Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa DE Di NZ, all'esito dell'udienza del 09/01/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di Lavoro iscritta al N. 12132 / 2023. R.G. , promossa da:
Partita IVA rapp.to/a e difeso/a dall' avv. PANICO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
Controparte_1 rapp.to/a e difeso/a dall'avv.NAPOLETANO AUGUSTA ed elett.te dom.to/a come in atti
Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 18/05/2023 la soc. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 603/2023 del Parte_1
15/05/2023 rg 9353/2023 con cui le è stato richiesto il pagamento di euro 13471,06 a titolo di mancato versamento de contributi dovuti alla cassa edile con riferimento ai propri dipendenti relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio
2023
A sostegno della propria opposizione la società ha essenzialmente lamentato la inesistenza della prova del credito e l'avvenuto pagamento ai lavoratori direttamente con estinzione della obbligazione.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Costituitasi in giudizio, la cassa edile ha a sua volta contestato il contenuto dell' opposizione rilevando tra l'altro la mancanza di prova scritta e ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo.
L' opposizione va rigettata e va pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto n.603/2023
Preme innanzitutto sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione di impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere mediante ingiunzione (cfr. già
C. 184/10.1.1980, nonché C. 6698/11.11.1983). E' certo che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio (cfr. per tutte C. 3102/12.5.1980).
In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore. Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.
Calando i principi ora esposti nel caso di specie, si sottolinea -tuttavia-che parte opponente ha incentrato la propria opposizione sull' asserita carenza di prova del credito e sul pagamento diretto ai lavoratori delle somme di cui al decreto ingiuntivo.
In primo luogo va chiarito che, in conformità a quanto previsto dagli articoli 18 e 36 del contratto collettivo dipendenti delle imprese edili e affini, dagli articoli 7 e 24 dello statuto della e dagli articoli 1 e 3 del Regolamento Amministrativo della ogni impresa che intenda operare nel settore edile è tenuta ad iscriversi presso la territorialmente competente. A sua volta l'iscrizione alla comporta che ogni impresa ha l'obbligo di inviare mensilmente le denunce nominative dei lavoratori che ha alle proprie dipendenze fornendo - per ciascuno - i dati anagrafici, le ore di lavoro effettivamente prestate nel mese di riferimento e il totale imponibile a titolo di gratifica natalizia e ferie(irrogata non direttamente nel salario bensì accreditata alla cassa dopo che quest'ultima, proprio sulla base delle dichiarazioni mensili del datore, comunica l'esatto importo da corrispondere per ciascuna mensilità).
Nel caso di specie la società opponente non contesta l'iscrizione alla cassa e gli obblighi conseguenti all'iscrizione cosicché l'estratto contributivo allegato al procedimento monitorio ha piena valenza probatoria del credito ingiunto formatosi sulla base di quanto denunciato mensilmente dal datore di lavoro con riferimento agli lavoratori impiegati.
A ciò si aggiunga che l'affermazione di aver corrisposto ai lavoratori le somme ingiunte non ha alcun conforto documentale non avendo l'opponente prodotto alcuna documentazione.
La mancanza di prova scritta da parte dell' opponente è insufficiente a sconfessare l'assunto dell'opposta essendo stata basata la pretesa delle sulle denunce trasmesse dalla CP_1
stessa società. Per tali motivi l'opposizione è infondata e l'opponente va condannato al pagamento delle spese.
Le spese di lite si determinano considerando l'attività svolta ( mancanza di istruttoria), il comportamento processuale delle parti, il valore del giudizio e la mancanza diq uestiuoni di diritto come da dispositivo e seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa DE
Di NZ definitivamente pronunciando così provvede
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 603/2023 del
15/05/2023 rg 9353/2023 ;
-Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi € 2000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione al procuratore distrattario avv. Augusta Napolitano
Napoli addì 09/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa DE Di NZ