CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14446 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GN AS nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Impellizzeri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dello stesso articolo (capo A) e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo B) e ritenendo sussistenti il Penale Sent. Sez. 5 Num. 14446 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/02/2024 pericolo di reiterazione criminosa (art. 274, lett. c) e quello di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a), applicava a AS GN la misura cautelare della custodia in carcere. La prospettazione accusatoria veniva sostanzialmente confermata dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta che, rigettando l'istanza di riesame, si limitava solo ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis. In estrema sintesi, secondo la ricostruzione offerta dal Giudice per le indagini preliminari e confermata all'esito del riesame, gli elementi raccolti dagli inquirenti condurrebbero ad affermare che il ricorrente (figlio di NI GN, elemento di spicco della criminalità mafiosa operante nella provincia di Enna, ucciso il 18 maggio 2003) avrebbe partecipato, con AS UR e con TO e EP CI (quest'ultimo nipote di NI GN e cognato del ricorrente), alla riorganizzazione della tradizionale presenza mafiosa nei territori della Valle del Dittaino e del centro abitato di Valguarnera Caropepe, avanzando, tra l'altro, richieste estorsive nei confronti di alcuni operatori commerciali. In punto di esigenze cautelari, per come si è detto, si riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione della condizione di assoggettamento ed omertà promanante dal sodalizio mafioso e della conseguente necessità di posticipare l'assunzione delle prove dichiarative per permettere l'escussione delle persone informate sui fatti e, in particolare, delle persone offese senza i pressanti condizionamenti degli indagati), quanto il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della doppia presunzione legislativa, relativa alla sussistenza delle dette esigenze e in punto di adeguatezza della misura inframuraria). 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 292, lett. C, cod. proc. pen.) e la conseguente nullità dell'ordinanza applicativa, in quanto, in ipotesi, il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, omettendo qualsiasi valutazione critica, sia in relazione agli elementi indiziari individuati a carico del ricorrente, sia sotto il profilo delle specifiche esigenze cautelari che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione della misura nei suoi riguardi. 2.2. Il secondo deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416- bis, commi 1 e 4, cod. pen. e il connesso vizio di motivazione e censura, sotto il profilo della gravità indiziaria, la sussistenza del reato contestato al capo A). In particolare, la difesa sostiene che: 2 p-/ - trattandosi di una nuova associazione, costituita nell'aprile 2019, sarebbe inconferente il richiamo alle sentenze già emesse dall'Autorità Giudiziaria;
- dalle dichiarazioni dei collaboratori emergerebbe esplicitamente l'inesistenza di un'autonoma "famiglia" nel territorio di riferimento, ma solo singoli "uomini d'onore"; - tutti i presunti sodali sarebbero sostanzialmente legati da vincoli di parentela (e tanto giustificherebbe i loro ripetuti contatti), tanto più che mancherebbe la prova di un rituale di affiliazione;
- del tutto irrilevante sarebbe tanto la vicenda occorsa tra il AR e il GN (autonomamente composta senza l'intervento degli altri asseriti sodali), quanto i dialoghi relativi alla morte del padre (argomento che peraltro è del tutto normale venga affrontato dall'indagato, sia in considerazione del vincolo di parentela che lo legava al defunto sia in considerazione del contesto socio- ambientale nel quale vive); - mancherebbe, comunque, un'effettiva manifestazione del metodo mafioso, anche nell'unica condotta estorsiva contestata;
tanto più che dalle conversazioni intercettate emergerebbe proprio il contrario;
- dalle risultanze investigative non emergerebbe alcun riscontro della ritenuta disponibilità di armi e l'assunto per cui l'unica arma evocata nei dialoghi non fosse detenuta a titolo personale sarebbe priva di un effettivo riscontro a fronte della circostanza contraria emersa dalle conversazioni intercettate (era intenzione di uno degli asseriti sodali di consegnarla ad un familiare). 2.3. Il terzo motivo attiene al capo B) e deduce, sotto i profili della violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 commi 1 e 2 cod. pen. e del connesso vizio di motivazione: - l'insussistenza di qualsivoglia elemento estorsivo in relazione all'assunzione del GN alle dipendenze della Regalgas, a nulla rilevando l'interessamento dello zio (il UR) con il nipote in ordine agli esiti della vicenda, stante, peraltro gli elementi di segno contrario emersi dalle conversazioni intercettate;
- la carenza di qualsiasi elemento a sostegno della prospettazione accusatoria, mancando la prova sia dell'effettiva percezione delle somme da parte del UR, sia della riscossione del rateo del 2021; - l'insussistenza delle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il ricorrente, per come si è detto, ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la violazione degli 3 artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione e carenza assoluta di motivazione. Ebbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire un autonomo apprezzamento di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è sì legittima, ma solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, non potendo estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Parallelamente, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale del riesame ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non ha una portata illimitata, in quanto non opera laddove l'ordinanza del Gip, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo o confermativo, bensì, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). Cosicché, se è pienamente legittima la pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare, quale substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi, è invece imprescindibile che il profilo valutativo sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per 4 l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507) Ebbene, il GIP, pur riassumendo i fatti contestati e richiamando, da un canto, le specifiche argomentazioni offerte dal Pubblico Ministero nella sua richiesta e, dall'altro, ampi stralci dell'informativa di polizia giudiziaria, ha esaminato tanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, quanto la sussistenza delle specifiche esigenze cauteiari, valutando autonomamente, attraverso "personali considerazioni", ciascuna acquisizione. L'esistenza di una parte "originale" emerge con evidenza, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, dalla stessa tecnica redazionale e dall'utilizzo di differenti caratteri grafici che consentono di individuare immediatamente e con esattezza quali siano le parti in cui il Gip riporta pedissequamente stralci della richiesta o dell'informativa e quali, invece, contengono le valutazioni sviluppate dal decidente. Da ciò l'infondatezza dell'assunto difensivo. 2. Il secondo e il terzo motivo, invece, sono radicalmente inammissibili. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli è sufficiente per l'adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di 5 colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato a carico del ricorrente e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. In particolare: - la storica esistenza di "cosa nostra" nel territorio dell'ennese; - la circostanza che AS GO era stato, nel territorio di riferimento, uno dei referenti della famiglia di Enna, al quale era stata affidata la gestione dell'allora nascente area industriale del Dittaino;
- la conseguente continuità storica e fattuale dei fatti oggetto del procedimento rispetto quanto già emerso ed accertato in precedenti procedimenti penali;
- i plurimi, continui, contatti tra i coindagati e le numerose conversazioni intercettate dalle quali sarebbe emersa la specifica conoscenza di notizie relative a fatti di reato precedentemente commessi nel territorio, ma mai confluite in decisioni giudiziarie;
- il continuo estrinsecarsi di atteggiamenti tipicamente mafiosi e riferimenti ad appartenenze associative;
- il riconoscimento da parte della vittima degli interlocutori quali appartenenti alla consorteria mafiosa;
- lo specifico modus operandi degli indagati, che si coordinano nelle operazioni sotto la direzione del UR, chiamato ad interessarsi anche in relazione agli atteggiamenti individualistici dei singoli sodali;
- la fisiologica presenza di momenti di fibrillazione all'interno del gruppo;
- la dettagliata ricostruzione dell'episodio estorsivo contestato e le plurime relative dazioni di denaro da parte della persona offesa;
- le specifiche dichiarazioni del Grasso, vittima dell'estorsione, valutate analiticamente nella loro attendibilità; la chiara disponibilità di armi e il relativo riferimento all'arsenale storicamente in possesso della famiglia. 6 Il C Il Presidente Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il GN perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Impellizzeri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dello stesso articolo (capo A) e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo B) e ritenendo sussistenti il Penale Sent. Sez. 5 Num. 14446 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 27/02/2024 pericolo di reiterazione criminosa (art. 274, lett. c) e quello di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a), applicava a AS GN la misura cautelare della custodia in carcere. La prospettazione accusatoria veniva sostanzialmente confermata dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta che, rigettando l'istanza di riesame, si limitava solo ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis. In estrema sintesi, secondo la ricostruzione offerta dal Giudice per le indagini preliminari e confermata all'esito del riesame, gli elementi raccolti dagli inquirenti condurrebbero ad affermare che il ricorrente (figlio di NI GN, elemento di spicco della criminalità mafiosa operante nella provincia di Enna, ucciso il 18 maggio 2003) avrebbe partecipato, con AS UR e con TO e EP CI (quest'ultimo nipote di NI GN e cognato del ricorrente), alla riorganizzazione della tradizionale presenza mafiosa nei territori della Valle del Dittaino e del centro abitato di Valguarnera Caropepe, avanzando, tra l'altro, richieste estorsive nei confronti di alcuni operatori commerciali. In punto di esigenze cautelari, per come si è detto, si riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione della condizione di assoggettamento ed omertà promanante dal sodalizio mafioso e della conseguente necessità di posticipare l'assunzione delle prove dichiarative per permettere l'escussione delle persone informate sui fatti e, in particolare, delle persone offese senza i pressanti condizionamenti degli indagati), quanto il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della doppia presunzione legislativa, relativa alla sussistenza delle dette esigenze e in punto di adeguatezza della misura inframuraria). 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 292, lett. C, cod. proc. pen.) e la conseguente nullità dell'ordinanza applicativa, in quanto, in ipotesi, il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, omettendo qualsiasi valutazione critica, sia in relazione agli elementi indiziari individuati a carico del ricorrente, sia sotto il profilo delle specifiche esigenze cautelari che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione della misura nei suoi riguardi. 2.2. Il secondo deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416- bis, commi 1 e 4, cod. pen. e il connesso vizio di motivazione e censura, sotto il profilo della gravità indiziaria, la sussistenza del reato contestato al capo A). In particolare, la difesa sostiene che: 2 p-/ - trattandosi di una nuova associazione, costituita nell'aprile 2019, sarebbe inconferente il richiamo alle sentenze già emesse dall'Autorità Giudiziaria;
