordo in punto giurisdizione. In particolare, è stata depositata dichiarazione congiunta di scelta del foro ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Bruxelles 2 ter n. 2019/1111 sottoscritta dalle parti.
Il 10/01/2025, con note scritte, le parti hanno richiamato le conclusioni congiunte già depositate, ulteriormente confermate con memorie del 30/01/2025.
Anche all'udienza del 06/02/2025, i procuratori hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate. Deve pertanto essere affermata, nel presente giudizio di divorzio, la giurisdizione del giudice italiano in forza dell'art. 10 del Regolamento UE n. 2019/2011, comma 1 lett. b), laddove stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se “le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi della data in cui è adita l'autorità giurisdizionale o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza”.
Nell'odierno procedimento, sussistono i presupposti di cui all'articolo citato.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge. Peraltro, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUPRA MARITTIMA di provvedere alle incombenze di legge;
prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
DISPONE che, con riferimento all'assegno divorzile e al contributo paterno al mantenimento dei figli
(preso atto dell'accordo raggiunto nelle more del presente giudizio dai genitori sul punto, anche con riferimento a giurisdizione del Giudice italiano e legge applicabile italiana), il dr. Mattone: A) a far data dal mese successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio:
➢ versi alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di USD 3.000,00 (tremila), CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici di inflazione dei prezzi al consumo di New York, New
York, USA;
➢ versi alla SI.ra un contributo al mantenimento dei figli così strutturato: CP_1
i) con riferimento a che attualmente vive con la madre: Persona_3
(1) l'importo mensile di USD 1.000,00 (mille/00), a titolo di contributo al di lui mantenimento ordinario;
l'importo sarà annualmente rivalutabile in forza degli indici inflattivi dei prezzi al consumo di New York, New York, USA;
(2) l'importo mensile di USD 1.500,00 (millecinquecento/00), quale contributo alle di lui eSIenze abitative in NY, finché ivi convivrà con il fratello unitamente alla madre.
Tali obblighi riferiti a cesseranno nel momento in cui il medesimo avrà trovato una Per_2 collocazione lavorativa, a conclusione degli studi ed avrà raggiunto l'indipendenza economica.
ii) con riferimento a che attualmente vive con la madre: CP_2
(1) l'importo mensile di USD 1.000,00 (mille/00), a titolo di contributo al di lui mantenimento ordinario;
l'importo sarà annualmente rivalutabile in forza degli indici inflattivi dei prezzi al consumo di New York, New York, USA;
(2) l'importo mensile di USD 1.500,00 (millecinquecento/00), quale contributo alle di lui eSIenze abitative in NY, finché ivi convivrà con il fratello unitamente alla madre.
Tali obblighi riferiti a cesseranno nel momento in cui il medesimo avrà trovato una Per_1 collocazione lavorativa, a conclusione a conclusione degli studi ed avrà raggiunto l'indipendenza economica.
➢ Nell'ipotesi in cui uno solo dei figli continui a convivere con la madre e non abbia ancora trovato una collocazione lavorativa che lo renda economicamente indipendente, le parti convengono che il dr. verserà alla SI.ra la somma di 3.000,00 USD mensili a titolo di contributo alle Pt_1 CP_1
eSIenze abitative del figlio rimasto con la SI.ra , oltre al contributo al suo mantenimento CP_1
come sopra determinato.
➢ Verserà direttamente agli Istituti universitari il 100% della retta universitaria dovuta per ciascun figlio sino a quando gli stessi avranno terminato rispettivamente i loro studi, con l'intesa che detto impegno sarà eventualmente prorogato per un ulteriore anno qualora uno dei o entrambi i figli dovesse/ro andare fuori corso. Ove invece uno dei o entrambi i figli dovesse/ro andare fuori corso per oltre un anno, i genitori si impegnano sin d'ora a decidere congiuntamente se, ed eventualmente in che misura rispettiva, sostenere le spese per il prosieguo degli studi universitari. ➢ Manterrà l'estensione della propria polizza assicurativa sanitaria in favore di ciascun figlio, assumendo su di sé il 100% delle spese mediche e sanitarie non coperte dall'assicurazione, per tutta la durata del proprio obbligo di contribuzione al mantenimento di ciascuno dei figli e comunque sino a quando gli stessi non avranno reperito un'occupazione stabile con relativa copertura assicurativa analoga a quella goduta in precedenza.
