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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. LE UV Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. EN ES Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/11/2024 al n. 1668/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SP CO EL, elettivamente domiciliato in via R.
Passaneto 6 91100 TRAPANI presso lo studio dell'avv. SP CO
EL ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IN GA, elettivamente domiciliato in VIA GASPARE
SCUDERI,2/A 91100 TRAPANI presso lo studio dell'avv. IN
GA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
15.10.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“- affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la Per_1
stessa;
- condivisione tra i genitori delle decisioni in tema di residenza abituale, interventi invasivi ed istruzione;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore dei figli e da Per_2 Per_1
parte del sig. ” . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 21.11.2024,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio civile in data 21.09.2000, con Pt_1
, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del comune di Trapani (TP), atto n. 34, parte I, ufficio 1, anno 2000.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati quattro figli: , in data Per_3
Per_ 23.06.1997, , in data 26.05.2001, , in data 12.10.2004, e , in data Per_2 Per_1
30.07.2009.
Esponeva che, medio tempore, la comunione morale e materiale tra i coniugi si era deteriorata e non più ricostituita.
All'udienza del 19.03.2025, le parti, sentite liberamente, dichiaravano di non volersi riconciliare e, stante la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria ai fini della trattazione delle questioni accessorie, chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Con sentenza depositata in data 28.3.2025, il Tribunale di Trapani pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, pagina 2 di 4 disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni economiche e attinenti alla prole.
Il Tribunale formulava la seguente proposta conciliativa:
“- affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa;
Per_1
- condivisione tra i genitori delle decisioni in tema di residenza abituale, interventi invasivi ed istruzione;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
Per_
- assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore dei figli e da parte del Per_1 sig. . Controparte_1
Nelle more del giudizio, perveniva relazione di aggiornamento da parte dell' di Trapani nella quale si dava atto che Controparte_2
“tenendo conto dell'età del minore (16 anni) e della sua volontà di non avere contatti con il padre poichè la cosa lo destabilizzerebbe, si ritiene che al momento non sussistano le condizioni per una proficua ripresa del rapporto padre-figlio”.
All'udienza del 15.10.2025 le parti personalmente manifestavano in maniera congiunta la volontà di definizione consensuale della controversia nei termini di cui sopra.
Già sollecitato il PM, la causa veniva avviata a decisione.
***
Tanto premesso, e già ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 151 c.c., il
Tribunale ritiene di poter adottare a regolamento dei rapporti tra le parti il contenuto del menzionato accordo: lo stesso infatti, condiviso dalle parti, non appare contrario a norme imperative e appare rispondente al benessere psico-fisico della prole minore. In particolare, tenuto conto dell'età raggiunta (prossimo alla maggiore età) è stato ritenuto superfluo l'ascolto di , in quanto contrario al Per_1 suo interesse e possibilmente controproducente nell'ottica di recupero del rapporto padre-figlio.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da proposta accettata dalle parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, così dispone, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
- affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa;
Per_1
- condivisione tra i genitori delle decisioni in tema di residenza abituale, interventi invasivi ed istruzione;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
- assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore dei figli e Per_2 Per_1 da parte del sig. . Controparte_1
Nulla sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EN ES LE UV
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. LE UV Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. EN ES Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/11/2024 al n. 1668/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SP CO EL, elettivamente domiciliato in via R.
Passaneto 6 91100 TRAPANI presso lo studio dell'avv. SP CO
EL ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IN GA, elettivamente domiciliato in VIA GASPARE
SCUDERI,2/A 91100 TRAPANI presso lo studio dell'avv. IN
GA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
15.10.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : Parte_1 Controparte_1
“- affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la Per_1
stessa;
- condivisione tra i genitori delle decisioni in tema di residenza abituale, interventi invasivi ed istruzione;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore dei figli e da Per_2 Per_1
parte del sig. ” . Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 21.11.2024,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio civile in data 21.09.2000, con Pt_1
, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del comune di Trapani (TP), atto n. 34, parte I, ufficio 1, anno 2000.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati quattro figli: , in data Per_3
Per_ 23.06.1997, , in data 26.05.2001, , in data 12.10.2004, e , in data Per_2 Per_1
30.07.2009.
Esponeva che, medio tempore, la comunione morale e materiale tra i coniugi si era deteriorata e non più ricostituita.
All'udienza del 19.03.2025, le parti, sentite liberamente, dichiaravano di non volersi riconciliare e, stante la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria ai fini della trattazione delle questioni accessorie, chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Con sentenza depositata in data 28.3.2025, il Tribunale di Trapani pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, pagina 2 di 4 disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni economiche e attinenti alla prole.
Il Tribunale formulava la seguente proposta conciliativa:
“- affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa;
Per_1
- condivisione tra i genitori delle decisioni in tema di residenza abituale, interventi invasivi ed istruzione;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
Per_
- assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore dei figli e da parte del Per_1 sig. . Controparte_1
Nelle more del giudizio, perveniva relazione di aggiornamento da parte dell' di Trapani nella quale si dava atto che Controparte_2
“tenendo conto dell'età del minore (16 anni) e della sua volontà di non avere contatti con il padre poichè la cosa lo destabilizzerebbe, si ritiene che al momento non sussistano le condizioni per una proficua ripresa del rapporto padre-figlio”.
All'udienza del 15.10.2025 le parti personalmente manifestavano in maniera congiunta la volontà di definizione consensuale della controversia nei termini di cui sopra.
Già sollecitato il PM, la causa veniva avviata a decisione.
***
Tanto premesso, e già ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 151 c.c., il
Tribunale ritiene di poter adottare a regolamento dei rapporti tra le parti il contenuto del menzionato accordo: lo stesso infatti, condiviso dalle parti, non appare contrario a norme imperative e appare rispondente al benessere psico-fisico della prole minore. In particolare, tenuto conto dell'età raggiunta (prossimo alla maggiore età) è stato ritenuto superfluo l'ascolto di , in quanto contrario al Per_1 suo interesse e possibilmente controproducente nell'ottica di recupero del rapporto padre-figlio.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da proposta accettata dalle parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita, così dispone, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
- affido esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa;
Per_1
- condivisione tra i genitori delle decisioni in tema di residenza abituale, interventi invasivi ed istruzione;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
- assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore dei figli e Per_2 Per_1 da parte del sig. . Controparte_1
Nulla sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EN ES LE UV
pagina 4 di 4