- dalle dichiarazioni dei collaboratori emergerebbe esplicitamente l'inesistenza di un'autonoma "famiglia" nel territorio di riferimento, ma solo singoli "uomini d'onore"; - tutti i presunti sodali sarebbero sostanzialmente legati da vincoli di parentela (e tanto giustificherebbe i loro ripetuti contatti), tanto più che mancherebbe la prova di un rituale di affiliazione;
- del tutto irrilevante sarebbe tanto la vicenda occorsa tra il AR e il GN (autonomamente composta senza l'intervento degli altri asseriti sodali), quanto i dialoghi relativi alla morte del padre (argomento che peraltro è del tutto normale venga affrontato dall'indagato, sia in considerazione del vincolo di parentela che lo legava al defunto sia in considerazione del contesto socio- ambientale nel quale vive); - mancherebbe, comunque, un'effettiva manifestazione del metodo mafioso, anche nell'unica condotta estorsiva contestata;
tanto più che dalle conversazioni intercettate emergerebbe proprio il contrario;
- dalle risultanze investigative non emergerebbe alcun riscontro della ritenuta disponibilità di armi e l'assunto per cui l'unica arma evocata nei dialoghi non fosse detenuta a titolo personale sarebbe priva di un effettivo riscontro a fronte della circostanza contraria emersa dalle conversazioni intercettate (era intenzione di uno degli asseriti sodali di consegnarla ad un familiare). 2.3. Il terzo motivo attiene al capo B) e deduce, sotto i profili della violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 commi 1 e 2 cod. pen. e del connesso vizio di motivazione: - l'insussistenza di qualsivoglia elemento estorsivo in relazione all'assunzione del GN alle dipendenze della Regalgas, a nulla rilevando l'interessamento dello zio (il UR) con il nipote in ordine agli esiti della vicenda, stante, peraltro gli elementi di segno contrario emersi dalle conversazioni intercettate;
- la carenza di qualsiasi elemento a sostegno della prospettazione accusatoria, mancando la prova sia dell'effettiva percezione delle somme da parte del UR, sia della riscossione del rateo del 2021; - l'insussistenza delle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il ricorrente, per come si è detto, ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la violazione degli 3 artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione e carenza assoluta di motivazione. Ebbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire un autonomo apprezzamento di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è sì legittima, ma solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, non potendo estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Parallelamente, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale del riesame ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non ha una portata illimitata, in quanto non opera laddove l'ordinanza del Gip, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo o confermativo, bensì, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). Cosicché, se è pienamente legittima la pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare, quale substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi, è invece imprescindibile che il profilo valutativo sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per 4 l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507) Ebbene, il GIP, pur riassumendo i fatti contestati e richiamando, da un canto, le specifiche argomentazioni offerte dal Pubblico Ministero nella sua richiesta e, dall'altro, ampi stralci dell'informativa di polizia giudiziaria, ha esaminato tanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, quanto la sussistenza delle specifiche esigenze cauteiari, valutando autonomamente, attraverso "personali considerazioni", ciascuna acquisizione. L'esistenza di una parte "originale" emerge con evidenza, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, dalla stessa tecnica redazionale e dall'utilizzo di differenti caratteri grafici che consentono di individuare immediatamente e con esattezza quali siano le parti in cui il Gip riporta pedissequamente stralci della richiesta o dell'informativa e quali, invece, contengono le valutazioni sviluppate dal decidente. Da ciò l'infondatezza dell'assunto difensivo. 2. Il secondo e il terzo motivo, invece, sono radicalmente inammissibili. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli è sufficiente per l'adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di 5 colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato a carico del ricorrente e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. In particolare: - la storica esistenza di "cosa nostra" nel territorio dell'ennese; - la circostanza che AS GO era stato, nel territorio di riferimento, uno dei referenti della famiglia di Enna, al quale era stata affidata la gestione dell'allora nascente area industriale del Dittaino;
- la conseguente continuità storica e fattuale dei fatti oggetto del procedimento rispetto quanto già emerso ed accertato in precedenti procedimenti penali;
- i plurimi, continui, contatti tra i coindagati e le numerose conversazioni intercettate dalle quali sarebbe emersa la specifica conoscenza di notizie relative a fatti di reato precedentemente commessi nel territorio, ma mai confluite in decisioni giudiziarie;
- il continuo estrinsecarsi di atteggiamenti tipicamente mafiosi e riferimenti ad appartenenze associative;
- il riconoscimento da parte della vittima degli interlocutori quali appartenenti alla consorteria mafiosa;
- lo specifico modus operandi degli indagati, che si coordinano nelle operazioni sotto la direzione del UR, chiamato ad interessarsi anche in relazione agli atteggiamenti individualistici dei singoli sodali;
- la fisiologica presenza di momenti di fibrillazione all'interno del gruppo;
- la dettagliata ricostruzione dell'episodio estorsivo contestato e le plurime relative dazioni di denaro da parte della persona offesa;
- le specifiche dichiarazioni del Grasso, vittima dell'estorsione, valutate analiticamente nella loro attendibilità; la chiara disponibilità di armi e il relativo riferimento all'arsenale storicamente in possesso della famiglia. 6 Il C Il Presidente Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il GN perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024