➢ Verserà direttamente ai figli annualmente gli importi necessari per un viaggio aereo A/R e per una vacanza estiva in Italia, vacanza che i figli potranno poi decidere di trascorrere anche altrove, dandone comunicazione ad entrambi i genitori;
B) a far data dal mese successivo in cui anche l'ultimo figlio non avrà più diritto al mantenimento:
➢ versi alla SI.ra a titolo di assegno divorzile: CP_1
i) l'importo mensile di USD 5.000,00 (cinquemila/00), annualmente rivalutabile su base mese e anno della prima decorrenza, sulla base degli indici di inflazione dei prezzi al consumo di New York, New
York, USA;
ii) la percentuale pari al 15% (quindici percento) del/i bonus e/o incentivo/i netto/i percepito/i, previsto/i dagli artt.
2.2 e 2.3 del contratto di lavoro tra il dr. e la United Olive Oil Import Pt_1
Corp, se e nella misura in cui sarà/saranno effettivamente percepito/i dal dr. il dr. Pt_1 Pt_1 condividerà annualmente con la SI.ra la side letter ufficiale dell'azienda riferita a CP_1
bonus/incentivo percepito dal dott. provvedendo al saldo di quanto dovuto entro 15 giorni Pt_1 dalla percezione dell'importo o degli importi per i titoli suddetti;
PRENDE ATTO che con riferimento agli ulteriori rapporti tra il dr. e la SI.ra : Pt_1 CP_1
a) il dr. che avrà già versato alla SI.ra , a titolo di acconto sulla regolamentazione Pt_1 CP_1 dei rapporti patrimoniali tra le parti, l'importo di USD 30.000,00 (trentamila/00) netti, come da accordi in sede di appello avverso la sentenza di separazione, verserà alla SI.ra , entro giorni CP_1
5 dal passaggio in giudicato mediante notifica della sentenza di divorzio a condizioni conformi alle presenti, l'importo di USD 50.000,00 (cinquantamila/00) netti, a mezzo bonifico bancario, a saldo, anche in via transattiva, di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale tra le parti;
b) il dr. verserà alla SI.ra , come per legge, il 40% del T.F.R. residuo relativo al Pt_1 CP_1
rapporto lavorativo intercorso con la dal medesimo percipiendo, entro 10 giorni dalla CP_3 percezione dell'importo, avendo cura di condividere previamente con la SI.ra la relativa CP_1
documentazione inviata dalla (cedolino con indicazione del T.F.R. residuo); CP_3
c) con il puntuale ed integrale adempimento del presente accordo, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche risarcitoria, dipendente, derivante, connessa o collegata al loro rapporto matrimoniale e/o alla loro precedente convivenza, ivi compresa qualsiasi rivendicazione avente ad oggetto le somme impiegate dal dr. per Pt_1
l'acquisto dell'immobile in Torino - Corso Massimo D'Azeglio 12 intestato alla SI.ra . CP_1
PRENDE ATTO che le parti convengono che quanto pattuito con il presente accordo tiene già conto del “reddito potenziale” della SI.ra , derivante dalla locazione a terzi dell'immobile di sua CP_1
proprietà sito in Torino - Corso Massimo D'Azeglio 12.
SPESE DI LITE come da accordi fra le parti e, segnatamente:
PRENDE ATTO che il dr. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo alle spese di lite Pt_1 CP_1 dalla stessa sostenute e sostenende nel presente procedimento l'importo di Euro 10.000,00, oltre accessori di legge (15% rimborso sp. gen., CPA e IVA) entro 7 giorni dal deposito delle presenti conclusioni.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.